N. 544 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 dicembre 1989- 31 agosto 1990
N. 544 Ordinanza emessa il 20 dicembre 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 agosto 1990) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti dal comune di Rocca Pietore ed altra contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altri. Comuni e province - Decisioni dei ricorsi per contestazione di confini tra comuni e province mediante decreto del Presidente della Repubblica, udito il Consiglio di Stato - Ritenuta applicabilita' di detta procedura anche per la contestazione di confini di comuni di regioni diverse (nella specie: accertamento del confine tra il comune di Canazei (Trento) ed il comune di Rocca Pietore (Belluno) che e' anche confine tra regione Veneto e regione Trentino-Alto Adige) - Violazione dell'autonomia regionale sotto il profilo della lesione dell'integrita' territoriale della regione - Illegittimo uso dell'atto amministrativo (d.P.R.) anziche' della legge. (R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 267). (Cost., artt. 5 e 132).(GU n.38 del 26-9-1990 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi: A) n. 88/83, proposto dal comune di Rocca Pietore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco d'Audino, Flavio Dalla Mule, Mario Angelici e Giovanni Cristomo Sciacca, domiciliato come in atti, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e nei confronti: del comune di Canazei, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Renato Valcanover, Giorgio de Pilati e Vitaliano Lorenzoni, domiciliato come in atti; della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Guarino, domiciliato come in atti; della regione Trentino Alto-Adige, in persona del presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato; della regione Veneto e della provincia di Belluno, non costituite in giudizio; e con l'intervento ad adiuvandum dell'ente provinciale per il turismo di Belluno, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Paniz ed Enrico Esposito, domiciliato come in atti, per l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica in data 29 maggio 1982 e conferma dell'attuale linea confinaria ufficiale dell'i.g.m.; B) n. 183/83, proposto dalla regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avvocati Feliciano Benvenuti, Giulio Schiller, Italo De Giacinto e Federico Sorrentino, domicialita come in atti, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro-tempore, ed il Ministero degli interni, in persona del Ministro pro-tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, e nei confronti: della regione Trentino Alto-Adige, in persona del presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato; della provincia autonoma di Trento, persona del presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Panunzio, domiciliato come in atti; del comune di Canazei, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Renato Valcanover, Giorgio de Filati e Vitaliano Lorenzoni, domiciliato come in atti; della provincia di Belluno e del comune di Canazei, non costituiti in giudizio, e con l'intervento ad adiuvandum dell'ente provinciale per il turismo di Belluno, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Paniz ed Enrico Esposito, domiciliato come in atti, per l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica in data 29 maggio 1982, con il quale e' stato deciso un ricorso ex art. 267 del t. u. n. 383/1934 del comune di Canazei e accertamento del confine tra le regioni Trentino Alto-Adige e Veneto sul monte Marmolada quale risulta dalla attuale cartografia dell'i.g.m. di Firenze; C) n. 2917/88, proposto dal comune di Rocca Pietore, rappresentato e difeso dagli avvocati Dalle Mule, Mario Angelici e Giovanni Crisostomo Sciacca, domicialito come in atti, contro la provincia autonoma di Trento, in persona del presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Panunzio, domiciliato come in atti, per l'annullamento dell'atto datato 17 giugno 1988, con cui la provincia autonoma di Trento ha chiesto al comune di Rocca Pietore, all'USTIF e al Ministero dei trasporti di trasmettere tutti gli atti tecnico-amministrativi relativi agli impianti funiviari interamente dislocati entro i confini (sciovia "Doss del Mul" - leggi Sass del Mul - Serauta 3 e Serauta 5) nonche' della nota 1º agosto 1988, con cui la provincia autonoma, servizi impianti a fune, sollecita il comune di Rocca Pietore a dare risposta alla richiesta di trasmissione atti tecnico-amministrativi relativi agli impianti nuovi ghiacciaio Marmolada; D) n. 859/89, proposto dal comune di Rocca Pietore, rappresentato e difeso dagli avvocati Flavio e Luca Dalla Mule e Franco Gaetano Scoca, domiciliato come in atti, contro