N. 59 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 agosto 1990
N. 59 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 10 agosto 1990 (del commissario dello Stato per la regione Sicilia) Lavoro (collocamento al lavoro) - Concorsi per l'assunzione di personale nelle uu.ss.ll. - Copertura dei posti vacanti mediante nomina degli inclusi nelle graduatorie di idoneita' - Validita' triennale di dette graduatorie - Mantenimento o riammissione in servizio, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, dei giovani immessi nei ruoli della p.a., ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, nell'ipotesi in cui gli atti relativi al loro avviamento al lavoro siano stati annullati in sede giurisdizionale - Rilievi - Ingiustificata disciplina di privilegio stabilita per gli impiegati assunti nelle uu.ss.ll. della Sicilia rispetto a quelli assunti in ogni altra parte dello Stato, con conseguente violazione dei principi di uguaglianza, di parita' nell'accesso ai pubblici uffici, di imparzialita' e buon andamento della p.a. - Mancata previsione della copertura finanziaria delle spese conseguenti alle disposizioni impugnate. (Legge regione Sicilia approvata il 28 luglio 1990, artt. 10 e 13). (Cost., artt. 3, 51, 81 e 97).(GU n.36 del 12-9-1990 )
L'assemblea regionale siciliana, nella seduta del 28 luglio 1990, ha approvato il disegno di legge n. 802-845, dal titolo "Nuove norme per l'assunzione presso l'amministrazione regionale e gli enti ed istituti sottoposti al controllo della regione. Norme in materia di personale", comunicato a questo commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il successivo 31 luglio 1990. Il legislatore regionale, con la legge teste' approvata, modifica ed integra il sistema di procedure concorsuali per l'assunzione di personale nell'amministrazione della regione e negli enti da essa dipendenti, cosi' come delineato dalla precedente l.r. 12 febbraio 1988, n. 2, adeguandolo ai principi della legislazione nazionale nella materia. Al riguardo si ritiene opportuno, in via preliminare, porre nel dovuto rilievo che il legislatore regionale, laddove disciplina le modalita' di assunzione del personale dipendente dalla regione o dagli enti da essa vigilati e dagli enti locali (comuni e province), opera in regime di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'art. 14, lettere o) e q) dello statuto speciale. Per quanto attiene, invece, alla normazione in materia di personale delle unita' sanitarie locali, la competenza legislativa della regione siciliana trova i suoi limiti nell'art. 17 dello statuto speciale. Codesta ecc.ma Corte, inoltre, con giurisprudenza ormai consolidata, ha ulteriormente delimitato l'ambito della competenza legislativa regionale in materia di igiene e sanita', considerandola come meramente attuativa della normativa statale relativamente allo status giuridico del personale del servizio sanitario nazionale. Alla luce di quanto esposto, la norma, contenuta nell'art. 10 della legge di cui trattasi, da' adito a rilievi di natura costituzionale. Il legislatore regionale, in tale disposizione, infatti, prevede l'applicazione, anche nei confronti del personale delle unita' sanitarie locali dell'Isola, dell'art. 9 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 21, e successive modificazioni, che testualmente recita: "Il terzo comma dell'art. 219 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e' sostituito con i seguenti: 'Qualora, nei ventiquattro mesi successivi all'approvazione della graduatoria, si verifichino, per rinuncia, decadenza, dimissioni, morte o per qualsiasi altra causa, vacanze di posti nei relativi ruoli organici, l'amministrazione procede alla loro copertura mediante la nomina dei concorrenti inclusi nella graduatoria e dichiarati idonei che, per ordine di merito, seguono immediatamente i vincitori; sono esclusi i posti istituiti o trasformati successivamente alla approvazione della graduatoria. I posti di cui al precedente comma sono quelli di pari qualifica funzionale e professionale'". Orbene, siffatta disposizione, richiamata, non si sa bene in forza di quale specifica tecnica giuridica, dal legislatore, e' stata modificata dall'art. 6 del disegno di legge, oggetto del presente ricorso, che dilata ulteriomente - sino a 36 mesi - la validita' delle suddette graduatorie. Giova a questo punto rammentare che il legislatore nazionale, all'art. 13 del d.P.R. n. 761/1979, aveva determinato in un anno la validita' delle graduatorie in questione e che l'art. 9, quindicesimo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207, ne aveva temporaneamente prorogato la validita' sino ad un biennio; e che, in ultimo, la legge 29 dicembre 1988, n. 