N. 58 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 agosto 1990

                                 N. 58
 Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 10 agosto 1990 (del commissario  dello  Stato  per  la
 regione Sicilia)
 Elezioni  - Ineleggibilita' nei consigli comunali e provinciali della
 Sicilia del personale che riveste funzioni direttive negli uffici  di
 collocamento  o  nelle  sezioni  circoscrizionali  - Rilievi Indebita
 limitazione del  diritto  di  elettorato  passivo  e  violazione  del
 principio  di  uguaglianza  per  l'introduzione  di una normativa, in
 materia di  elettorato  passivo,  difforme  da  quella  statale,  non
 giustificata  dalla  presenza  di  particolari  categorie di soggetti
 esclusive della regione Sicilia, ne' da motivi adeguati  e  razionali
 finalizzati alla tutela di interessi generali.
 (Legge  regione Sicilia approvata il 28 luglio 1990, art. 18, secondo
 comma).
 (Cost., artt. 3 e 51).
(GU n.36 del 12-9-1990 )
    L'assemblea  regionale siciliana, nella seduta del 28 luglio 1990,
 ha approvato il disegno di  legge  recante:  "Norme  modificative  ed
 integrative  della  legge  28  febbraio  1987,  n.  56  e delle leggi
 regionali 23 gennaio 1957, n. 2, 27 dicembre 1969, n. 52  e  5  marzo
 1979,  n.  18,  in  materia  di  disciplina  del  collocamento  e  di
 organizzazione del mercato del lavoro. Norme integrative dell'art. 23
 della  legge  11 marzo 1988, n. 67, concernente attivita' di utilita'
 collettiva in favore dei giovani",  pervenuto  a  questo  commissario
 dello  Stato,  ai  sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto
 speciale, il successivo 31 luglio 1990.
    Il    legislatore   regionale,   nell'esercizio   della   potesta'
 legislativa concorrente,  riconosciutagli  dall'art.  17,  lett.  f),
 dello  statuto  speciale,  ed in conformita' alle norme di attuazione
 del predetto statuto in materia di lavoro e di previdenza sociale, di
 cui  al d.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138 e del d.P.R. 16 febbraio 1979,
 n. 76, in buona  sostanza  recepisce,  quasi  integralmente,  con  il
 provvedimento  de quo, la recente riforma relativa all'organizzazione
 del mercato del lavoro, contenuta nella legge 28  febbraio  1987,  n.
 56.
    Il  disegno  di  legge  di cui trattasi adegua alle esigenze della
 realta'  occupazionale  siciliana   i   principi   innovatori   della
 sopracitata   legge   statale,  integrandola  in  ordine  alle  nuove
 strutture  di  base  del  collocamento  -   commissioni   e   sezioni
 circoscrizionali  -  e rimettendo a questi uffici periferici tutte le
 competenze relative alle attivita' operative fondamentali.
    Riguardo   al  personale  in  servizio  nei  predetti  uffici,  il
 legislatore  regionale,  pero',  introduce  norme   in   materia   di
 ineleggibilita'  alle  cariche  elettive  nei comuni e nelle province
 regionali dell'Isola.
    Il  secondo  comma dell'art. 18 testualmente recita: "Il personale
 che riveste funzioni direttive negli uffici di collocamento  o  nelle
 sezioni  circoscrizionali  non  puo' essere candidato per le elezioni
 dei consigli comunali e provinciali della Sicilia".
    Non  vi  e'  dubbio  che  la  norma  ora  approvata  introduce una
 limitazione al godimento del diritto politico dell'elettorato passivo
 e segnatamente a quello per l'accesso ad una carica pubblica elettiva
 e da' adito, pertanto, a rilievi di legittimita' costituzionale.
    Si ritiene opportuno, preliminarmente, porre tuttavia nella dovuta
 evidenza che il  legislatore  regionale,  riguardo  alla  sopracitata
 disposizione,  ha  operato  ai  sensi  dell'art.  14, lett. o), dello
 statuto speciale,  cioe'  con  potesta'  legislativa  primaria  nella
 materia dell'ordinamento degli enti locali.
    I  limiti  della potesta' legislativa della regione siciliana, per
 quanto attiene all'elettorato passivo (elezioni amministrative), sono
 stati pero' precisati da codesta ecc.ma Corte con sentenza n. 108 del
 16 giugno 1969.
