N. 516 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 maggio 1990
N. 516 Ordinanza emessa il 14 maggio 1990 dal tribunale di Varese nel procedimento penale a carico di Tallachini Vittorio Processo penale - Nuovo codice - Procedimento per decreto Opposizione - Richiesta di rito abbreviato - Mancata formulazione da parte del p.m. del consenso o del dissenso - Impossibilita' di far luogo al giudizio abbreviato con conseguente inapplicabilita' della diminuente ex art. 442, secondo comma, del c.p.p. Disparita' di trattamento tra imputati secondo la determinazione del p.m. - Compressione del diritto di difesa - Limitazione del potere decisorio del giudice ad opera di una parte (p.m.) in ordine alla misura della pena - Insindacabilita' da parte del giudice. (C.P.P. 1988, art. 464, primo comma). (Cost., artt. 3, 24, 101 e 111).(GU n.34 del 29-8-1990 )
IL TRIBUNALE O S S E R V A Con decreto penale di condanna del 6 aprile 1990 Vittorio Talacchini e' stato condannato alla pena di L. 500.000 di ammenda nonche' alle pene accessorie di legge, ai sensi dell'art. 2, comma 30, della legge n. 17 del 1985 per fatto accertato in Varese il 10 ottobre 1989; a seguito di tempestiva opposizione l'opponente ha richiesto il giudizio abbreviato ai sensi degli artt. 461, terzo comma, e 438 e segg. del c.p.p.; il g.i.p. presso il locale tribunale ha fissato con decreto del 13 febbraio 1990 il termine del 5 marzo 1990 entro il quale il p.m. in sede avrebbe potuto esprimere il proprio consenso. Cio' premesso, considerato; che nella specie, degli atti processuali emerge che il p.m. non ha espresso il consenso nel termine; che da tale omissione non discende alcuna nullita' del decreto di giudizio immediato, bensi' la inevitabile conseguenza prevista dall'art. 464, primo comma, del c.p.p. dell'emissione del decreto di giudizio immediato, con la conseguente preclusione per l'imputato di benefici connessi all'applicazione del "rito abbreviato"; tanto piu' che non e' applicabile al caso di specie il disposto del 1ยบ comma dell'art. 458 del c.p.p., che disciplina il giudizio abbreviato vincolato dal procedimento conseguente all'apposizione al decreto penale di condanna; che l'art. 464, primo comma, appare pertanto riscontrato con gli artt. 3, 24, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione, in quanto: a) realizza una disparita' di trattamento ha reputato per il quale il p.m. abbia espresso eventualmente consenso e quello per il quale abbia omesso - seppure implicitamente - di formularlo; b) la richiesta di rito speciale formulata dall'imputato nell'atto di opposizione viene sottratta ad ogni sindacato del giudice; c) il potere attribuito al p.m. di non esprimere alcun consenso, con le indicate conseguenze, sopprime il potere giurisdizionale del giudice, al quale resta preclusa la possibilita' di applicare la diminuzione di pena di cui al rito abbreviato; d) il semplice silenzio del p.m. - costituente provvedimento implicito di rigetto, rifiuto di motivazione - esclude la possibilita' di ogni controllo da parte del giudice; che la questione di costituzionalita' sollevata di ufficio dal tribunale e' rilevante giacche' la disposizione impugnata fa discendere per l'imputato la perdita dei benefici connessi all'applicazione del rito abbreviato (non ultimo quello della riduzione della pena) da un mero "silenzio rigetto" del p.m.;
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 464, primo comma, del c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, 101 e 111 della costituzione; Sospende il giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere. Varese, addi' 14 maggio 1990 Il presidente: (firma illeggibile) 90C1033