N. 605 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 maggio 1990
N. 605 Ordinanza emessa il 24 maggio 1990 dal pretore di Pisa nel procedimento civile vertente tra Cappellini Fremio e l'I.N.A.I.L. Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Prescrizione triennale dell'azione di riconoscimento della malattia professionale - Decorrenza del termine dal momento in cui la malattia si e' verificata o consolidata nel minimo indennizzabile secondo la norma impugnata cosi' come modificata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 206/1988 - Mancata previsione della individuazione del dies a quo per la decorrenza della prescrizione dal momento della presentazione della denuncia di malattia od altro di certa individuazione - Asserita eccessiva difficolta' di determinazione del dies a quo secondo il criterio stabilito con la predetta sentenza della Corte costituzionale in contrasto con il principio di ragionevolezza e con quello di assicurazione al lavoratore di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di malattia - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 116/1969, 31 e 33 del 1977. (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 112 e 135). (Cost., artt. 3 e 38).(GU n.39 del 3-10-1990 )
IL PRETORE A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza in data 23 maggio 1990; nel giudizio promosso da Cappellini Fremio contro l'I.N.A.I.L. per il riconoscimento del diritto all'indennizzo per malattia professionale (ipoacusia); O S S E R V A Il ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento della m.p. allegando di aver contratto l'ipoacusia a causa della attivita' di lavoro prestata alle dipendenze della soc. Saline di Volterra; l'I.N.A.I.L. ha resistito in giudizio preliminarmente eccependo la prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 112 del t.u. n. 1124/1965 e contestando, nel merito, la sussistenza della lamentata tecnopatia. Dall'istruttoria espletata (v. CTU) e' emerso che il ricorrente puo' ritenersi affetto da ipoacusia inabilitante nella misura del 34,8% e che la malattia ha derivazione professionale; e' altresi' emerso che la malattia professionale in questione aveva probabilmente raggiunto il grado di inabilita' indennizzabile circa quindici anni prima della visita medica effettuata dal consulente (11 ottobre 1989). Sulla base di tali emergenze, poiche' dalla data suddetta sarebbe decorso il termine di cui all'art. 112 del t.u. n. 1124/1965, avendo il ricorrente depositato in cancelleria il ricorso giudiziario (unico atto interruttivo per giurisprudenza costante della s.C.) in data 6 marzo 1989 e dovendosi individuare il dies a quo appunto in quello in cui si e' consolidata l'inabilita' minima indennizzabile (Corte costituzionale 8 luglio 1989, n. 116), l'azione per conseguire le prestazioni da parte dell'I.N.A.I.L. derivanti dal rapporto assicurativo dovrebbe ritenersi prescritta. Ora, prima che la sentenza n. 206/1988 della Corte costituzionale dichiarasse, a tutt'altro fine e per altro profilo, la illegittimita' del secondo comma dell'art. 135 del t.u. n. 1124, tale norma, utilizzata in riferimento al cit. art. 12, valeva, nella sostanza, a mitigare le conseguenze del meccanismo prescrizionale (ritenuto di per se' legittimo da Corte costituzionale 18 gennaio 1977, nn. 31 e 33) con riguardo al punto di piu' difficile accertamento (specie ex ante da parte del lavoratore, normalmente privo di specifiche cognizioni mediche) e cioe' con riguardo al momento iniziale del computo. Ed infatti, poiche' ai sensi dell'art. 135 cit., la m.p. (che non comportasse l'allontanamento dal lavoro o che non si era manifestata a lavorazione cessata) si intendeva manifestata nel giorno di presentazione della denuncia con la relativa certificazione medica, tale momento, nella maggior parte dei casi, finiva con il coincidere con il dato, certo ed inoppugnabile, della presentazione della denuncia. La caducazione del secondo comma dell'art. 135 non consente piu' di individuare con precisione il dies a quo del termine prescrizionale, poiche' in mancanza di una definizione legislativa (quale era quella contenuta al secondo comma dell'art. 135 cit.) non puo' ricorrersi che alla nozione naturalistica di verificazione e manifestazione della malattia, che, nelle ipotesi come quella in esame, presenta inevitabilmente marcati connotati di incertezza e rilevanti margini di opinabilita' o quantomeno finisce per riposare su affermazioni tecniche di mera probabilita' (non potendo l'ausilio del consulente medico individuare con esatta precisione il momento di verificazione della malattia professionale ed ancor meno quello di insorgenza del diritto all'indennizzo, se si intende quello che coincide con lo stabilizzarsi del c.d. minimo indennizzabile). Tutto cio' rende estremamente gravoso l'esercizio del diritto alla prestazione assicurativa, costringendo l'assistito, pena la prescrizione del diritto, a richiedere giudizialmente il riconoscimento della malattia entro un termine tutto sommato breve (art. 112), che verrebbe a decorrere da un momento di difficilissima individuazione. Ed e' pure irragionevole (art. 3 della Costituzione) perche' in concreto finirebbe per sollecitare l'esercizio dell'azione giudiziaria ai primi sintomi della malattia, magari per vedersi reiteratamente respingere la richiesta di rendita per non aver la malattia raggiunto il minimo indennizzabile e quindi per la carenza del diritto o dell'interesse all'azione di accertamento. Ne', per altro verso, puo' affermarsi che il termine da cui far decorrere la prescrizione, e cioe' il momento di insorgenza della malattia nel caso di rendita unificata o del raggiungimento del minimo indennizzabile nel caso di unica malattia, sia agevolmente e con precisione accertabile ex post in sede di CTU, perche', a parte le ipotesi clamorose (come quella di una elevata percentuale inabilitante riscontrata dopo numerosi anni dalla cessazione dell'attivita' di lavoro), negli altri casi il giudizio medico non potra' essere che probabilistico o basato su meri argomenti di verisimiglianza (senza dire delle ipotesi in cui in sede di CTU si accerti come probabile periodo di insorgenza della malattia o dello stabilizzarsi del minimo indennizzabile un lasso di tempo necessariamente ampio, all'interno del quale vada a cadere il termine triennale di prescrizione). V'e' che, a ben guardare, la sentenza n. 206 della Corte costituzionale, nel dichiarato intento (v. motivazione) di rendere meno gravosa l'azione dell'assistito volta al riconoscimento della m.p., ha finito per cancellare dall'ordinamento la nozione legale e presuntiva di "verificazione della malattia" che coincideva con il momento dal quale far decorrere la prescrizione triennale per l'esercizio dell'azione, in tal modo ricollegando la decorrenza della prescrizione ad un momento di impossibile individuazione e cioe' al momento in cui si e' verificata naturalisticamente la malattia professionale indennizzabile (momento che puo' del tutto prescindere dalla consapevolezza soggettiva dell'assistito). Tale sistema, in definitiva, risulta viziato per irragionevolezza e lesivo dei principi costituzionali di cui all'art. 38 della Costituzione e sollecita la censura di incostituzionalita' degli artt. 112 e 135 t.u. n. 1124, nella parte in cui, nel loro combinato disposto, non individuano come dies a quo per la decorrenza della prescrizione triennale, quello di presentazione della denuncia di malattia od altro di certa individuazione e comunque non ricollegato alla nozione naturalistica di "verificazione" della tecnopatia. La rilevanza della questione e' in re ipsa.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 112 e 135 t.u. n. 1124/1965 nella parte in cui, nel loro combinato disposto, individuano come dies a quo per la decorrenza della prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento della tecnopatia, il momento in cui la malattia si e' verificata o consolidata nel minimo indennizzabile, con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere; Visto l'art. 295 del c.p.c. dispone la sospensione del presente giudizio. Pisa, addi' 24 maggio 1990 Il pretore: NISTICO' Il collaboratore di cancelleria: FALANGA 90C1135