554, all'art. 5, sesto comma, ha prorogato sino al 31 dicembre 1990 la validita' delle disposizioni contenute nell'art. 9 della sopra citata legge n. 207/1985. Da cio' deriva chiaramente che, stando al dettato del legislatore regionale, in Sicilia le graduatorie dei concorsi, banditi ed espletati dalle uu.ss.ll., avrebbero una validita' diversa (triennale) rispetto al restante territorio nazionale, configurando, cosi', un travalicamento dei limiti posti alla competenza legislativa della regione nella materia del trattamento giuridico ed economico del personale sanitario, cosi' come definito a termini dell'art. 47 della legge n. 833/1978 e del d.P.R. n. 761/1979. D'altra parte, come peraltro prima accennato, codesta ecc.ma Corte ha piu' volte ribadito (sentenze nn. 1061/1988, 1127/1988, 122/1990 e 181/1990) che compete esclusivamente allo Stato il potere di disciplinare lo status giuridico del personale delle uu.ss.ll., rimanendo alla regione soltanto una competenza di attuazione della normativa statale. Nella fattispecie in esame, pero', il legislatore regionale siciliano non ha "attuato" alcuna disposizione statale, bensi' ha "innovato" la vigente normativa dello Stato, esorbitando percio' dai limiti postigli e dall'art. 17, lett. b), dello statuto speciale e dalle leggi statali di riferimento. Altra disposizione del provvedimento legislativo in argomento, che offre motivo di censura, sul piano della legittimita' costituzionale, e' quella contenuta nell'art. 13, che cosi' dispone: "I giovani immessi nei ruoli della pubblica amministrazione, ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, e successive modificazioni, vengono mantenuti o riammessi in servizio, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, nell'ipotesi in cui gli atti relativi al loro avviamento al lavoro siano stati annullati in sede giurisdizionale". Come puo' evincersi dal testo del sopra riportato articolo ci si trova in presenza di un'assunzione disposta ope legis prescindendo dal possesso di alcuno dei requisiti prescritti, in via generale, dalla legge, facendo esclusivamente eccezione ad eventuali pregiudizi di diritti nei confronti di terzi. E' fuor di ogni ragionevole dubbio, che i soggetti destinatari e "beneficiari" di siffatta norma non siano regolarmente in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, atteso che, nei loro riguardi, e' stata emessa sentenza dell'autorita' giudiziaria che ne ha disposto l'allontanamento dal servizio. E' pur vero che la regione siciliana ha competenza legislativa esclusiva per quanto attiene alla discipina dello status giuridico ed economico del proprio personale; ma cio' non puo' esimere il "magnanimo" legislatore siciliano dal rispetto dei principi posti dal vigente ordinamento giuridico (regionale e statale), a fondamento della disciplina dell'accesso al pubblico impiego. La norma in questione, che neppure consente all'amministrazione regionale di verificare e di valutare le capacita' e l'idoneita' a prestare servizio alle proprie dipendenze dei soggetti interessati, per quanto detto, si pone in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 51 e 97. Incidentalmente, si ritiene opportuno porre in rilievo anche la violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, atteso che, per l'ipotesi di riammissione in servizio dei dipendenti in precedenza licenziati, il legislatore regionale non ha previsto i mezzi finanziari per fare fronte alla nuova spesa derivante dal provvedimento stesso.
P. Q. M. e con riserva di presentare ulteriori memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto Antonio Prestipino Giarritta, commissario dello Stato per la regione siciliana, con il presente atto, ai sensi dell'art. 28 dello statuto speciale, impugna gli artt. 10 e 13 del disegno di legge n. 802/845, dal titolo "Nuove norme per l'assunzione presso l'amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti, sottoposti al controllo della regione. Norme in materia di personale", rispettivamente per violazione dell'art. 9, quindicesimo comma, della legge n. 207/1985 e dell'art. 5, sesto comma, della legge n. 554/1988, in relazione ai limiti posti dall'art. 17 dello statuto speciale e degli artt. 51, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, violando, altresi', il principio di cui all'art. 3 della Costituzione, operandosi, indubbiamente, una "operazione" che crea sperequazione e diversita' di trattamento nel settore del pubblico impiego, contro il principio della buona ed oculata amministrazione, cui si deve sempre ispirare, e uniformare in concreto, l'ente pubblico in generale. Palermo, addi' 3 agosto 1990 Il commissario dello Stato per la regione siciliana: PRESTIPINO GIARRITTA 90C1048