    La  regione  siciliana deve rispettare il principio di eguaglianza
 in tema di accesso  ai  pubblici  uffici  e  alle  cariche  elettive,
 sancito  dall'art. 51, primo comma, della Costituzione e percio' "non
 e'  in  condizioni  di   prevedere   nuove   e   diverse   cause   di
 ineleggibilita' a consigliere provinciale e a consigliere comunale se
 non in presenza di situazioni concernenti categorie di  soggetti,  le
 quali  siano  esclusive  per la Sicilia ovvero si presentino diverse,
 messe a raffronto  con  quelle  proprie  nelle  stesse  categorie  di
 soggetti nel restante territorio nazionale, e in ogni caso per motivi
 adeguati  o  ragionevoli  e  finalizzati  alla  tutela  di  interessi
 generali".
    Occorre,   dunque,   secondo  il  surriportato  insegnamento,  che
 sussistano, perche'  siano  legittimate,  deroghe  alla  legislazione
 elettorale statale, e seguenti due condizioni:
      diversita' o esclusivita' di situazioni concernenti categorie di
 soggetti;
      motivi,  adeguati  e  razionali,  finalizzati  alla tutela di un
 interesse generale.
    Non   sembra   che  la  causa  di  ineleggibilita'  a  consiglieri
 provinciale e comunale, prevista dall'art.  18,  secondo  comma,  del
 disegno  di  legge, recentemente, approvato dall'assemblea regionale,
 risponda ad entrambi i suddetti requisiti.
    E'  da  rilevare,  infatti,  in linea preliminare, che la causa di
 ineleggibilita' in questione, che  dovrebbe  valere  nell'ambito  del
 territoro  isolano,  attiene  a  determinate  posizioni  impiegatizie
 (funzioni direttive) che, per la loro  caratterizzazione  intrinseca,
 non  si  differenziano  rispetto a quelle che sussistono nel restante
 territorio nazionale.
    La  legge  28  febbraio  1987,  n.  56, nel prevedere per l'intero
 territorio nazionale analoghe e corrispondenti figure  di  dipendenti
 pubblici,   non   contempla  alcuna  causa  di  incompatibilita'  ne'
 tantomeno di ineleggibilita' per coloro  i  quali  svolgono  funzioni
 direttive   negli   uffici   di   collocamento   e/o   nelle  sezioni
 circoscrizionali.
    Ne',  a  fortiori,  puo' ricondursi la causa di ineleggibilita' di
 cui trattasi ad alcuna  di  quelle  esplicitamente  e  tassativamente
 enumerate dalla legge n. 154/1981.
    Il  personale  degli  uffici  in questione e', infatti, dipendente
 dalla regione e non  puo',  pertanto,  ritenersi  destinatario  delle
 disposizioni  contenute  nell'ordinamento regionale degli enti locali
 siciliani, corrispondenti all'art. 2, n. 7, della  legge  statale  n.
 154/1981,  la  quale  prevede  l'ineleggibilita' dei dipendenti della
 regione, della provincia e dei comuni per i rispettivi consigli.
    L'ineleggibilita'   dei   funzionari  direttivi  degli  uffici  di
 collocamento  e  delle  sezioni  circoscrizionali  appare  del  tutto
 ingiustificata anche per l'ampiezza e la genericita' della previsione
 normativa che la stabilisce, senza  peraltro  fissarne  i  limiti  di
 operativita'  desumibili,  in  ipotesi,  dalla  sede  dell'ufficio  e
 conseguente  ambito  territorialle  in  cui  e'  svolta   l'attivita'
 istituzionale e quelli del consiglio comunale o provinciale eligendo.
    Il  legislatore regionale, infatti, ha sancito un'indiscriminata -
 per tutti i consigli comunali e provinciali  dell'isola  -  causa  di
 ineleggibilita'  per  i funzionari direttivi qualunque sia la sede in
 cui essi prestino servizio.
    Di  questo  passo,  tutti  i  responsabili  di  uffici pubblici in
 Sicilia - anche  di  uffici  di  modesto  rilievo  amministrativo  -,
 dovrebbero   (potrebbero)   essere  privati  del  diritto  elettorale
 passivo, di  cui  all'art.  51  della  Costituzione,  estromettendoli
 comunque  dal  partecipare  alla  formazione  degli  enti  (o uffici)
 pubblici elettivi. E' pure vero che il nostro sistema elettorale, nel
 suo  complesso,  ha bisogno di essere modificato (e qualcosa si muove
 in tal senso nel Paese); ma ben altre sono le riforme,  le  modifiche
 auspicate e necessarie.
    E',   invero,   una   capitis   deminutio,   una   irrazionale   e
 ingiustificata restrizione della sfera  giuridico-politico-soggettiva
 quella  che  la  regione  siciliana intende operare, determinando, al
 contempo,  una  disparita'  di  trattamento  tra  i  cittadini  della
 Repubblica  e,  ancor  piu',  tra  i  titolari  del  medesimo ufficio
 nell'ambito territoriale della Repubblica.
