N. 527 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 maggio 1990

                                 N. 527
 Ordinanza  emessa  l'8  maggio  1990  dal  tribunale  di  Bologna nel
 procedimento penale a carico di Craparotta Mirella ed altri
 Processo  penale  -  Nuovo  codice  -  Procedimenti  speciali  - Rito
 abbreviato - Ammissibilita' - Condizioni - Decidibilita' "allo  stato
 degli  atti"  -  Insussistenza nel caso di specie di tale requisito -
 Conseguente  impossibilita'  di  adottare  il  rito  speciale  e   di
 applicare  la  speciale diminuente prevista Ingiustificata disparita'
 di  trattamento  tra  imputati   conseguente   ad   una   circostanza
 (decidibilita'  "allo  stato  degli  atti") non riferibile ad un loro
 comportamento processuale.
 (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247).
 (Cost., art. 3).
(GU n.36 del 12-9-1990 )
                              IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel  procedimento penale
 contro Adamo Franco + 22 sulle eccezioni sollevate dai  difensori  di
 Craparotta Mirella, Dovesi Roberto e Giusti Luciano;
    Sentito il p.m.;
    Rilevato  che,  quanto alla mancata trascrizione in forma peritale
 delle intercettazioni telefoniche relative a Craparotta Mirella,  per
 costante indirizzo giurisdizionale della S. Corte, le trascrizioni in
 forma  peritale  non  sono  riconducibili  alle  formalita'  previste
 dall'art. 226-quinquies a pena di nullita' (cfr. per tutte cass. sez.
 II, 24 novembre 1980, Ponovecchio);
    Considerato  non  apparire manifestamente infondata l'eccezione di
 illegittimita'  costituzionale  dell'art.  247   delle   disposizioni
 transitorie   del   c.p.p.   1988   in  relazione  all'art.  3  della
 Costituzione  nella  parte  in  cui  subordina  l'applicazione  della
 diminuzione   di   pena  prevista  per  il  rito  abbreviato  ad  una
 circostanza assolutamente non riferibile alla responsabilita'  ed  al
 comportamento  processuale  dell'imputato  quale  e' la decidibilita'
 allo stato degli atti della sua  posizione  processuale,  con  palese
 disparita'   di   trattamento   rispetto   ad  imputati  parimenti  o
 maggiormente  responsabili  per  i  quali,  per  motivi  a  loro  non
 riconducibili   sussista   una   adeguata  e  sufficiente  situazione
 probatoria;
    Ritenuta  l'eccezione di incostituzionalita' rilevante ai fini del
 decidere, poiche' gli imputati suddetti si trovano  nella  condizione
 di  non  potere eventualmente fruire della riduzione di pena prevista
 per il rito abbreviato avendo il  tribunale  ritenuto  di  non  poter
 decidere, nei loro confronti, allo stato degli atti;
    Considerato  che  ostano  alla  remissione  in  liberta' di Giusti
 Luciano la probabilita' che questi, ove libero, commetta gravi  reati
 con  violenza  alla  persona della stessa specie di quelli per cui si
 procede ed il pericolo  di  condizionamento  di  testi  e  coimputati
 desumibili  dalla  gravita'  e  modalita'  dei  fatti  a lui ascritti
 commessi in danno di Puccini e dai propositi manifestati  in  carcere
 di ritorsioni nei confronti dei coimputati in correita';
                                P. Q. M.
    Rigetta  l'eccezione di nullita' delle intercettazioni telefoniche
 non trascritte in forma peritale e relative a Craparotta Mirella;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la eccezione di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 247  delle  disp.  trans.  in
 relazione all'art. 3 della Costituzione;
    Ordina  lo  stralcio delle posizioni di Craparotta Mirella, Dovesi
 Roberto e  Giusti  Luciano,  con  trasmissione  degli  atti  ad  essi
 relativi   alla   Corte   costituzionale   previa   sospensione   del
 procedimento a loro carico;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  delle  due  Camere
 del parlamento;
    Rigetta l'istanza di rimessione in liberta' di Giusti Luciano.
      Bologna, addi' 8 maggio 1990
                   Il presidente: (firma illeggibile)

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