N. 587 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 aprile 1990
N. 587 Ordinanza emessa il 30 aprile 1990 dal pretore di Pisa nel procedimento civile vertente tra Balloni Amulio e l'I.N.A.I.L. Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Prescrizione triennale dell'azione di riconoscimento della malattia professionale - Decorrenza del termine dal momento in cui la malattia si e' verificata o consolidata nel minimo indennizzabile secondo la norma impugnata cosi' come modificata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 206/1988 - Mancata previsione della individuazione del dies a quo per la decorrenza della prescrizione dal momento della presentazione della denuncia di malattia od altro di certa individuazione - Asserita eccessiva difficolta' di determinazione del dies a quo secondo il criterio stabilito con la predetta sentenza della Corte costituzionale in contrasto con il principio di ragionevolezza e con quello di assicurazione al lavoratore di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di malattia - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 116/1969, 31 e 33 del 1977. (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 112 e 135). (Cost., artt. 3 e 38).(GU n.39 del 3-10-1990 )
IL PRETORE A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza in data 23 marzo 1990, nella causa promossa da Balloni Amulio contro l'I.N.A.I.L. per il riconoscimento del diritto all'indennizzo per malattia professionale (ipoacusia); O S S E R V A Il ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento della m.p. allegando di aver contratto l'ipoacusia a causa dell'attivita' di lavoro prestata alle dipendenze della soc. Motofides; l'I.N.A.I.L. ha resistito in giudizio preliminarmente eccependo la prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 112 del t.u. n. 1124/1965 e contestando, nel merito, la sussistenza della lamentata tecnopatia. Dall'istruttoria espletata (v. CTU) e' emerso che il ricorrente puo' ritenersi affetto da ipoacusia inabilitante nella misura dell'11,6% e che la malattia ha derivazione professionale; e' altresi' emerso che la malattia professionale in questione aveva probabilmente raggiunto il grado di inabilita' indennizzabile circa 7 anni prima dalla data della visita medica effettuata dal consulente (19 maggio 1989). Sulla base di tali emergenze, poiche' dalla data suddetta sarebbe decorso il termine di cui all'art. 112 del t.u. n. 1124/1965, avendo il ricorrente depositato in cancelleria il ricorso giudiziario (unico atto interruttivo, per giurisprudenza costante, della s.C. ad interrompere la prescrizione in corso) in data 22 novembre 1988, e dovendosi individuare il dies a quo appunto in quello in cui si e' consolidata l'inabilita' minima indennizzabile (Corte costituzionale 8 luglio 1969, n. 116), l'azione per conseguire le prestazioni da parte dell'I.N.A.I.L. derivanti dal rapporto assicurativo dovrebbe ritenersi prescritta.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 570/1990). 90C1117