N. 520 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 giugno 1990

                                 N. 520
    Ordinanza emessa il 18 giugno 1990 dal pretore di Massa, sezione
  distaccata di Pontremoli nel procedimento penale a carico di Hadovic
                                 Safet
 Processo penale - Nuovo codice - Procedimenti speciali - Richiesta di
 giudizio abbreviato avanzata fuori termine - Contestazione suppletiva
 -   Mancata  previsione,  in  tale  ipotesi,  della  possibilita'  di
 rimettere in termini le parti per la adozione di un rito  speciale  -
 Lesione del diritto di difesa.
 (C.P.P. 1988, artt. 560, n. 1, e 517).
 (Cost., art. 24).
(GU n.35 del 5-9-1990 )
                               IL PRETORE
    Letti gli atti.
    Premesso e considerato quanto segue:
    Con decreto, notificato ion data 13 aprile 1990, il p.m. presso la
 pretura circondariale di Massa, citava  Halilovic  Renato,  Halilovic
 Sado, Halilovic Dani, Hadovic Safet davanti al pretore di Massa nella
 sezione distaccata di Pontremoli, per rispondere del reato  di  furto
 aggravato, continuato in concorso.
    Scaduto  il  termine di cui all'art. 560 del c.p.p., nessuno degli
 imputati avanzava richiesta di rito  speciale  e  gli  atti  venivano
 trasmessi alla cancelleria del dibattimento.
    Oggi,  18  giugno  1990, preliminarmente, le parti consenziente il
 p.m. hanno chiesto il rito abbreviato; questo giudice  con  ordinanza
 ha dichiarato inammissibile la richiesta perche' tardiva.
    Quindi,   sempre   in  via  preliminare,  il  p.m.  ha  rinunciato
 all'audizione di un teste, ed il pretore ha dato atto  del  contenuto
 del  fascicolo  del dibattimento provvedendo anche ai sensi dell'art.
 513 del c.p.p..
    Prima  della  lettura dell'imputazione, sempre in via preliminare,
 il p.m.  ha  contestato  ad  Hadovic  Safet,  la  recidiva  specifica
 infraquinquennale,  producendo documentazione idonea a provare che lo
 stesso e' stato condannato dal pretore di Torino, il  28  marzo  1988
 per il reato di furto tentato in concorso, sotto il nome di Filipovic
 Velenir.
    A  questo  punto,  il difensore ha avanzato nuovamente istanza per
 l'ammissione al giudizio abbreviato, sostenendo che il termine di cui
 all'art.  560  del c.p.p. deve intendersi come decorrente dal momento
 in cui il decreto di citazione viene integrato  successivamente  alla
 notifica. A tali considerazioni si e' associato il p.m. rinnovando il
 proprio consenso.
    Non  va  sottaciuto  che  il  difensore  si  e' anche opposto alla
 contestazione ed alla produzione.
    Quanto  alla  contestazione, si osserva che, nel sistema del nuovo
 codice, essa e' un atto proprio  del  pubblico  ministero,  anche  se
 effettuata ai sensi dell'art. 517 del c.p.p.; quanto alla produzione,
 si osserva che gli atti prodotti costituiscono frutto di indagine che
 nel  giudizio abbreviato sono utilizzabili a prescindere da qualsiasi
 considerazione.
    Questo  pretore,  in  conclusione,  ritiene che il difensore abbia
 avanzato opposizione alla utilizzabilita' dibattimentale di tali atti
 e  sulla  legittimita'  della nuova contestazione, ma che abbia anche
 specificamente  chiesto,  proprio  in  relazione  a  tale   ulteriore
 attivita' del pubblico ministero il rito abbreviato.
    Inoltre   sul  punto  si  osserva  che  gli  atti  predetti  (nota
 123/D/6322 del 9 aprile  1990,  servizio  polizia  scientifica;  nota
 27/18  del 15 marzo 1990, stazione CC, Marina di Carrata; certificato
 casellario giudiziale tribunale di Massa 27 aprile 1990)  sono  stati
 ottenuti  dal  pubblico ministero ed acquisiti alle indagini senza il
 rispetto della prescrizione di deposito in cancelleria e  dell'avviso
 ai  difensori;  ma  la  norma  di  cui all'art. 430, n. 2, del c.p.p.
 appare priva di sanzioni e quindi e' da ritenersi che gli atti  siano
 pienamente  utilizzabili  in mancanza di specifica eccezione ed anche
 in  presenza  di  una  generica  opposizione   ad   un'attivita'   di
 produzione.  Infine  si  osserva  che  la  questione non puo' neanche
 rientrare tra quelle  relative  alla  formazione  del  fascicolo  del
 dibattimeno,  in  quanto  si  discute  ora solo della possibilita' di
 definire il procedimento  allo  stato  degli  atti.  Di  tali  ultimi
 problemi deve farsi carico l'ufficio solo in un momento successivo ed
 eventuale  qualora   risolva   negativamente   la   questione   circa
 l'ammissibilita' del rito abbreviato.
