N. 520 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 giugno 1990
N. 520 Ordinanza emessa il 18 giugno 1990 dal pretore di Massa, sezione distaccata di Pontremoli nel procedimento penale a carico di Hadovic Safet Processo penale - Nuovo codice - Procedimenti speciali - Richiesta di giudizio abbreviato avanzata fuori termine - Contestazione suppletiva - Mancata previsione, in tale ipotesi, della possibilita' di rimettere in termini le parti per la adozione di un rito speciale - Lesione del diritto di difesa. (C.P.P. 1988, artt. 560, n. 1, e 517). (Cost., art. 24).(GU n.35 del 5-9-1990 )
IL PRETORE Letti gli atti. Premesso e considerato quanto segue: Con decreto, notificato ion data 13 aprile 1990, il p.m. presso la pretura circondariale di Massa, citava Halilovic Renato, Halilovic Sado, Halilovic Dani, Hadovic Safet davanti al pretore di Massa nella sezione distaccata di Pontremoli, per rispondere del reato di furto aggravato, continuato in concorso. Scaduto il termine di cui all'art. 560 del c.p.p., nessuno degli imputati avanzava richiesta di rito speciale e gli atti venivano trasmessi alla cancelleria del dibattimento. Oggi, 18 giugno 1990, preliminarmente, le parti consenziente il p.m. hanno chiesto il rito abbreviato; questo giudice con ordinanza ha dichiarato inammissibile la richiesta perche' tardiva. Quindi, sempre in via preliminare, il p.m. ha rinunciato all'audizione di un teste, ed il pretore ha dato atto del contenuto del fascicolo del dibattimento provvedendo anche ai sensi dell'art. 513 del c.p.p.. Prima della lettura dell'imputazione, sempre in via preliminare, il p.m. ha contestato ad Hadovic Safet, la recidiva specifica infraquinquennale, producendo documentazione idonea a provare che lo stesso e' stato condannato dal pretore di Torino, il 28 marzo 1988 per il reato di furto tentato in concorso, sotto il nome di Filipovic Velenir. A questo punto, il difensore ha avanzato nuovamente istanza per l'ammissione al giudizio abbreviato, sostenendo che il termine di cui all'art. 560 del c.p.p. deve intendersi come decorrente dal momento in cui il decreto di citazione viene integrato successivamente alla notifica. A tali considerazioni si e' associato il p.m. rinnovando il proprio consenso. Non va sottaciuto che il difensore si e' anche opposto alla contestazione ed alla produzione. Quanto alla contestazione, si osserva che, nel sistema del nuovo codice, essa e' un atto proprio del pubblico ministero, anche se effettuata ai sensi dell'art. 517 del c.p.p.; quanto alla produzione, si osserva che gli atti prodotti costituiscono frutto di indagine che nel giudizio abbreviato sono utilizzabili a prescindere da qualsiasi considerazione. Questo pretore, in conclusione, ritiene che il difensore abbia avanzato opposizione alla utilizzabilita' dibattimentale di tali atti e sulla legittimita' della nuova contestazione, ma che abbia anche specificamente chiesto, proprio in relazione a tale ulteriore attivita' del pubblico ministero il rito abbreviato. Inoltre sul punto si osserva che gli atti predetti (nota 123/D/6322 del 9 aprile 1990, servizio polizia scientifica; nota 27/18 del 15 marzo 1990, stazione CC, Marina di Carrata; certificato casellario giudiziale tribunale di Massa 27 aprile 1990) sono stati ottenuti dal pubblico ministero ed acquisiti alle indagini senza il rispetto della prescrizione di deposito in cancelleria e dell'avviso ai difensori; ma la norma di cui all'art. 430, n. 2, del c.p.p. appare priva di sanzioni e quindi e' da ritenersi che gli atti siano pienamente utilizzabili in mancanza di specifica eccezione ed anche in presenza di una generica opposizione ad un'attivita' di produzione. Infine si osserva che la questione non puo' neanche rientrare tra quelle relative alla formazione del fascicolo del dibattimeno, in quanto si discute ora solo della possibilita' di definire il procedimento allo stato degli atti. Di tali ultimi problemi deve farsi carico l'ufficio solo in un momento successivo ed eventuale qualora risolva negativamente la questione circa