la provincia autonoma di Trento, in persona del presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Panunzio, domiciliato come in atti, per l'annullamento dell'atto 11 gennaio 1989, prot. n. 36-IV-1/39, con cui la provincia autonoma di Trento afferma che il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 5577, ha stabilito un confine tra la provincia autonoma di Trento e la regione Veneto, che corre lungo il crinale della Marmolada e che, nel territorio conteso compreso tra il confine naturale lungo il crinale e la linea di demarcazione indicata sulle carte pubblicate dall'i.g.m., la titolarita' dei terreni spetta alla provincia autonoma di Trento, in forza degli atti catastali e tavolari della regione Trentino Alto-Adige, ufficio tavolare di Cavalese, affermando altresi' essere soggette al pieno dominio ed alla podesta' amministrativa della provincia autonoma di Trento tutte le attivita' poste in essere nelle particelle indicate nell'atto stesso, invitando quindi il comune a "prendere contatti" con l'amministrazione al fine di "chiarire i rapporti che scaturiscono dalla situazione sopra descritta"; Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate e dei controinteressati; Visti l'atto di intervento dell'ente provinciale per il turismo di Belluno; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Data la relazione del cons. Anselmo Di Napoli e uditi, alla pubblica udienza dell'8 novembre 1989, gli avvocati Sorrentino, Flavio e Luca Dalle Mule, Schiller, Panunzio, Lorenzoni, dei Rossi (in sostituzione dell'avvocato Scoca) e l'avvocato dello Stato Favara; RITENUTO IN FATTO 1. - Il 2 agosto 1973 il sindaco di Canazei (prov. di Trento) proponeva ricorso al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 267 del t. u. 3 marzo 1934, n. 383, contestando il confine con il comune di Rocca Pietore (prov. di Belluno) nel tratto Punto Penia - Passo di Fedaia sulla Marmolada. Il ricorrente chiedeva venisse accertato e dichiarato che il confine amministrativo fra due comuni coincideva con quello indicato dalla commissione internazionale per la fissazione del confine austriaco-italiano nel 1911 e segnato con doppia linea rosso-blu sulla cartografia allegata al relativo verbale dei lavori. In sede di struttoria sul ricorso, il Ministero dell'interno ritiene di acquistare il parere del Consiglio di Stato sulla competenza, nel vigente ordinamento, relativa alla definizione delle contestazioni di confine fra comuni. La prima sezione, con parere n. 1457/74 del 17 ottobre 1975, si espresse nel senso che la decisione dei ricorsi per contestazione di confini fra comuni di regioni diverse compete allo Stato ai sensi dell'art. 267 del t. u. n. 383/1934, il quale, per questa parte, deve ritenersi tuttora in vigore. Peraltro, poiche' la decisione, sebbene non comporti una modifica delle circoscrizioni comunali (e quindi un mutamento del territorio delle regioni alle quali i comuni appartengono), incide pure su interessi regionali, determinando implicitamente anche i confini regionali, la sezione affermo' la necessita' di acquisire, ai fini della pronuncia sulla contestazione, le deduzioni delle regioni interessate. Ricevuto il parere del Consiglio di Stato, il Ministero dell'interno acquisiva le deduzioni delle regioni Trentino-Alto Adige e Veneto e costituiva una commisione incaricata di esaminare la documentazione relativa al ricorso nonche' di compiere indagini e rilevamenti in loco. Conclusi i lavori della commissione, veniva chiesto al Consiglio di Stato il parere previsto dal primo comma dell'art. 267; la prima sezione, con parere n. 18/80 del 7 marzo 1980, si esprimeva per l'accoglimento del ricorso del comune di Canazei, ed il ricorso veniva accolto con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982. 2. - Con ricorso (n. 88/83) depositato il 15 gennaio 1983, il comune di Rocca Pietore ha impugnato il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, deducendo sei motivi. I) Incompetenza. In subordine, illegittimita' costituzionale dell'art. 267 e, occorrendo, degli artt. 32 e 35 del t.u. della legge comunale e provinciale. Con trasferimento alle regioni delle competenze in materia di circoscrizioni comunali e' venuta meno, senza eccezioni di alcun genere, la competenza del Presidente della Repubblica prevista dall'art. 267 del t. u. n. 383/1934. Una sopravvivenza della norma, sia pure limitatamente alle controversie di confine tra comuni appartenenti a regioni diverse sarebbe in contrasto con l'art. 133 della Costituzione, che, a garanzia delle autonomie degli enti locali, pone una riserva di legge regionale per la modificazione delle circoscrizioni comunali, e con l'art. 3 della Costituzione, per la conseguente disparita' di trattamento tra comuni