N. 541 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 marzo 1990

                                 N. 541
 Ordinanza  emessa  il  4  marzo  1990 dal presidente del tribunale di
 Firenze sul ricorso proposto da S.p.a. Citicorp  finanziaria  Citifin
 contro Bianco Patrizio
 Procedimento  civile  -  Decreto ingiuntivo - Mancata opposizione nei
 termini - Necessita' di  un  ordine  giudiziale  di  esecutorieta'  -
 Ritenuta  inutilita'  di  tale  ordine,  ripetitivo  della precedente
 attestazione  della  cancelleria,   certificante   l'inesistenza   di
 opposizione  -  Violazione  del  principio  di  buon  andamento della
 amministrazione della giustizia.
 (C.P.C., artt. 647 e 654; norme integrative 16 marzo 1956, art. 1).
 (Cost., art. 97).
(GU n.36 del 12-9-1990 )
                      IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
   Decidendo  sulla  domanda della ricorrente Citicorp S.p.a. Citifin,
 ai sensi degli artt. 647  e  654  del  c.p.c.,  di  dichiarazione  di
 esecutivita'  del  decreto  ingiuntivo emesso da questo presidente in
 data 19 dicembre 1989 contro Bianco Patrizio, residente in via Piana,
 97/ c, fraz. S. Brigida, Pontassieve.
                           RITENUTO IN FATTO
      che  il d.i., per pagamento di L. 5.102.955 oltre accessori, era
 ritualmente emesso in data 19 dicembre  1989  e  notificato  a  mezzo
 posta ("compiuta giacenza") in data 16 gennaio 1990;
      che, della notificazione in termini e della mancata opposizione,
 dava formalmente atto in data 21  febbraio  1990  il  cancelliere  di
 quest'ufficio;
      che, successivamente, la stessa ricorrente chiedeva declaratoria
 ai sensi degli artt. 647 e 654 del c.p.c. di esecutorieta'  da  parte
 di questo presidente;
                         CONSIDERATO IN DIRITTO
       a)   che,   data   la   predetta   formale  certificazione  del
 cancelliere, il successivo decreto giudiziale,  richiesto  a  termini
 della  vigente normativa, ne evidenzia tutta l'evidente e paradossale
 inutilita',  che  sembra  apertamente  confliggere  con   un   minimo
 d'efficienza  giurisdizionale,  piu'  d'una  volta  da  questo stesso
 giudice inutilmente perseguita, anche con  incidenti  costituzionali,
 in  relazione all'art. 97 della Costituzione, di norme troppo inutili
 od antiquate;
      che,  infatti  se  sembra necessario che, in calce all'originale
 del d.i. ma  verificata  la  sua  notificazione  e  l'inesistenza  di
 tempestiva opposizione, il cancelliere formalmente e responsabilmente
 le attesti, non e' chi non veda la paradossale inutilita' dell'ordine
 giudiciale  di esecutorieta', manifestamente e meramente "ripetitivo"
 della precedente attestazione di cancelleria;
      che,   ove   si  immagini  l'immensita'  del  numero  di  questi
 inevitabili "provvedimenti  giurisdizionali",  sopratutto  in  questi
 tempi   di   "emergenza   giustizia",   non  si  puo'  che  deplorare
 quest'ostacolo  normativo  al  buon  funzionamento  dell'ufficio  "al
 meglio  utilizzando  i  magistrati"  anche  chiedendo  alla  Corte di
 imbiancare obsolete normative che li distraggano;
      che  non  sembra  dubbia  la  natura  giurisdizionale  di questo
 procedimento e di questo presidente, giudice a quo;
      che  la  questione e' rilevante perche', senza quella normativa,
 questo procedimento  non  esisterebbe,  con  enorme  "risparmio"  nel
 movimento  di atti fra diversi uffici: finalmente stabilendosi che la
 "formula" e' solo responsabile atto del  cancelliere  e  della  parte
 richiedente;
      che, in questi termini volta com'e' dichiaratamente alla miglior
 funzionalita' dell'apparato giudiziario, la questione sollevata,  non
 e' affatto manifestamente infondata;
      che,  come  occasione  per l'incidente su questione generale, e'
 stato oculatamente scelta una condanna non provvisoriamente esecutiva
 di  minima  somma  dovuta  a probabile facoltoso creditore, su cui il
 ritardo non sembra procurar danno specialmente apprezzabile;
       b) che, dato l'incidente, questo giudice a quo si pone anche il
 dubbio  ancora  ex  officio,  pure  rilevante  e  non  manifestamente
 infondato  per  le  predette  ragioni,  se  il sistema delle numerose
 notificazioni-comunicazioni dell'ordinanza al cancelliere del giudice
 a  quo non sia esso stesso in probabile contrasto con buonsenso e con
 la garanzia costituzionale del suddetto art. 97 della Costituzione;
     che,  infatti,  sembra  proprio un nonsenso il meccanismo stesso,
 costoso, laborioso e lungo, delle notificazioni di un'ordinanza a quo
 che  la  Corte,  appena  delibandola in camera di consiglio, dichiari
 senz'altro inammissibile;
      che,  pertanto,  verrebbe  demandata  la notificazione alla sola
 cancelleria della Corte,  che  l'effettuera'  soltanto  circa  quelle
 "serie"  questioni  che verranno trattate alla pubblica udienza, solo
 quelle meritando uno stimolo al contraddittorio di tutte le parti;
      che,   circa   quelle   "camerali",   sembra   bastare  il  solo
 contraddittorio con l'Avvocatura n.n. del  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri;
                                P. Q. M.
    Sosepsa  la  procedura  in  corso  ed applicato l'art. 23, terzo e
 quarto comma, della legge n. 87/1953, solleva d'ufficio le  questioni
 di  legittimita' costituzionale degli artt. 654, 647 del c.p.c., ed 1
 delle norme integrative 16 marzo 1956 nell'inciso  "e  con  la  prova
 delle notificazioni e comunicazioni";
    Ordina    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Dispone che la presente sia notificata al Presidente del Consiglio
 ed alla parte ricorrente, nonche' comunicata ai  Presidenti  dei  due
 rami del Parlamento.
      Firenze, addi' 4 marzo 1990
                   Il presidente: (firma illeggibile)

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