N. 527 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 maggio 1990
N. 527 Ordinanza emessa l'8 maggio 1990 dal tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Craparotta Mirella ed altri Processo penale - Nuovo codice - Procedimenti speciali - Rito abbreviato - Ammissibilita' - Condizioni - Decidibilita' "allo stato degli atti" - Insussistenza nel caso di specie di tale requisito - Conseguente impossibilita' di adottare il rito speciale e di applicare la speciale diminuente prevista Ingiustificata disparita' di trattamento tra imputati conseguente ad una circostanza (decidibilita' "allo stato degli atti") non riferibile ad un loro comportamento processuale. (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247). (Cost., art. 3).(GU n.36 del 12-9-1990 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Adamo Franco + 22 sulle eccezioni sollevate dai difensori di Craparotta Mirella, Dovesi Roberto e Giusti Luciano; Sentito il p.m.; Rilevato che, quanto alla mancata trascrizione in forma peritale delle intercettazioni telefoniche relative a Craparotta Mirella, per costante indirizzo giurisdizionale della S. Corte, le trascrizioni in forma peritale non sono riconducibili alle formalita' previste dall'art. 226-quinquies a pena di nullita' (cfr. per tutte cass. sez. II, 24 novembre 1980, Ponovecchio); Considerato non apparire manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 247 delle disposizioni transitorie del c.p.p. 1988 in relazione all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui subordina l'applicazione della diminuzione di pena prevista per il rito abbreviato ad una circostanza assolutamente non riferibile alla responsabilita' ed al comportamento processuale dell'imputato quale e' la decidibilita' allo stato degli atti della sua posizione processuale, con palese disparita' di trattamento rispetto ad imputati parimenti o maggiormente responsabili per i quali, per motivi a loro non riconducibili sussista una adeguata e sufficiente situazione probatoria; Ritenuta l'eccezione di incostituzionalita' rilevante ai fini del decidere, poiche' gli imputati suddetti si trovano nella condizione di non potere eventualmente fruire della riduzione di pena prevista per il rito abbreviato avendo il tribunale ritenuto di non poter decidere, nei loro confronti, allo stato degli atti; Considerato che ostano alla remissione in liberta' di Giusti Luciano la probabilita' che questi, ove libero, commetta gravi reati con violenza alla persona della stessa specie di quelli per cui si procede ed il pericolo di condizionamento di testi e coimputati desumibili dalla gravita' e modalita' dei fatti a lui ascritti commessi in danno di Puccini e dai propositi manifestati in carcere di ritorsioni nei confronti dei coimputati in correita';
P. Q. M. Rigetta l'eccezione di nullita' delle intercettazioni telefoniche non trascritte in forma peritale e relative a Craparotta Mirella; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 247 delle disp. trans. in relazione all'art. 3 della Costituzione; Ordina lo stralcio delle posizioni di Craparotta Mirella, Dovesi Roberto e Giusti Luciano, con trasmissione degli atti ad essi relativi alla Corte costituzionale previa sospensione del procedimento a loro carico; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del parlamento; Rigetta l'istanza di rimessione in liberta' di Giusti Luciano. Bologna, addi' 8 maggio 1990 Il presidente: (firma illeggibile) 90C1053