ed anche tra cittadini dello stesso comune, che verrebero tutelati in maniera difforme l'integrita' del loro territorio, rispettivamente dallo Stato o dalla regione, a seconda che si tratti di confine verso un comune appartenente ad altra o alla stessa regione. II) Eccesso di potere sotto il profilo della erroneita' dei presupposti, contraddittorieta', violazione di legge e sviamento di potere. Erroneamente e' stato ritenuto applicabile l'art. 267 del t.u.l.c.p., perche' quella proposta dal comune di Canazei non era un'azione di regolamento di confini bensi' una vera e propria rivendita. Mancavano infatti i presupposti dell'azione di regolamento, che richiede in ogni caso o incertezza oggettiva, derivante da possesso promiscuo, o incertezza soggettiva, per impossibilita' di indicarne il tracciato. III) Eccesso di potere per contradditorieta', errore di fatto e violazione di legge. Contrastante con l'affermata naturta di regolamento di confini e' il dispositivo del provvedimento impugnato, che ha modificato, con una imponente variazione, il precedente confine ufficiale, risultato questo che non poteva ottenersi con l'atto amministrativo previsto dall'art. 267. IV) Violazione di legge, eccesso di potere per travisamento, contraddittorieta', erroneita' di presupposti ed errore di fatto. Erroneamente si e' ritenuto che il deliberato della commissione internazionale del 1911 aveva acquisito efficacia esecutiva con l'approvazione governativa, senza che fosse necessaria ratifica parlamentare. E' mancato l'intervento dei comuni, necessario ove si fosse trattato di ricognizione. Si e' considerato che i lavori della commissione internazionale non erano ancora conclusi e contraddittoriamente si e' attribuito ai lavori della commissione in parola valore ricognitorio mentre veniva invece operato un mutamento di confine, la cui entita' non puo' essere sminuita, per l'intero ghiacciaio. V) Violazione della legge 2 febbraio 1960, n. 68, ed erronea valutazione della rilevanza della cartografia ufficiale dell'istituto geografico militare. Erroneamente il provvedimento impugnato ha escluso valore probatorio alla cartografia ufficiale italiana dell'istituto geografico militare. Inesattamente si e' ravvisata un'azione di confinazione nel ricorso proposto dal comune di Canazei, inteso alla modifica di un confine certo ed ufficiale. VI) Violazione di legge ed erroneo apprezzamento in ordine alla valutazione dei poziori diritti del comune di Rocca Pietore. Illegittimamente e' stato disconosciuto valore probatorio alla documentazione esibita dal comune di Rocca Pietore, ivi compresa la cartografia ufficiale dell'istituto geografico militare, ed attribuito invece valore alla documnentazione presentata dal comune di Canazei. Con ricorso (n. 183/83) depositato il 25 gennaio1983, la regione Veneto ha impugnato il decreto del Presidente della Republica 29 maggio 1982, deducendo quatro motivi. I) La ricorrente nega anzitutto la competenza degli organi dello Stato a risolvere, utilizzando la podesta' prevista dall'art. 267 del t.u. n. 383/1934, la contestazione di confini tra i comuni di Canazei e Rocca Pietore: poiche' la controversia riguarda i confini non solo tra due comuni ma tra due regioni, la sua soluzione deve essere data con legge del Parlamento ovvero con sentenza della Corte costituzionale. II) Il procedimento seguito e' del resto illegittimo perche', trasferita alle regioni (art. 1, lett. d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 1/1972) la competenza amministrativa in materia di determinazione, rettifica e contestazione di confini tra comuni, dell'art. 267 dovrebbe desumersi il principio per il quale, attesa la natura degli interessi pubblici coinvolti in simili controversie, le stesse fra comuni appartenenti alla stessa regione debbano preferibilmente risolversi con legge regionale, mentre tra comuni di regioni diverse la legge statale diviene l'unico strumento ipotizzabile. III) Il provvedimento impugnato e' comunque illegittimo perche' non ha tenuto conto del fatto che il comune di Canazei, avendo ripetutamente prestato acquiescenza alla linea di confine indicata dal comune di Rocca Pietore, non era legittimato a promuovere il procedimento previsto dall'art. 267 del t.u. del 1934. II) Il parere n. 18/80 del 7 marzo 1980 della prima sezione del Consiglio di Stato, sul quale e' basato l'impugnato decreto del Presidente della Repubblica e' errato, perche' non ha considerato che la deliberazione 4 ottobre 1911 della commissione internazionale italo-austriaca per la migliore demarcazione del confine tra l'Italia e l'Austria-Ungheria non poteva avere carattere meramente ricognitorio ma, in quanto inteso a risolvere una controversia confinaria, aveva carattere innovativo