N. 603 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 luglio 1990

                                 N. 603
 Ordinanza  emessa  il  25  luglio  1990  dal  giudice per le indagini
 preliminari presso il tribunale di Torino nel procedimento  penale  a
 carico di Guida Piero
 Processo   penale  -  Nuovo  codice  -  Rito  abbreviato  -  Dissenso
 vincolante del  p.m.  -  Insindacabilita'  da  parte  del  giudice  -
 Conseguente  inapplicabilita'  della  diminuente ex art. 442, secondo
 comma, del c.p.p. 1988 - Disparita' di  trattamento  tra  imputati  -
 Limitazione  del  potere  decisorio  del giudice ad opera del p.m. in
 ordine non solo al rito,  ma  anche  alla  misura  della  sanzione  -
 Violazione  del  principio di legalita' della pena - Compressione del
 diritto di difesa.
 (C.P.P. 1988, art. 438).
 (Cost., artt. 3, 24, 25, secondo comma, 101, primo comma).
(GU n.39 del 3-10-1990 )
                 IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Ha   pronunciato   la   seguente   ordinanza   sull'eccezione   di
 incostituzionalita' dell'art. 438 del c.p.p., nella parte in  cui  e'
 previsto,  in  caso  di  dissenso  del  p.m.  alla procedura con rito
 abbreviato richiesta dall'imputato,  un  potere  di  sindacato  dello
 stesso  da  parte  del giudice, in riferimento agli artt. 25, secondo
 comma (la' ove e' sancito il principio di legalita' della pena),  101
 (principio  di soggezione del giudice solo alla legge), 24 (principio
 del  diritto  di  difesa)  e  3  (principio  di  uguaglianza)   della
 Costituzione;
                             O S S E R V A
    All'apertura  dell'udienza preliminare nei confronti dell'imputato
 di  omicidio  colposo  Guida  Piero,  il  Guida  faceva  istanza   di
 definizione  anticipata  del  processo.  Il p.m. non accordava il suo
 consenso in considerazione della circostanza che occorreva effettuare
 ulteriori  accertamenti  sull'esistenza  del  rapporto  assicurativo,
 accertamenti  che  potevano  riflettersi  sulla  responsabilita'  del
 Guida.
    Non ricorrendo uno dei presupposti per fare luogo alla valutazione
 sulla definibilita' allo stato  degli  atti  del  processo  ai  sensi
 dell'art.  440  del  c.p.p., questo giudice non poteva che dichiarare
 inammissibile la domanda proposta dal Guida. A questo punto la difesa
 di quest'ultimo sollevava la questione di costituzionalita' dell'art.
 438 del c.p.p., argomentando sulla ritenuta violazione  dei  principi
 costituzionali che sono stati sopra indicati.
    Il   problema   della   costituzionalita'   del  rito  abbreviato,
 soprattutto in  relazione  alla  sua  proponibilita'  subordinata  al
 consenso   del   p.m.,   e'   stato   gia'   affrontato  dalla  Corte
 costituzionale, in riferimento all'art. 452  del  c.p.p.  e  all'art.
 247,  primo, secondo e terzo comma. Norme di attuazione e transitorie
 del c.p.p. del 1988, cosicche' l'interprete ha oggi,  in  riferimento
 alle  questioni  sollevate  dalla  difesa  nel caso di specie, alcuni
 punti fermi a cui ancorare la valutazione.
    Deve  essere  ricordato  che  i  giudici  di  codesta  Corte hanno
 statuito sia nella sentenza dell'8  febbraio  1990,  n.  66,  che  in
 quella  successiva  del  4  aprile  1990,  n.  183,  che  il giudizio
 abbreviato e' un accordo delle parti sul  rito  che  ha  peraltro  un
 effetto, non lieve, sul merito, portando alla diminuzione di un terzo
 della pena da irrogare; che non e'  giustificato,  sotto  un  profilo
 costituzionale, che il p.m. di fronte ad una richiesta della parte di
 giudizio abbreviato, possa sacrificare oltre al rito, anche l'effetto
 sulla  pena  senza  l'enunciazione  delle  ragioni  del suo dissenso,
 dissenso che secondo  la  Corte  va  rapportato  al  parametro  della
 definibilita'  del processo allo stato degli atti; che la conformita'
 ai  principi  costituzionali  delle  due  norme  citate  puo'  essere
 salvaguardata  solo  riconoscendo  che  il  giudice  -  all'esito del
 dibattimento sia nel caso della disciplina transitoria che in  quello
 di  cui  all'art. 452 del c.p.p. - debba pervenire al sindacato sulla
 giustificazione  del  dissenso  opposto   dal   p.m.   ed   applicare
 all'imputato   la   riduzione   di  pena,  in  caso  debba  ritenersi
 ingiustificato il dissenso.
    E'    quindi    immediato    rilevare   come   la   questione   di
 costituzionalita' sollevata dalla difesa sia fondata, nel  senso  che
 l'aver  svincolato da un obbligo di motivazione e da un sindacato del
 giudice il dissenso del p.m., a fronte del quale il giudice non  puo'
 inoltrarsi  nella valutazione sulla definibilita' o meno del processo
 allo stato degli atti sollecitata dall'imputato,  e'  sicuramente  in
 contrasto  con i principi costituzionali enunciati dalla difesa ed in
 particolare del  principio  di  legalita'  della  pena  (la  pena  da
 irrogare  verrebbe ad essere no gia' predeterminata per legge, bensi'
 condizionata dalla condotta processuale del p.m., parte processuale),
 del  principio  di  uguaglianza  (tenuto conto che due imputati nelle
 identiche situazioni potrebbero subire, a seconda del parere espresso
 dal  p.m.  due  trattamenti  diversi sotto il profilo sanzionatorio),
 dell'art. 101, secondo comma, della Costituzione  perche'  porterebbe
 ad  uno  sconfinamento  dell'attivita'  decisoria  del  p.m.  che  e'
 preclusa,  nonche'  dell'art.  24,  primo  e  secondo  comma,   della
 Costituzione  essendo  il diniego del p.m. preclusivo di una forma di
 attivita' difensiva dell'imputato.
    Quanto  alla rilevanza della questione va detto che e' all'udienza
 preliminare che si esaurisce la facolta' dell'imputato  di  formulare
 richiesta  di  definizione  anticipata del processo ed e' pertanto in
 relazione all'art. 438  del  c.p.p.  che  -  in  una  prospettiva  di
 adeguamento della norma ai principi costituzionali gia' richiamati da
 codesta ecc.ma Corte - dovrebbe  essere  previsto  un  meccanismo  di
 devoluzione  o  al giudice dell'udienza preliminare ovvero il giudice
 della fase dibattimentale, la valutazione del  mancato  consenso.  In
 questa  ottica quindi si profila la rilevanza, anche nella previsione
 che possa essere riconosciuta all'esito del giudizio (dibattimentale)
 la  valutazione  cui  si ha riguardo, secondo il meccanismo dell'art.
 448 del c.p.p.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata l'eccezione di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 438 del c.p.p., per contrasto
 con  gli  artt.  3,  24,  25,  secondo comma, 101, primo comma, della
 Costituzione;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  la  notifica  della  presente ordinanza al Presidente del
 Consiglio dei Ministri;
    Ordina  che la stessa ordinanza sia comunicata ai Presidenti delle
 due Camere del Parlamento.
      Torino, addi' 25 luglio 1990
                    Il giudice: (firma illeggibile)

 90C1133