N. 605 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 maggio 1990

                                 N. 605
 Ordinanza   emessa  il  24  maggio  1990  dal  pretore  di  Pisa  nel
 procedimento civile vertente tra Cappellini Fremio e l'I.N.A.I.L.
 Infortuni   sul   lavoro  e  malattie  professionali  -  Prescrizione
 triennale dell'azione di riconoscimento della malattia  professionale
 -  Decorrenza  del  termine  dal  momento  in  cui  la malattia si e'
 verificata o consolidata nel minimo indennizzabile secondo  la  norma
 impugnata   cosi'   come   modificata   dalla  sentenza  della  Corte
 costituzionale n. 206/1988 - Mancata previsione della  individuazione
 del dies a quo per la decorrenza della prescrizione dal momento della
 presentazione  della  denuncia  di  malattia  od   altro   di   certa
 individuazione - Asserita eccessiva difficolta' di determinazione del
 dies a quo secondo il criterio stabilito  con  la  predetta  sentenza
 della   Corte   costituzionale  in  contrasto  con  il  principio  di
 ragionevolezza e con quello di assicurazione al lavoratore  di  mezzi
 adeguati alle esigenze di vita in caso di malattia - Riferimenti alle
 sentenze della Corte costituzionale nn. 116/1969, 31 e 33 del 1977.
 (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 112 e 135).
 (Cost., artt. 3 e 38).
(GU n.39 del 3-10-1990 )
                               IL PRETORE
    A  scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza in data
 23 maggio 1990; nel giudizio promosso  da  Cappellini  Fremio  contro
 l'I.N.A.I.L.  per  il  riconoscimento  del diritto all'indennizzo per
 malattia professionale (ipoacusia);
                             O S S E R V A
    Il  ricorrente  ha  agito  in giudizio per il riconoscimento della
 m.p. allegando di aver contratto l'ipoacusia a causa della  attivita'
 di  lavoro  prestata  alle  dipendenze della soc. Saline di Volterra;
 l'I.N.A.I.L. ha resistito in giudizio  preliminarmente  eccependo  la
 prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 112 del t.u. n. 1124/1965
 e contestando, nel merito, la sussistenza della lamentata tecnopatia.
   Dall'istruttoria  espletata  (v.  CTU)  e' emerso che il ricorrente
 puo' ritenersi affetto da ipoacusia  inabilitante  nella  misura  del
 34,8%  e  che  la  malattia ha derivazione professionale; e' altresi'
 emerso che la malattia professionale in questione aveva probabilmente
 raggiunto  il  grado di inabilita' indennizzabile circa quindici anni
 prima della visita  medica  effettuata  dal  consulente  (11  ottobre
 1989).  Sulla  base  di  tali  emergenze, poiche' dalla data suddetta
 sarebbe decorso il termine di cui all'art. 112 del t.u. n. 1124/1965,
 avendo il ricorrente depositato in cancelleria il ricorso giudiziario
 (unico atto interruttivo per giurisprudenza costante della  s.C.)  in
 data  6  marzo  1989 e dovendosi individuare il dies a quo appunto in
 quello in cui si e' consolidata  l'inabilita'  minima  indennizzabile
 (Corte costituzionale 8 luglio 1989, n. 116), l'azione per conseguire
 le  prestazioni  da  parte  dell'I.N.A.I.L.  derivanti  dal  rapporto
 assicurativo dovrebbe ritenersi prescritta.
    Ora,  prima che la sentenza n. 206/1988 della Corte costituzionale
 dichiarasse, a tutt'altro fine e per altro profilo, la illegittimita'
 del  secondo  comma  dell'art.  135  del  t.u.  n.  1124, tale norma,
 utilizzata in riferimento al cit. art. 12, valeva, nella sostanza,  a
 mitigare  le  conseguenze  del meccanismo prescrizionale (ritenuto di
 per se' legittimo da Corte costituzionale 18 gennaio 1977, nn.  31  e
 33)  con  riguardo al punto di piu' difficile accertamento (specie ex
 ante  da  parte  del  lavoratore,  normalmente  privo  di  specifiche
 cognizioni  mediche)  e  cioe'  con  riguardo al momento iniziale del
 computo.
