N. 522 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 febbraio 1990
N. 522 Sentenza emessa il 2 febbraio 1990 della Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di Borgarello Giorgio ed altra Lavoro (tutela del) - Reati - Divieto di adibire le donne al lavoro notturno nelle aziende manifatturiere - Inosservanza - Previsione di sanzioni penali a carico del datore di lavoro Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 210/1986 dichiarativa della illegittimita' costituzionale della norma (art. 12, primo comma, della legge 26 aprile 1934, n. 653) che imponeva il divieto di lavoro notturno per le lavoratrici Prospettata lesione del principio che riconosce alla donna gli stessi diritti dell'uomo nello svolgimento dell'attivita' lavorativa. (Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, primo comma; legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, secondo comma). (Cost., art. 37).(GU n.35 del 5-9-1990 )
LA CORTE DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso proposto da Borgarello Giorgio nato l'11 agosto 1938, Ceresa Maria Maddalena, nata il 17 agosto 1967, avverso la sentenza del pretore di Pinerolo del 27 giugno 1989; Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso; Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott. E. Greco; Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. M. Pianura che ha concluso per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del procedimento, essendo non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal ricorrente. RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 27 giugno 1989 il pretore di Pinerolo condannava Borgarello Giorgio e Teresa M. Maddalena alla pena dell'ammenda di L. 5.800.000 ciascuno nonche' alle spese processuali in solido, avendoli dichiarati colpevoli, col ricorso delle attenuanti generiche, del reato di cui all'art. 85 del c.p. ed agli artt. 5 e 16 della legge n. 303/1/977, perche' "quali responsabili della ditta Tess/Jarsey sug. adibivano a lavoro notturno 9 lavoratrici per 246 giornate di lavoro" (in Brigherasio e S. Secondo di Pinerolo dal 9 giugno 1986 al 4 febbraio 1987). Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati adducendo quale motivo "la illegittimita' costituzionale dell'art. 5, primo e secondo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, primo comma, e 3, primo comma, della Costituzione". OSSERVA IN DIRITTO A fini della declaratoria di non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo e secondo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 93, in relazione all'art. 97, primo comma, della Costituzione sollevata dai ricorrenti e' sufficiente richiamare la sentenza (9 luglio) 24 luglio 1986, n. 210 della Corte costituzionale. Con tale sentenza veniva dichiarata l'illegittimita' costituzionale per contrasto con l'art. 37, primo comma, della Costituzione dell'art. 12, primo comma, della legge 26 aprile 1934, n. 653, in quanto il divieto di lavoro notturno viola la suindicata norma costituzionale che riconosce alla donna lavoratrice gli stessi diritti dell'uomo nel rispetto di condizioni di lavoro che consentano l'adempimento della sua essenziale funzione familiare ed assicurano alla madre ed al bambino una speciale adeguata protezione. Ora e' evidente l'analogia tra la fattispecie valutata con la suindicata sentenza della Corte costituzionale e quella ipotizzata dall'art. 5, primo e secondo comma, della legge n. 907/1977, tanto che essa Corte non ritenne di non pronunciarsi sulla legittimita' costituzionale di tale norma soltanto in quanto "in relazione alle regole sulla successione delle leggi nel tempo non vengono in rilievo ne' l'art. 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, entrato in vigore il 1ยบ gennaio, ne' l'art. 17, terzo comma, del contratto collettivo 27 aprile 1983".
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1954, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, primo e secondo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, per contrasto con l'art. 37, primo comma, della Costituzione; Sospende il procedimento; Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento nonche' la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Roma, addi' 2 febbraio 1990 Il presidente: GLINNI Il consigliere estensore: GRECO 90C1043