    Devesi,  inoltre,  rilevare  che  non  e'  rinvenibile,  ne' dalla
 relazione illustrativa al provvedimento  legislativo  in  esame,  ne'
 tantomeno  dal  dibattito  in  aula,  alcuna motivazione che sostenga
 siffatta compressione - per quanto detto immotivata - di  un  diritto
 costituzionalmente  riconosciuto,  tra  i  fondamentali  di uno Stato
 democratico, che si regge sul consenso degli elettori (del popolo)  e
 sulla  partecipazione  diretta dei cittadini ai suoi organi e uffici,
 specie  quelli  di  natura  elettiva  (diritti  politici   soggettivi
 funzionali).
    Non  e' dato, peraltro, rilevare che la situazione delle categorie
 dei soggetti, presa in considerazione dalla norma di cui all'art. 18,
 secondo comma, della legge teste' approvata, si atteggi autonomamente
 o diversamente nell'ambito  della  regione  siciliana  rispetto  alle
 condizioni   socio-economiche   in   cui  versano  le  altre  regioni
 dell'Italia meridionale (alto tasso di  disoccupazione,  interferenze
 nella p.a. delle associazioni di tipo mafioso, ecc.).
    In conclusione, l'eventuale e non esplicitata esigenza di pubblico
 interesse, posta a base della norma, non potendo  essere  considerata
 ne'  esclusiva  ne' specifica della regione siciliana, non e' tale da
 potere legittimare l'operato del legislatore regionale nel  prevedere
 cause di ineleggibilita', ma andrebbe semmai valutata dal legislatore
 statuale allo scopo di predisporre una disciplina univoca ed omogenea
 sul piano nazionale.
    Una  disposizione  del  genere  suona,  invero  ed invece come una
 codificata  "tonsura"  ovvero  come  una  legislativa  disistima  dei
 funzionari,  presi  ora  in  considerazione,  nel senso che essi sono
 propensi, inclini alla corruzione  "politica",  nel  senso  che,  per
 procacciarsi voti, favori elettorali, sono portati (o sono obbligati)
 a lasciarsi  corrompere.  Ma  non  pare,  allo  scrivente,  che  tali
 considerazioni  (ammesso  che  -  ma  lo  esclude  -  il  legislatore
 regionale le abbia potuto avanzare) possano avere determinato  l'ARS:
 non si puo' avere disistima dei propri (regionali) dipendenti nonche'
 "traduttori"  della  norma  giuridica  elaborata  e   approvata   dal
 legislatore siciliano.
    Conseguentemente, discende che la normativa, qui in considerazione
 - in quanto riferita (e riferibile) a situazioni  non  esclusive  ne'
 peculiari  della  regione  siciliana  -,  non puo' trovare disciplina
 difforme da quella statuale - esistente o in  fieri  -  e,  pertanto,
 viola  in  particolare,  tra  l'altro,  l'art. 51 della Costituzione,
 laddove impedisce che l'elettorato passivo possa configurarsi con  un
 contenuto  diseguale  per  i  cittadini siciliani rispetto agli altri
 italiani,  creando  disparita'  di  trattamento  inconcepibile  nelle
 stesse condizioni e situazioni.
                                P. Q. M.
 e  con  riserva  di  presentare  memoria  illustrativa nei termini di
 legge,  il  sottoscritto  prefetto  Antonio   Prestipino   Giarritta,
 commissario  dello  Stato  per  la regione siciliana, visto l'art. 28
 dello statuto speciale siciliano, col presente  atto  impugna  l'art.
 18,  secondo  comma, del disegno di legge recante "Norme modificative
 ed integrative della legge 28 febbraio 1987,  n.  56  e  delle  leggi
 regionali  23  gennaio  1957, n. 2, 27 dicembre 1969, n. 52 e 5 marzo
 1979,  n.  18,  in  materia  di  disciplina  del  collocamento  e  di
 organizzazione del mercato del lavoro. Norme integrative dell'art. 23
 della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente attivita'  di  utilita'
 collettiva in favore dei giovani", approvata dall'assemblea regionale
 nella seduta del 28 luglio 1990, per violazione  dell'art.  51  della
 Costituzione (correlato all'art. 48) e della legge 23 aprile 1981, n.
 154 nonche' dell'art. 3 della Costituzione.
      Palermo, addi' 3 agosto 1990
 Il  commissario  dello  Stato  per  la  regione siciliana: PRESTIPINO
 GIARRITTA
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