e costituito sicche', per la valida formazione nella sede internazionale della volonta' delle parti contraenti era necessaria l'emanazione, che di fatto e' mancata, di legge di ratifica o di decreto reale recante l'ordine di esecuzione interna del deliberato della commissione. Se, invece si ritiene che la commissione si sia limitata a formulare una proposta di provvedimento di polizia di frontiera, allora il deliberato della commissione stessa non sarebbe stato idoneo a stabilire (allora) il confine di Stato e (ora) il confine tra regioni e comuni. Erroneamente, infine, il Consiglio di Stato ha attribuito alla deliberazione della commssione internazionale sui confini di Stato valore decisivo al fine di risolvere la controversia di confine tra comuni e tra regioni, perche' l'art. 2 del del r.d. 22 luglio 1920, n. 1233, quando identifica i territori delle nuove provincie con quelli "posti oltre l'antico confine del Regno", si riferisce verosimilmente a confini definiti antichi perche' precedenti la determinazione del 1911. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell'interno si sono costituiti in giudizio in entrambi i ricorsi col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale, con mamoria depositata il 14 settembre 1983, ha eccepito che i ricorsi sono infondati. La regione Trentino-Alto Adige si e' costituita in giudizio in entrambi i ricorsi con patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale, con momoria depositata il 29 settembre 1983, ha eccepito che i ricorsi sono infondati. La provincia autonoma di Trento si e' costituita in giudizio in entrambi i ricorsi e, con varie memorie, ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Il comune di Canazei si e' costituito in giudizio e, con varie memorie, ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Con memoria depositata il 31 ottobre 1989, la regione Veneto, dopo aver ampiamente illustrato i profili di illegittimita' costituzionale dell'art. 267 del t.u. n. 383/1934, ha insistito per l'accoglimento del ricorso n. 183/83. Con memoria depositata il 3 novembre 1989, il comune di Rocca Pietore, dopo un'ampia esposizione dei motivi di illegittimita' costituzionale dell'art. 267 del t.u. n. 383/1934, ha insistito per l'accoglimento del ricorso n. 88/83. Con atto depositato il 15 ottobre 1983, l'ente provinciale per il turismo di Belluno e' intervenuto ad adiuvandum in entrambi i ricorsi. Con atto del 18 gennaio 1983, la regione Veneto proponeva altresi' davanti alla Corte costituzionale ricorso per conflitto di attribuzioni contro lo Stato in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, ma il ricorso e' stato rigettato con senstenza 20-30 giugno 1988, n. 743. 3. - Con ricorso (n. 2917/88) depositato il 27 ottobre 1988, il comune di Rocca Pietore ha impugnato l'atto della provincia autonoma di Trento in data 17 giugno 1988 e la successiva nota del 1º agosto 1988, meglio specificati in epigrafe, deducendo tre motivi. I) Eccesso di potere per violazione di legge, per travisamento di fatti, per difetto o comunque falsita' di presupposti. Il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, contro il quale pende ricorso proposto dal comune di Rocca Pietore, non ha ancora prodotto effetti, non esistendo, allo stato, alcuna nuova delimitazione dei confini oggetto di contestazione. II) Eccesso di potere per violazione di legge, sviamento di potere e per falsita' di presupposti. Nella nota impugnativa viene richiamato anche il decreto del Presidente della Repubblia 19 novembre 1987, n. 527 ("Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale"), che pero' nulla stabilisce al riguardo, limitandosi a disciplinare tutta una serie di attivita' che ricadono ovviamente nell'ambito territoriale della provincia di Trento. III) Illegittimita' per difetto, falsita' e contraddittorieta' di presupposti. La richiesta formulata con l'atto impugnato e' illegittima, in quanto pende dinanzi al t.a.r. del Lazio ricorso avverso il provvedimento del Capo dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982), che e' pertanto tutt'altro che definitivo. Con ricorso (n. 859/89) depositato il 31 marzo 1989, il comune di Rocca Pietore ha impuganto l'atto della provincia autonoma di Trento dell'11 gennaio 1989, prot. n. 136-IV-1/39, meglio specificato in epigrafe, deducendo tre motivi. I) Eccesso di potere per violazione di legge, per travisamento di fatti e per difetto o comunque falsificazione di presupposti. Il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, contro il quale pende ricorso, non ha ancora ricevuto attuazione, non essendo intervenuta una nuova delimitazione confinaria. II) Eccesso di potere, violazione di legge e sviamento di potere. E' illegittimo ritenere che la