N. 579 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 aprile 1990

                                 N. 579
 Ordinanza   emessa  il  27  aprile  1990  dal  pretore  di  Pisa  nel
 procedimento civile vertente tra Niccolai Luciano e l'I.N.A.I.L.
 Infortuni   sul   lavoro  e  malattie  professionali  -  Prescrizione
 triennale dell'azione di riconoscimento della malattia  professionale
 -  Decorrenza  del  termine  dal  momento  in  cui  la malattia si e'
 verificata o consolidata nel minimo indennizzabile secondo  la  norma
 impugnata   cosi'   come   modificata   dalla  sentenza  della  Corte
 costituzionale n. 206/1988 - Mancata previsione della  individuazione
 del dies a quo per la decorrenza della prescrizione dal momento della
 presentazione  della  denuncia  di  malattia  od   altro   di   certa
 individuazione - Asserita eccessiva difficolta' di determinazione del
 dies a quo secondo il criterio stabilito  con  la  predetta  sentenza
 della   Corte   costituzionale  in  contrasto  con  il  principio  di
 ragionevolezza e con quello di assicurazione al lavoratore  di  mezzi
 adeguati alle esigenze di vita in caso di malattia - Riferimenti alle
 sentenze della Corte costituzionale nn. 116/1969, 31 e 33 del 1977.
 (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 112 e 135).
 (Cost., artt. 3 e 38).
(GU n.39 del 3-10-1990 )
                               IL PRETORE
     A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza in data
 16 marzo 1990, nel  giudizio  promosso  da  Niccolai  Luciano  contro
 l'I.N.A.I.L.  per  il  riconoscimento  del diritto all'indennizzo per
 malattia professionale (ipoacusia);
                             O S S E R V A
    Il  ricorrente  ha  agito  in giudizio per il riconoscimento della
 m.p. allegando di aver contratto l'ipoacusia a causa della  attivita'
 di  lavoro  prestata alle dipendenze della soc. Piaggio; l'I.N.A.I.L.
 ha resistito in giudizio preliminarmente  eccependo  la  prescrizione
 del   diritto  ai  sensi  dell'art.  112  del  t.u.  n.  1124/1965  e
 contestando, nel merito, la sussistenza della lamentata tecnopatia.
    Dall'istruttoria  espletata  (v.  CTU) e' emerso che il ricorrente
 puo' ritenersi affetto da ipoacusia  inabilitante  nella  misura  del
 4,8%  e  che  la  malattia  ha derivazione professionale; e' altresi'
 emerso che la malattia professionale in questione si era  manifestata
 circa  5  o  6  anni prima della visita effettuata dal consulente (31
 maggio 1989). Sulla  base  di  tali  emergenze,  poiche'  dalla  data
 suddetta  sarebbe  decorso il termine di cui all'art. 112 del t.u. n.
 1124/1965, avendo il ricorrente depositato in cancelleria il  ricorso
 giudiziario  (unico atto idoneo, ad interrompere la prescrizione, per
 giurisprudenza  costante  della  s.C.)  in  data  3  maggio  1988,  e
 dovendosi  individuare  il  dies a quo appunto in quello in cui si e'
 consolidata l'inabilita' minima indennizzabile (Corte  costituzionale
 8  luglio  1969,  n.  116), l'azione per conseguire le prestazioni da
 parte dell'I.N.A.I.L. derivanti dal  rapporto  assicurativo  dovrebbe
 ritenersi prescritta.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 570/1990).
 90C1109