N. 587 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 aprile 1990

                                 N. 587
 Ordinanza   emessa  il  30  aprile  1990  dal  pretore  di  Pisa  nel
 procedimento civile vertente tra Balloni Amulio e l'I.N.A.I.L.
 Infortuni   sul   lavoro  e  malattie  professionali  -  Prescrizione
 triennale dell'azione di riconoscimento della malattia  professionale
 -  Decorrenza  del  termine  dal  momento  in  cui  la malattia si e'
 verificata o consolidata nel minimo indennizzabile secondo  la  norma
 impugnata   cosi'   come   modificata   dalla  sentenza  della  Corte
 costituzionale n. 206/1988 - Mancata previsione della  individuazione
 del dies a quo per la decorrenza della prescrizione dal momento della
 presentazione  della  denuncia  di  malattia  od   altro   di   certa
 individuazione - Asserita eccessiva difficolta' di determinazione del
 dies a quo secondo il criterio stabilito  con  la  predetta  sentenza
 della   Corte   costituzionale  in  contrasto  con  il  principio  di
 ragionevolezza e con quello di assicurazione al lavoratore  di  mezzi
 adeguati alle esigenze di vita in caso di malattia - Riferimenti alle
 sentenze della Corte costituzionale nn. 116/1969, 31 e 33 del 1977.
 (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 112 e 135).
 (Cost., artt. 3 e 38).
(GU n.39 del 3-10-1990 )
                               IL PRETORE
     A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza in data
 23  marzo  1990,  nella  causa  promossa  da  Balloni  Amulio  contro
 l'I.N.A.I.L.  per  il  riconoscimento  del diritto all'indennizzo per
 malattia professionale (ipoacusia);
                             O S S E R V A
    Il  ricorrente  ha  agito  in giudizio per il riconoscimento della
 m.p. allegando di aver contratto l'ipoacusia a  causa  dell'attivita'
 di lavoro prestata alle dipendenze della soc. Motofides; l'I.N.A.I.L.
 ha resistito in giudizio preliminarmente  eccependo  la  prescrizione
 del   diritto  ai  sensi  dell'art.  112  del  t.u.  n.  1124/1965  e
 contestando, nel merito, la sussistenza della lamentata tecnopatia.
    Dall'istruttoria  espletata  (v.  CTU) e' emerso che il ricorrente
 puo'  ritenersi  affetto  da  ipoacusia  inabilitante  nella   misura
 dell'11,6%  e  che  la  malattia  ha  derivazione  professionale;  e'
 altresi' emerso che la  malattia  professionale  in  questione  aveva
 probabilmente raggiunto il grado di inabilita' indennizzabile circa 7
 anni prima dalla data della visita medica effettuata  dal  consulente
 (19  maggio  1989).  Sulla base di tali emergenze, poiche' dalla data
 suddetta sarebbe decorso il termine di cui all'art. 112 del  t.u.  n.
 1124/1965,  avendo il ricorrente depositato in cancelleria il ricorso
 giudiziario (unico atto interruttivo,  per  giurisprudenza  costante,
 della  s.C.  ad  interrompere  la  prescrizione  in corso) in data 22
 novembre 1988, e dovendosi individuare  il  dies  a  quo  appunto  in
 quello  in  cui  si e' consolidata l'inabilita' minima indennizzabile
 (Corte costituzionale 8 luglio 1969, n. 116), l'azione per conseguire
 le  prestazioni  da  parte  dell'I.N.A.I.L.  derivanti  dal  rapporto
 assicurativo dovrebbe ritenersi prescritta.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 570/1990).
 90C1117