titolarita' di determinati beni, situati nell'area controversa, possa spettare alla provincia autonoma di Trento per effetto ed in forza degli "atti catastali e tavolari" della regione Trentino-Alto Adige - Ufficio tavolare di Cavalese. III) Illegittimita' derivata. Eccesso di potere per erroneita' dei presuposti. Il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982 e' stato impugnato dinanzi al t.a.r. del Lazio. L'illegittimita' da cui esso e' affetto vizia in via derivata anche l'atto impugnato col presente ricorso. La provincia autonoma di Trento si e' costituita in giudizio in entrambi i ricorsi e, con memoria depositata il 2 novembre 1989, ha eccepito che i ricorsi sono inammissibili ed infondati. Con memoria depositata il 3 novembre 1989, il comune di Rocca Pietore ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi, soggettivamente ed oggettivamente connessi, vanno riuniti. Prima di ogni altra censura va esaminata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 267 del t. u. 3 marzo 1934, n. 383, da cui trae origine il provvedimento impugnato (decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, che ha accolto il ricorso per contestazione di confini proposto dal sindaco di Canazei), legittimita' posta in dubbio sia dalla difesa della regione Veneto sia da quella del comune di Rocca Pietore. Al riguardo e' pertinente ricordare che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 743/1988 (che ha respinto il conflitto di attribuzioni contro lo Stato promosso dalla regione Veneto in relazione al medesimo decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982), dopo aver dato atto della perdurante vigenza dell'art. 267 (quando la lite confinataria insorga fra comuni di regioni diverse), non ha tuttavia escluso la possiblita' di un contrasto della norma con principi costituzionali (ritenendo pero' irrilevante, in quella sede, la questione prospettata all'udienza della regione Veneto, nei termini in cui essa era stata formulata). La questione e' indubbiamente rilevante nel giudizio in atto, giacche' l'eventuale declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 267 renderebbe illeggittimo in radice l'atto impugnato, che in base a tale norma e' stato emesso. Per una corretta soluzione del problema, si puo' partire dalla situazione legislativa esistente al momento dell'entrata in vogore della Costituzione. L'art. 74 dello statuto Albertino imponeva la forma legislativa per l'istituzione di nuovi comuni e la modificazione delle circoscrizioni comunali; esisteva pero' una normativa eccezionale (artt. 30 e 36 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383) che riconosceva al Governo il potere di modificare quelle circoscrizioni e di istituire nuovi comuni con atto amministrativo, in presenza di alcuni requisiti, sostanziali e procedurali, tassativi e inderogabili. Con questo potere era connessa, quasi naturale completamente delle attribuzioni governative in materia, la competenza a risolvere le contestazioni di confini ex art. 267. Si era voluto cosi' che gli interessi pubblici coinvolti nella contestazione di confini tra comuni trovassero un primo assetto (primo riguardo a quello successivo determinato con sentenza) in una particolare decisione non giurisdizionale idonea a determinare autoritativamente, non soltanto l'esatta ubicazione della linea di confine, ma anche entro certi limiti quella ubicazione - non esatta per ragioni di obiettiva incertezza - che valesse a superare mediante l'esercizio di discrezionalita' amministrativa l'"impasse" derivante dall'assenza di prove risolutive. L'avvento della Costituzione ha recato significativi mutamenti al sistema dei rapporti fra Stato ed enti locali. Si tratta di modificazioni conseguenti non solo all'inserimento tra Stato e comune di un nuovo ente a rilevanza costituzionale, qual e' appunto la regione, ma anche di modificazioni conseguenti al rilievo che gli enti locali sono venuti ad assumere nel tessuto costituzionale. Al riguardo va anzitutto considerato l'art. 5 della Costituzione, che pone da un lato il principio del riconoscimento delle autonomie locali e dall'altro l'enunciazione di due principi programmatici di estremo valore, l'uno inteso alla promozione delle autonomie locali e l'altro rivolto ad adeguare i principi e metodi dell'azione statale al riconoscimento delle autonomie stesse. Il costituente, poi, al fine di assicurare una garanzia adeguata all'autonomia degli enti locali, di cui e' componente essenziale l'integrita' territoriale degli enti medesimi, ha disposto (artt. 132 e 133) che le modificazioni delle circoscrizioni territoriali di regioni, provincie e comuni si attuino sempre mediante una legge (costituzionale, ordinaria o regionale, a seconda dei