N. 541 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 marzo 1990
N. 541 Ordinanza emessa il 4 marzo 1990 dal presidente del tribunale di Firenze sul ricorso proposto da S.p.a. Citicorp finanziaria Citifin contro Bianco Patrizio Procedimento civile - Decreto ingiuntivo - Mancata opposizione nei termini - Necessita' di un ordine giudiziale di esecutorieta' - Ritenuta inutilita' di tale ordine, ripetitivo della precedente attestazione della cancelleria, certificante l'inesistenza di opposizione - Violazione del principio di buon andamento della amministrazione della giustizia. (C.P.C., artt. 647 e 654; norme integrative 16 marzo 1956, art. 1). (Cost., art. 97).(GU n.36 del 12-9-1990 )
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE Decidendo sulla domanda della ricorrente Citicorp S.p.a. Citifin, ai sensi degli artt. 647 e 654 del c.p.c., di dichiarazione di esecutivita' del decreto ingiuntivo emesso da questo presidente in data 19 dicembre 1989 contro Bianco Patrizio, residente in via Piana, 97/ c, fraz. S. Brigida, Pontassieve. RITENUTO IN FATTO che il d.i., per pagamento di L. 5.102.955 oltre accessori, era ritualmente emesso in data 19 dicembre 1989 e notificato a mezzo posta ("compiuta giacenza") in data 16 gennaio 1990; che, della notificazione in termini e della mancata opposizione, dava formalmente atto in data 21 febbraio 1990 il cancelliere di quest'ufficio; che, successivamente, la stessa ricorrente chiedeva declaratoria ai sensi degli artt. 647 e 654 del c.p.c. di esecutorieta' da parte di questo presidente; CONSIDERATO IN DIRITTO a) che, data la predetta formale certificazione del cancelliere, il successivo decreto giudiziale, richiesto a termini della vigente normativa, ne evidenzia tutta l'evidente e paradossale inutilita', che sembra apertamente confliggere con un minimo d'efficienza giurisdizionale, piu' d'una volta da questo stesso giudice inutilmente perseguita, anche con incidenti costituzionali, in relazione all'art. 97 della Costituzione, di norme troppo inutili od antiquate; che, infatti se sembra necessario che, in calce all'originale del d.i. ma verificata la sua notificazione e l'inesistenza di tempestiva opposizione, il cancelliere formalmente e responsabilmente le attesti, non e' chi non veda la paradossale inutilita' dell'ordine giudiciale di esecutorieta', manifestamente e meramente "ripetitivo" della precedente attestazione di cancelleria; che, ove si immagini l'immensita' del numero di questi inevitabili "provvedimenti giurisdizionali", sopratutto in questi tempi di "emergenza giustizia", non si puo' che deplorare quest'ostacolo normativo al buon funzionamento dell'ufficio "al meglio utilizzando i magistrati" anche chiedendo alla Corte di imbiancare obsolete normative che li distraggano; che non sembra dubbia la natura giurisdizionale di questo procedimento e di questo presidente, giudice a quo; che la questione e' rilevante perche', senza quella normativa, questo procedimento non esisterebbe, con enorme "risparmio" nel movimento di atti fra diversi uffici: finalmente stabilendosi che la "formula" e' solo responsabile atto del cancelliere e della parte richiedente; che, in questi termini volta com'e' dichiaratamente alla miglior funzionalita' dell'apparato giudiziario, la questione sollevata, non e' affatto manifestamente infondata; che, come occasione per l'incidente su questione generale, e' stato oculatamente scelta una condanna non provvisoriamente esecutiva di minima somma dovuta a probabile facoltoso creditore, su cui il ritardo non sembra procurar danno specialmente apprezzabile; b) che, dato l'incidente, questo giudice a quo si pone anche il dubbio ancora ex officio, pure rilevante e non manifestamente infondato per le predette ragioni, se il sistema delle numerose notificazioni-comunicazioni dell'ordinanza al cancelliere del giudice a quo non sia esso stesso in probabile contrasto con buonsenso e con la garanzia costituzionale del suddetto art. 97 della Costituzione; che, infatti, sembra proprio un nonsenso il meccanismo stesso, costoso, laborioso e lungo, delle notificazioni di un'ordinanza a quo che la Corte, appena delibandola in camera di consiglio, dichiari senz'altro inammissibile; che, pertanto, verrebbe demandata la notificazione alla sola cancelleria della Corte, che l'effettuera' soltanto circa quelle "serie" questioni che verranno trattate alla pubblica udienza, solo quelle meritando uno stimolo al contraddittorio di tutte le parti; che, circa quelle "camerali", sembra bastare il solo contraddittorio con l'Avvocatura n.n. del Presidente del Consiglio dei Ministri;
P. Q. M. Sosepsa la procedura in corso ed applicato l'art. 23, terzo e quarto comma, della legge n. 87/1953, solleva d'ufficio le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 654, 647 del c.p.c., ed 1 delle norme integrative 16 marzo 1956 nell'inciso "e con la prova delle notificazioni e comunicazioni"; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente sia notificata al Presidente del Consiglio ed alla parte ricorrente, nonche' comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Firenze, addi' 4 marzo 1990 Il presidente: (firma illeggibile) 90C1067