N. 588 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 aprile 1990

                                 N. 588
 Ordinanza   emessa  il  30  aprile  1990  dal  pretore  di  Pisa  nel
 procedimento civile vertente tra Pupeschi Orlando e l'I.N.A.I.L.
 Infortuni   sul   lavoro  e  malattie  professionali  -  Prescrizione
 triennale dell'azione di riconoscimento della malattia  professionale
 -  Decorrenza  del  termine  dal  momento  in  cui  la malattia si e'
 verificata o consolidata nel minimo indennizzabile secondo  la  norma
 impugnata   cosi'   come   modificata   dalla  sentenza  della  Corte
 costituzionale n. 206/1988 - Mancata previsione della  individuazione
 del dies a quo per la decorrenza della prescrizione dal momento della
 presentazione  della  denuncia  di  malattia  od   altro   di   certa
 individuazione - Asserita eccessiva difficolta' di determinazione del
 dies a quo secondo il criterio stabilito  con  la  predetta  sentenza
 della   Corte   costituzionale  in  contrasto  con  il  principio  di
 ragionevolezza e con quello di assicurazione al lavoratore  di  mezzi
 adeguati alle esigenze di vita in caso di malattia - Riferimenti alle
 sentenze della Corte costituzionale nn. 116/1969, 31 e 33 del 1977.
 (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 112 e 135).
 (Cost., artt. 3 e 38).
(GU n.39 del 3-10-1990 )
                               IL PRETORE
     A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza in data
 23  marzo  1990,  nel  causa  promossa  da  Pupeschi  Orlando  contro
 l'I.N.A.I.L.  per  il  riconoscimento  del diritto all'indennizzo per
 malattia professionale (ipoacusia);
                             O S S E R V A
    Il  ricorrente  ha  agito  in giudizio per il riconoscimento della
 m.p. allegando di aver contratto l'ipoacusia a  causa  dell'attivita'
 di  lavoro prestata alle dipendenze della soc. Ferretti di Capannoli;
 l'I.N.A.I.L. ha resistito in giudizio  preliminarmente  eccependo  la
 prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 112 del t.u. n. 1124/1965
 e contestando, nel merito, la sussistenza della lamentata tecnopatia.
    Dall'istruttoria  espletata  (v.  CTU) e' emerso che il ricorrente
 puo'  ritenersi  affetto  da  ipoacusia  inabilitante  nella   misura
 dell'35%  e che la malattia ha derivazione professionale; e' altresi'
 emerso che la malattia professionale in questione aveva probabilmente
 raggiunto  il  grado di inabilita' indennizzabile circa 10 anni prima
 dalla data della visita medica effettuata dal consulente  (19  maggio
 1989).  Sulla  base  di  tali  emergenze, poiche' dalla data suddetta
 sarebbe decorso il termine di cui all'art. 112 del t.u. n. 1124/1965,
 avendo il ricorrente depositato in cancelleria il ricorso giudiziario
 (unico atto  idoneo,  per  giurisprudenza  costante,  della  s.C.  ad
 interrompere  la  prescrizione  in corso) in data 22 novembre 1988, e
 dovendosi individuare il dies a quo appunto in quello in  cui  si  e'
 consolidata  l'inabilita' minima indennizzabile (Corte costituzionale
 8 luglio 1969, n. 116), l'azione per  conseguire  le  prestazioni  da
 parte  dell'I.N.A.I.L.  derivanti  dal rapporto assicurativo dovrebbe
 ritenersi prescritta.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 570/1990).
 90C1118