casi). Questi principi hanno trovato compiuta applicazzione con l'attauzione dell'ordinamento regionale. Per effetto del decreto del Presidente della Republica 14 gennaio 1972, n. 1, sono state trasferite alle regioni, competenti a legiferare in materia di circoscrizioni comunali ex art. 117 della Costituzione, tutte le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nella predetta materia ed in particolare (art. 1, lett. d) quelle relative alle determinazioni, rettifiche e contestazioni di confini. Non vi e' dubbio che un mutamento costituzionale di si' ampie dimensioni abbia esplicato i suoi effetti sugli istituti e sulla normativa preesistente. E alla stregua dei principi introdotti dalla stessa Costituzione e successivamente attuati con la realizzazione dell'ordinamento regionale va esaminato e valutato l'art. 267, la cui applicabilita' e' oggi limitata alle sole ipotesi di contestazioni di confine insorte fra comuni di regioni diverse e che consente di risolvere con un provvedimento amministrativo le controversie in questione. Appaiono allora non manifestatamente infondati alcuni profili di illegittimita' costituzionale della norma in esame. Al riguardo, il collegio osserva anzitutto che la lite confinaria fra comuni di regioni diverse non e' soltanto una questione che eccede topograficamente l'ambito regionale (e che quindi esula, come tante altre, dalla competenza regionale per avere appunto una dimensione ultraregionale); rappresenta invece, un accadimento che influisce direttamente sulla (o anche, ma principalmente, sulla) consistenza del territorio di due regioni contermini (che assumono sul punto una posizione conflittuale). Cio' considerato, residua il dubbio che il permanere in capo al Governo della potesta' di decidere in via amministrativa le controversie in questione (quando insorgono fra comuni di regioni diverse) si risolva in una possibile menomazione della garanzia del diritto delle regioni all'integrita' territoriale, diritto cui il costituente ha rivolto una particolare attenzione nell'art. 132, come si desume dall'aver imposto la forma legislativa (oltre al referendum delle popolazioni interessate) per le variazioni del territorio regionale. Ma la norma in parola finisce per incidere direttamente sullo stesso principio dell'autonomia degli enti locali, il cui valore e riconoscimento si trova solamente riaffermato nell'art. 5 della Costituzione. Avvalora i precedenti rilievi la piu' generale considerazione che l'art. 267, cosi' come e' stato ritenuto tuttora vigente, consentendo il ricorso al provvedimento amministrativo quale mezzo per dirimere le controversie relative alla materia dei confini, si pone in contrasto, non solo con gli artt. 5 e 132 della Costituzione, ma anche con il principio ispiratore delle norme costituzionali che prevedono la riserva di legge a tutela dell'autonomia regionale nelle sue piu' significative articolazioni, e quindi a maggior ragione escludendo - essendo l'integrita' del territorio componente primaria ed essenziale di quell'autonomia unitariamente considerata - un intervento in via amministrativa dell'autorita' statale che possa a qualsiasi titolo incidere sul territorio regionale, sia pure sotto forma di decisione di ricorsi per contestazione di confini. Fatte queste premesse e venendo ai profili che direttamente attengono alla presente controversia, il collegio osserva che la decisione del ricorso proposto dal comune di Canazei ha comportato modificazione del confine di due regioni (Trentino-Alto Adige e Veneto). Il provvedimento impugnato, pertanto, ha inciso sul confine fra due regioni (di cui una a statuto speciale), cosi' come esistente al momento dell'entrata in vigore della Costituzione. In definitiva, sia che si tratti di una modificazione in senso tecnico dei confini, sia che si tratti di un accertamento della consistenza dei confini stessi, in entrambi i casi si finisce pur sempre per intervenire sul territorio regionale. Appare pertanto opportuno, in presenza di una questione di incostituzionalita' che il collegio reputa manifestamente infondata, rimette la questione, nei termini sopra indicati, all'esame della Corte costituzionale.
P. Q. M. Riuniti i ricorsi, dichiara non manifestatamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 267 del r.d. 3 marzo 1934, con riferimento agli artt. 5 e 132 della Costituzione, nei termini indicati in motivazione; Ordina, pertanto, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina, altresi', che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso a Roma, il 20 dicembre 1989, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima, in camera di consiglio. Il presidente: DE ROBERTO Il consigliere estensore: DI NAPOLI Il consigliere: BORIONI 90C1073