N. 513 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 giugno 1990
N. 513 Ordinanza emessa il 5 giugno 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Termini Imerese nel procedimento penale a carico di Coniglio Giuseppe (reg. ord. n. ). Processo penale - Nuovo codice - Procedimento per decreto Opposizione - Richiesta di rito abbreviato - Dissenso immotivato e vincolante del p.m. - Insindacabilita' da parte del giudice Conseguente inapplicabilita' della diminuente ex art. 442, secondo comma, del c.p.p. 1988 - Disparita' di trattamento tra imputati secondo la determinazione del p.m. - Violazione del principio di parita' tra accusa e difesa - Compressione dell'esercizio del diritto di difesa - Limitazione del potere decisorio del giudice ad opera di una parte (p.m.) in ordine alla misura della pena, per di piu' sottratta alla valutazione del comportamento dell'imputato. (C.P.P. 1988, art. 464, primo comma). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.34 del 29-8-1990 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Il pretore di Termini Imerese, con funzioni di giudice per le indagini preliminari; Vista l'opposizione a decreto penale di condanna per il reato p. e p. dagli artt. 56 e 515 del c.p., avanzata dall'imputato: Coniglio Giuseppe, nato a Gratteri il 1ยบ maggio 1959, con contestuale richiesta di giudizio abbreviato; Preso atto della mancata prestazione del consenso da parte del p.m., entro il termine previsto dall'at. 464, primo comma, del c.p.p.; Rilevata la definibilita' del processo allo stato degli atti; Rilevata la omogeneita' di disciplina concernente l'introduzione, nell'ambito dell'opposizione a decreto penale di condanna, del giudizio abbreviato e dell'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.; Ritenuto che la norma di cui all'art. 464, primo comma del c.p.p. rimanda all'art. 446, sesto comma del c.p.p., per quanto concerne la necessita' di motivazione del dissenso del p.m., circa il cosidetto "patteggiamento"; Ritenuta l'applicabilita' della disposizione di cui all'art. 448 del c.p.p., al giudizio successivo all'opposizione, potendo, in tale sede, il giudice valutare la fondatezza del dissenso espresso dal p.m.; Rilevata la mancata previsione dell'obbligo da parte del p.m. di motivare il proprio dissenso circa la richiesta di giudizio abbreviato; Rilevata la impossibilita' per il giudice del dibattimento di sindacare tale dissenso e di procedere, qualora lo ritenga infondato, alla riduzione di pena di cui all'art. 442 del c.p.p.; O S S E R V A La norma di cui all'art. 464 del c.p.p., non prevedendo la posibilita' che il giudice possa valutare la ragionevolezza del dissenso espresso dal p.m., in relazione alla richiesta di giudizio abbreviato proposta dall'imputato, sembra apparire in contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione. In relazione all'art. 3 della Costituzione, tale norma da' luogo ad una ingiustificata disparita' di trattamento tra l'imputato che, in fase di opposizione a decreto penale di condanna, abbia fatto richiesta di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. e l'imputato che, invece, abbia fatto richiesta di giudizio abbreviato, non potendo, infatti, disconoscersi che, pur avendo ad oggetto l'instaurazione o meno del giudizio abbreviato, il dissenso del p.m. riguardo tale ultima richiesta determina notevoli conseguenze di natura sostanziale, in relazione alla determinazione del quantum della pena. Sempre in relazione all'art. 3 della Costituzione si rileva che, nell'ottica del nuovo processo penale, non puo' piu' riconoscersi al p.m., in nessun stato e grado del procedimento, una posizione di supremazia sull'imputato, quale, in concreto sembra essere quella risultante dalla mancata previsione della possibilita' di sindacato nei confronti dell'immotivato dissenso del p.m. In relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, la norma in esame appare lesiva del principio secondo cui la difesa e' un diritto inviolabile del cittadino, poiche', il p.m. con il proprio dissenso esprime una valutazione negativa circa la richiesta dell'imputato, senza che, tale giudizio, di natura si' processuale ma, come gia' ricordato, con notevoli conseguenze sostanziali, possa trovare un adeguato vaglio di merito da parte dell'organo giudicante. Le considerazioni sopra esposte trovano conforto in quanto affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 66 e 183 del 1990, che, sempre in tema di cosidetti giudizi abbreviati atipici, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 247 dlv. 28 luglio 1989 n. 271 e 452, secondo comma, del c.p.p., nella parte in cui non prevedono che il p.m. debba, in caso di dissenso, circa la richiesta di giudizio abbreviato, enunciare le ragioni e nella parte in cui non prevedono che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del p.m., possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale del 1988.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 464 primo comma del c.p.p., per violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui il menzionato articolo del c.p.p. non prevede l'obbligo per il p.m. di motivare il proprio dissenso alla definizione dell'opposizione a decreto penale di condanna con il rito abbreviato e nella parte in cui non prevede la possibilita' per il giudice di valutare le motivazioni addotte a giustificazione del dissenso stesso, al fine di applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma del c.p.p.; Sospende il giudizio in corso a carico di Coniglio Giuseppe. Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento. Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Termini Imerese, addi' 5 giugno 1990 Il pretore: IMBERGAMO 90C1030