    Nel  merito, si osserva che il procedimento e' ben definibile allo
 stato  degli  atti,  in  quanto  e'  stato  effettuato  un  incidente
 probatorio  con  ricognizione  di  cose  rilevanti  per la decisione,
 esistono atti di sequestro e verbali  di  interrogatorio  di  persona
 sottoposta a misura cautelare.
    Pertanto,  la questione della interpretazione dell'art. 560, n. 1,
 del c.p.p. e' rilevante, nel senso che il presente giudizio non  puo'
 concludersi senza la sua pregiudiziale risoluzione.
    Ad  avviso  del pretore, l'interpretazione proposta dalle parti e'
 errata, in quanto la dizione di cui all'art. 560, n. 1, del c.p.p. e'
 talmente  chiara da non lasciare spazio ad interpretazione diversa da
 quella  che  prescrive  che  l'istanza  sia  avanzata   nel   termine
 perentorio  di  quindici  giorni decorrenti dalla data della notifica
 del decreto di cui all'art. 555 del c.p.p.
    Questo  perche'  il momento da cui il termine decorre non coincide
 con quello della  contestazione  dell'accusa  (attivita'  concettuale
 diversa  da  quella della vocatio in ius) ma da quella della notifica
 del decreto  di  citazione;  decreto  di  citazione  che  pero',  nel
 giudizio  pretorile,  oltre  che  contenere la vocatio in ius e' atto
 conclusivo dell'indagine preliminare.
    Occorre chiedersi a questo punto, se il sistema processuale creato
 dal combinato disposto dagli artt. 560, n. 1, del c.p.p.  e  517  del
 c.p.p.  sia  conforme  ai  principi  costituzionali  in  relazione al
 parametro contenuto nell'art. 24 della Costituzione.
    Invero,   si   osserva   che  la  contestazione  suppletiva,  puo'
 determinare l'insorgere di un interesse dell'imputato per  la  scelta
 di un rito speciale (si pensi al caso limite in cui si contestino una
 serie di reati in continuazione). Ed il  precludere  all'imputato  la
 possibilita'  di  ripromuovere  il  giudizio  abbreviato  non  appare
 pienamente rispettosa del diritto di difesa.
    Tale  diritto  deve  essere  inteso,  ad  avviso  del  pretore non
 solamente in senso formale, ma sostanziale, in modo da  garantire  la
 lealta'  e  la  correttezza  dell'esercizio  dell'azione  penale.  Al
 riguardo, il pretore ritiene che pur in un sistema  di  "processo  di
 parti"  non  sia  legittimo  consentire  al  p.m. di procedere ad una
 integrazione o modifica (che possono essere anche  rilevanti  per  il
 risultato  finale)  dell'accusa  dopo  che l'imputato non sia piu' in
 grado di determinare le sue  scelte  difensive  (l'attivita'  di  cui
 all'art.  517,  del  c.p.p. puo' anche essere esercitata in qualsiasi
 momento  del  dibattimento,  quando  si  e'  ormai  verificata   ogni
 preclusione).
    Ne'  vale  obiettare,  al  riguardo,  che era lo stesso imputato a
 dover pur  prevedere  una  tale  "strategia  accusatoria"  del  p.m.,
 preoccupandosi di "patteggiare" sul rito o sulla pena quando cio' era
 ancora nelle sue facolta'. Tale e'  la  convinzione  del  pretore  in
 quanto  l'obiezione  teste'  espressa  appare  ispirata ad una logica
 intrinsecamente inquisitoria, che parte dalla considerazione che  chi
 e'  imputato  di  un  reato  deve,  per  evitare i rischi delle nuove
 contestazioni e  per  usufruire  del  beneficio  dei  riti  speciali,
 confessare  l'esistenza di tutte le circostanze aggravanti e di tutti
 i reati concorrenti.
    Francamente  ci  pare  che  una  simile  interpretazione  non  sia
 rispettosa dei principi di cui all'art.  24  della  Costituzione.  La
 questione  quindi  appare  rilevante e non manifestamente infondata e
 gli atti dovranno essere  trasmessi  alla  Corte  costituzionale  con
 conseguente sospensione del procedimento per il solo Hadovic Safet.
                                P. Q. M.
    Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata;
    Solleva questione incidentale di legittimita' costituzionale degli
 artt. 560, n. 1 del c.p.p. e 517 del c.p.p., nella parte in  cui  non
 consentono,  in  caso  di  contestazione  suppletiva, di rimettere in
 termini le parti per la richiesta dell'adozione di un rito abbreviato
 o comunque di un rito speciale;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Sospende  il  giudizio  in  corso  relativamente  al solo imputato
 Hadovic Safet;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza, sia
 notificata  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri   e   venga
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Pontremoli, addi' 18 giugno 1990
                    Il pretore: (firma illeggibile)

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