N. 517 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 novembre 1989- 3 agosto 1990
N. 517 Ordinanza emessa il 29 novembre 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 agosto 1990) dal pretore di Ancona nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Berti Sergio ed altri contro I.N.P.D.A.I. Previdenza e assistenza sociale - Ex dipendenti di imprese in amministrazione straordinaria - Non operativita' del fondo di garanzia per il pagamento della indennita' di fine rapporto - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto agli ex dipendenti di imprese soggette a fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa per i quali opera il fondo di garanzia - Impossibilita' per il lavoratore di soddisfare le esigenze di vita proprie e della sua famiglia. (Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 2). (Cost., artt. 3 e 36).(GU n.35 del 5-9-1990 )
IL PRETORE Considerato che i ricorrenti hanno chiesto all'I.N.P.D.A.I. la corresponsione di quanto loro ancora dovuto a titolo di t.f.r. da parte della SIMA Meccanica Oleodinamica S.p.a., in amministrazione straordinaria e che l'istituto ha rifiutato tali pagamenti eccependo l'inapplicabilita' dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, alle imprese in amministrazione straordinaria; Osservato che tale norma non prevede, tra i casi di operativita' del Fondo di garanzia, quello dell'amministrazione straordinaria, non facendo ad esso alcun riferimento, cosi' come riconosciuto da una consistente parte della giurisprudenza di merito e, soprattutto, dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 3894 depositata il 9 giugno 1988; Ritenuta quindi la rilevanza dell'art. 2 della legge n. 297/1982 ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge n. 87/1953; Considerato che tale rilevanza non viene meno, nella fattispecie, a causa dell'art.2- ter del d.l. 21 febbraio 1985, n. 23 (conv. con legge 22 aprile 1985, n. 143), secondo cui "alle imprese sottoposte a procedura concorsuale, che continuino nell'esercizio di impresa, la disposizione del sesto comma dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, si applica con riferimento alla data di cessazione della continuazione dell'esercizio stesso". Infatti tale disposizione non estende il campo di operativita' del Fondo di garanzia ad altre procedure concorsuali oltre quelle gia' previste dalla legge n. 297/1982, limitandosi invece a stabilire che per quelle procedure concorsuali per le quali e' stato disposta la continuazione dell'esercizio di impresa (art. 90 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267; art. 167 stessa legge) il Fondo di garanzia opera all'atto della cessazione della continuazione dell'esercizio, indipendentemente dal fatto che la risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale siano intervenuti prima o dopo l'entrata in vigore della legge n. 297/1982. Cio' pero', fermo restando che le procedure concorsuali di cui trattasi restano quelle previste da quest'ultima legge; Ritenuto che le argomentazioni svolte al fine di dimostrare la compatibilita' dell'esclusione delle societa' in amministrazione straordinaria dall'operativita' del Fondo di garanzia previsto dall'art. 2 della legge n. 297 non paiono convincenti perche' l'inadempimento della societa' nella corresponsione del t.f.r. puo' protrarsi per anni ed anni, come dimostrato dalla fattispecie oggetto del presente giudizio, verificandosi cosi' un gravissimo sacrificio del diritto del lavoratore all'indennita' di anzianita', non compensato da altri significativi vantaggi. Invero, contrariamente a quanto sembra ritenere la suprema Corte, il fatto che il credito degli ex dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria sia suscettibile di rivalutazione monetaria non esclude che il ritardo nel pagamento possa comunque incidere in maniera decisiva sulla funzione propria dell'indennita' di fine rapporto, che e' quella di fornire al lavoratore i mezzi per far fronte alle esigenze di vita proprie del periodo post-lavorativo della propria vita. Ne' puo' dirsi che la disparita' del trattamento riscontrabile a favore dei dipendenti delle societa' fallite o in concordato preventivo o in liquidazione coatta amministrativa sia giustificata dalle diverse finalita' di tali procedure con quella dell'amministrazione straordinaria, perche' il fatto che quest'ultima e' diretta a salvaguardare l'attivita' dell'impresa ed i livelli occupazionali non rende comunque ammissibile che il raggiungimento di questi scopi comporti un cosi' rilevante sacrificio dei diritti degli ex dipendenti; Ritenuto quindi che non appare manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, in relazione agli artt. 3 della Costituzione (in quanto realizza una irrazionale disparita' di trattamento tra gli ex dipendenti di imprese soggette a fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa, per i quali e' prevista la possibilita' di ottenere immediatamente, attraverso il Fondo di garanzia, il pagamento del t.f.r., e gli ex dipendenti di imprese di amministrazione straordinaria che, pur nella stessa situazione di incertezza circa la possibilita' di ottenere il pagamento di quanto loro spettante, sono soggetti ad attese di anni ed anni) e 36, primo comma, della Costituzione (in quanto la mancata operativita' del Fondo di garanzia compromette la funzione stessa del t.f.r., che e' quella di soddisfare le esigenze di vita del lavoratore e della propria famiglia nel momento di presumibile maggior bisogno: basti pensare al caso del licenziamento di un lavoratore che non abbia ancora raggiunto i minimi contributivi per il diritto alla pensione o comunque non in eta' pensionabile);
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, in relazione agli artt. 3 e 36, primo comma della Costituzione; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica; Dispone la sospensione del giudizio. Il pretore: (firma illeggibile) 90C1038