N. 553 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 luglio 1990

                                 N. 553
     Ordinanza emessa il 23 luglio 1990 dal tribunale di Forli' nel
          procedimento penale a carico di Compagnone Giovanni
 Reati  tributari - Omesso versamento delle ritenute fiscali - Mancata
 previsione dell'esenzione dalla responsabilita'  penale  nell'ipotesi
 di  impossibilita'  di  effettuare il versamento nel termine previsto
 dalla norma impugnata per il fallimento del  soggetto  interessato  -
 Ingiustificato   eguale  trattamento  sanzionatorio  di  soggetti  in
 situazioni giuridiche diverse.
 (D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, art. 2).
 (Cost., art. 3).
(GU n.38 del 26-9-1990 )
                              IL TRIBUNALE
    Rilevato   che   dall'istruttoria  dibattimentale  e'  emerso  che
 Compagnone Giovanni imputato del reato di  cui  all'art.  2,  secondo
 comma,  della  legge  516/1982  per  aver  omesso il versamento delle
 ritenute fiscali dal febbraio all'ottobre 1984, e'  stato  dichiarato
 fallito con sentenza in data 21 dicembre 1984;
    Ritenuto  che  con  il  decreto del Presidente della Repubblica 12
 aprile 1990, n. 75, all'art. 2, e'  stata  concessa  amnistia  per  i
 reati  di  cui  all'art.  2  precitato  della  legge  516/1982 "se il
 versamento delle  ritenute  e'  stato  effettuato  entro  il  termine
 previsto   per  la  presentazione  della  dichiarazione  annuale  del
 sostituto d'imposta";
    Considerato  che la difesa dell'imputato ha sollevato questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 2 del citato  provvedimento  di
 amnistia, in relazione all'art. 3 della Costituzione per essere stato
 l'imputato nella impossibilita' di  effettuare  il  versamento  delle
 ritenute nel sentire indicato nel piu' volte volte citato decreto del
 Presidente della Repubblica n.  75/1990,  in  quanto  precedentemente
 dichiarato fallito;
    Constatata  la rilevanza della questione sollevata ove soltanto si
 ponga mente alla sequenza temporale fra dichiarazione  di  fallimento
 (21 dicembre 1984) e termine per la presentazione della dichiarazione
 annuale (aprile 1985);
    Ritenuta  la  non manifesta infondatezza della questione sollevata
 in quanto la situazione giuridica del fallito  comporta  la  assoluta
 impossibilita'  di  effettuare qualsiasi pagamento e conseguentemente
 anche i versamenti delle ritenute d'acconto;
   La  norma  in  esame,  in  violazione  del principio di uguaglianza
 sostanziale equipara coloro che si sono  travati  nella  possibilita'
 giuridica  di  effettuare i versamenti e coloro, come il fallito, che
 siano stati assolutamente impossibilitati al riguardo. Deve  pertanto
 esprimersi un giudizio di non manifesta infondatezza, tenuto conto da
 un lato della ratio dell'art. 2 della legge  75/1990  che  ha  inteso
 premiare  la  condotta  dell'obbligato  che  in sede di presentazione
 della  dichiarazione   annuale   del   sostituto   d'imposta,   abbia
 regolarizzato  la  propria  posizione  e,  dall'altro,  del principio
 secondo il quale la norma di cui all'art. 3 e' violata  anche  quando
 situazioni    giuridiche   affatto   diverse   vengano   disciplinate
 ingiustificatamente nell'identica maniera;
    Val  bene  aggiungere  che la fondatezza della questione prescinde
 dalla verifica della abilitazione del curatore in quanto gli  effetti
 penali  di tale scelta non possono ricadere sull'imputato che dopo la
 dichiarazione  di  fallimento  e'  assolutamente  impossibilitato  al
 riguardo  atteso il principio costituzionale della personalita' della
 responsabilita' penale;
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 2 del  decreto  del  Presidente
 della Repubblica 12 aprile 1990, n. 75, in relazione all'art. 3 della
 Costituzione  nella  parte  in  cui  non  prevede  i  casi,  come  la
 dichiarazione  di  fallimento,  di  impossibilita'  di  effettuare il
 versamento nel termine da tale norma prevista;
    Ordina  la  sospensione  del presente giudizio e la trasmissione a
 cura della  cancelleria  alla  Corte  costituzionale  della  presente
 ordinanza  da  notificare  al  Presidente del Consiglio dei Ministri,
 nonche' ai presidenti delle due camere del Parlamento.
      Forli, addi' 23 luglio 1990
                   Il presidente: (firma illeggibile)

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