N. 522 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 febbraio 1990

                                 N. 522
    Sentenza emessa il 2 febbraio 1990 della Corte di cassazione nel
      procedimento penale a carico di Borgarello Giorgio ed altra
 Lavoro  (tutela  del) - Reati - Divieto di adibire le donne al lavoro
 notturno nelle aziende manifatturiere - Inosservanza - Previsione  di
 sanzioni  penali a carico del datore di lavoro Richiamo alla sentenza
 della   Corte   costituzionale   n.   210/1986   dichiarativa   della
 illegittimita'  costituzionale  della  norma  (art.  12, primo comma,
 della legge 26 aprile 1934, n. 653) che imponeva il divieto di lavoro
 notturno  per  le  lavoratrici  Prospettata lesione del principio che
 riconosce alla donna gli stessi diritti dell'uomo  nello  svolgimento
 dell'attivita' lavorativa.
 (Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, primo comma; legge 9 dicembre
 1977, n. 903, art. 5, secondo comma).
 (Cost., art. 37).
(GU n.35 del 5-9-1990 )
                         LA CORTE DI CASSAZIONE
    Ha  pronunciato  la  seguente  sentenza  sul  ricorso  proposto da
 Borgarello Giorgio nato l'11 agosto  1938,  Ceresa  Maria  Maddalena,
 nata  il  17 agosto 1967, avverso la sentenza del pretore di Pinerolo
 del 27 giugno 1989;
    Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
    Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott.
 E. Greco;
    Udito  il  pubblico ministero in persona del sostituto procuratore
 generale dott. M. Pianura che ha concluso per la  trasmissione  degli
 atti  alla  Corte  costituzionale,  con  conseguente  sospensione del
 procedimento, essendo non manifestamente infondata  la  questione  di
 legittimita' costituzionale sollevata dal ricorrente.
                           RITENUTO IN FATTO
    Con  sentenza del 27 giugno 1989 il pretore di Pinerolo condannava
 Borgarello Giorgio e Teresa M. Maddalena alla pena dell'ammenda di L.
 5.800.000 ciascuno nonche' alle spese processuali in solido, avendoli
 dichiarati colpevoli, col ricorso  delle  attenuanti  generiche,  del
 reato di cui all'art. 85 del c.p. ed agli artt. 5 e 16 della legge n.
 303/1/977, perche' "quali responsabili della ditta  Tess/Jarsey  sug.
 adibivano a lavoro notturno 9 lavoratrici per 246 giornate di lavoro"
 (in Brigherasio e S. Secondo di Pinerolo  dal  9  giugno  1986  al  4
 febbraio 1987).
    Avverso  tale  sentenza  hanno proposto ricorso per cassazione gli
 imputati adducendo quale  motivo  "la  illegittimita'  costituzionale
 dell'art.  5,  primo e secondo comma, della legge 9 dicembre 1977, n.
 903, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, primo comma,  e  3,
 primo comma, della Costituzione".
                           OSSERVA IN DIRITTO
    A  fini  della  declaratoria  di  non manifesta infondatezza della
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo e secondo
 comma,  della legge 9 dicembre 1977, n. 93, in relazione all'art. 97,
 primo  comma,  della  Costituzione  sollevata   dai   ricorrenti   e'
 sufficiente  richiamare la sentenza (9 luglio) 24 luglio 1986, n. 210
 della Corte  costituzionale.  Con  tale  sentenza  veniva  dichiarata
 l'illegittimita'  costituzionale  per  contrasto con l'art. 37, primo
 comma, della Costituzione dell'art. 12, primo comma, della  legge  26
 aprile 1934, n. 653, in quanto il divieto di lavoro notturno viola la
 suindicata norma costituzionale che riconosce alla donna  lavoratrice
 gli stessi diritti dell'uomo nel rispetto di condizioni di lavoro che
 consentano l'adempimento della sua essenziale funzione  familiare  ed
 assicurano alla madre ed al bambino una speciale adeguata protezione.
    Ora  e'  evidente  l'analogia  tra  la fattispecie valutata con la
 suindicata sentenza della Corte costituzionale  e  quella  ipotizzata
 dall'art.  5,  primo  e secondo comma, della legge n. 907/1977, tanto
 che essa Corte non ritenne di  non  pronunciarsi  sulla  legittimita'
 costituzionale  di  tale  norma soltanto in quanto "in relazione alle
 regole sulla successione delle leggi nel tempo non vengono in rilievo
 ne'  l'art.  5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, entrato in vigore
 il 1ยบ gennaio, ne' l'art. 17, terzo comma, del  contratto  collettivo
 27 aprile 1983".
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1954, n. 87;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 5, primo e  secondo  comma,  della  legge  9
 dicembre  1977,  n.  903,  per  contrasto con l'art. 37, primo comma,
 della Costituzione;
    Sospende il procedimento;
    Ordina  che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti  delle  due  Camere
 del   Parlamento  nonche'  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
 costituzionale.
      Roma, addi' 2 febbraio 1990
                         Il presidente: GLINNI
                                       Il consigliere estensore: GRECO
 90C1043