l'ammissibilita' del rito abbreviato. Nel merito, si osserva che il procedimento e' ben definibile allo stato degli atti, in quanto e' stato effettuato un incidente probatorio con ricognizione di cose rilevanti per la decisione, esistono atti di sequestro e verbali di interrogatorio di persona sottoposta a misura cautelare. Pertanto, la questione della interpretazione dell'art. 560, n. 1, del c.p.p. e' rilevante, nel senso che il presente giudizio non puo' concludersi senza la sua pregiudiziale risoluzione. Ad avviso del pretore, l'interpretazione proposta dalle parti e' errata, in quanto la dizione di cui all'art. 560, n. 1, del c.p.p. e' talmente chiara da non lasciare spazio ad interpretazione diversa da quella che prescrive che l'istanza sia avanzata nel termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla data della notifica del decreto di cui all'art. 555 del c.p.p. Questo perche' il momento da cui il termine decorre non coincide con quello della contestazione dell'accusa (attivita' concettuale diversa da quella della vocatio in ius) ma da quella della notifica del decreto di citazione; decreto di citazione che pero', nel giudizio pretorile, oltre che contenere la vocatio in ius e' atto conclusivo dell'indagine preliminare. Occorre chiedersi a questo punto, se il sistema processuale creato dal combinato disposto dagli artt. 560, n. 1, del c.p.p. e 517 del c.p.p. sia conforme ai principi costituzionali in relazione al parametro contenuto nell'art. 24 della Costituzione. Invero, si osserva che la contestazione suppletiva, puo' determinare l'insorgere di un interesse dell'imputato per la scelta di un rito speciale (si pensi al caso limite in cui si contestino una serie di reati in continuazione). Ed il precludere all'imputato la possibilita' di ripromuovere il giudizio abbreviato non appare pienamente rispettosa del diritto di difesa. Tale diritto deve essere inteso, ad avviso del pretore non solamente in senso formale, ma sostanziale, in modo da garantire la lealta' e la correttezza dell'esercizio dell'azione penale. Al riguardo, il pretore ritiene che pur in un sistema di "processo di parti" non sia legittimo consentire al p.m. di procedere ad una integrazione o modifica (che possono essere anche rilevanti per il risultato finale) dell'accusa dopo che l'imputato non sia piu' in grado di determinare le sue scelte difensive (l'attivita' di cui all'art. 517, del c.p.p. puo' anche essere esercitata in qualsiasi momento del dibattimento, quando si e' ormai verificata ogni preclusione). Ne' vale obiettare, al riguardo, che era lo stesso imputato a dover pur prevedere una tale "strategia accusatoria" del p.m., preoccupandosi di "patteggiare" sul rito o sulla pena quando cio' era ancora nelle sue facolta'. Tale e' la convinzione del pretore in quanto l'obiezione teste' espressa appare ispirata ad una logica intrinsecamente inquisitoria, che parte dalla considerazione che chi e' imputato di un reato deve, per evitare i rischi delle nuove contestazioni e per usufruire del beneficio dei riti speciali, confessare l'esistenza di tutte le circostanze aggravanti e di tutti i reati concorrenti. Francamente ci pare che una simile interpretazione non sia rispettosa dei principi di cui all'art. 24 della Costituzione. La questione quindi appare rilevante e non manifestamente infondata e gli atti dovranno essere trasmessi alla Corte costituzionale con conseguente sospensione del procedimento per il solo Hadovic Safet.
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata; Solleva questione incidentale di legittimita' costituzionale degli artt. 560, n. 1 del c.p.p. e 517 del c.p.p., nella parte in cui non consentono, in caso di contestazione suppletiva, di rimettere in termini le parti per la richiesta dell'adozione di un rito abbreviato o comunque di un rito speciale; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso relativamente al solo imputato Hadovic Safet; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Pontremoli, addi' 18 giugno 1990 Il pretore: (firma illeggibile) 90C1041