N. 538 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 giugno 1990
N. 538 Ordinanza emessa il 22 giugno 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Marsala nel procedimento penale a carico di Rizzo Ninfa Processo penale - Nuovo codice - Giudizio per decreto - Intervenuta estinzione del reato a seguito di amnistia - Obbligo per il giudice dell'immediata declaratoria - Facolta' di rinuncia all'amnistia - Impossibilita' per l'imputato di esercitarla in considerazione del fatto che questi viene a conoscere l'esistenza del procedimento a suo carico solo con la pronuncia della sentenza di non doversi procedere per amnistia - Violazione del diritto di difesa - Richiamo alla sentenza n. 175/1971. (C.P.P. 1988, art. 459, terzo comma, in relazione all'art. 129, stesso codice; legge 11 aprile 1990, n. 73, art. 5; d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, art. 5). (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma).(GU n.36 del 12-9-1990 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza. Con richiesta presentata in cancellieria in data 21 febbraio 1990 il pubblico ministero ha chiesto a questo giudice di emettere decreto penale di condanna nei confronti di Rizzo Ninfa imputata del reato di cui all'art. 116, n. 2 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, commesso in Campobello di Mazara il 1ยบ ottobre 1989 all'uopo motivando, in ordine alla fondatezza dell'accusa, con la esistenza in atti dell'attestazione con la quale il notaio, nel trasmettergli la fotocopia dell'assegno emesso dall'imputata, da' atto che il titolo gli e' stato rimesso dall'istituto trattario "per gli adempimenti di legge e successivamente dallo stesso richiesto in restituzione prima della presentazione e conseguenziale elevazione del protesto".
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 532/1990). 90C1064