    Ed  infatti, poiche' ai sensi dell'art. 135 cit., la m.p. (che non
 comportasse l'allontanamento dal lavoro o che non si era  manifestata
 a  lavorazione  cessata)  si  intendeva  manifestata  nel  giorno  di
 presentazione della denuncia con la relativa  certificazione  medica,
 tale  momento, nella maggior parte dei casi, finiva con il coincidere
 con il  dato,  certo  ed  inoppugnabile,  della  presentazione  della
 denuncia.
    La  caducazione  del secondo comma dell'art. 135 non consente piu'
 di  individuare  con  precisione  il   dies   a   quo   del   termine
 prescrizionale,  poiche'  in  mancanza di una definizione legislativa
 (quale era quella contenuta al secondo comma dell'art. 135 cit.)  non
 puo'  ricorrersi  che  alla  nozione naturalistica di verificazione e
 manifestazione della malattia, che,  nelle  ipotesi  come  quella  in
 esame,  presenta  inevitabilmente  marcati  connotati di incertezza e
 rilevanti margini di opinabilita' o quantomeno finisce  per  riposare
 su  affermazioni tecniche di mera probabilita' (non potendo l'ausilio
 del consulente medico individuare con esatta precisione il momento di
 verificazione  della  malattia  professionale ed ancor meno quello di
 insorgenza del diritto  all'indennizzo,  se  si  intende  quello  che
 coincide con lo stabilizzarsi del c.d. minimo indennizzabile).
    Tutto cio' rende estremamente gravoso l'esercizio del diritto alla
 prestazione   assicurativa,   costringendo   l'assistito,   pena   la
 prescrizione    del   diritto,   a   richiedere   giudizialmente   il
 riconoscimento della malattia entro un termine  tutto  sommato  breve
 (art.  112), che verrebbe a decorrere da un momento di difficilissima
 individuazione. Ed e' pure irragionevole (art. 3 della  Costituzione)
 perche' in concreto finirebbe per sollecitare l'esercizio dell'azione
 giudiziaria ai primi  sintomi  della  malattia,  magari  per  vedersi
 reiteratamente  respingere  la  richiesta  di rendita per non aver la
 malattia raggiunto il minimo indennizzabile e quindi per  la  carenza
 del diritto o dell'interesse all'azione di accertamento.
    Ne',  per  altro  verso, puo' affermarsi che il termine da cui far
 decorrere la prescrizione, e cioe' il  momento  di  insorgenza  della
 malattia  nel  caso  di  rendita  unificata  o del raggiungimento del
 minimo indennizzabile nel caso di unica malattia, sia  agevolmente  e
 con  precisione  accertabile ex post in sede di CTU, perche', a parte
 le  ipotesi  clamorose  (come  quella  di  una  elevata   percentuale
 inabilitante   riscontrata   dopo   numerosi  anni  dalla  cessazione
 dell'attivita' di lavoro), negli altri casi il  giudizio  medico  non
 potra'  essere  che  probabilistico  o  basato  su  meri argomenti di
 verisimiglianza (senza dire delle ipotesi in cui in sede  di  CTU  si
 accerti  come  probabile periodo di insorgenza della malattia o dello
 stabilizzarsi  del  minimo   indennizzabile   un   lasso   di   tempo
 necessariamente ampio, all'interno del quale vada a cadere il termine
 triennale di prescrizione).
    V'e'  che,  a  ben  guardare,  la  sentenza  n.  206  della  Corte
 costituzionale, nel dichiarato intento (v.  motivazione)  di  rendere
 meno  gravosa  l'azione  dell'assistito volta al riconoscimento della
 m.p., ha finito per cancellare dall'ordinamento la nozione  legale  e
 presuntiva  di  "verificazione  della malattia" che coincideva con il
 momento  dal  quale  far  decorrere  la  prescrizione  triennale  per
 l'esercizio dell'azione, in tal modo ricollegando la decorrenza della
 prescrizione ad un momento di impossibile individuazione e  cioe'  al
 momento  in  cui  si  e'  verificata  naturalisticamente  la malattia
 professionale indennizzabile (momento che puo' del tutto  prescindere
 dalla consapevolezza soggettiva dell'assistito).
    Tale  sistema, in definitiva, risulta viziato per irragionevolezza
 e lesivo  dei  principi  costituzionali  di  cui  all'art.  38  della
 Costituzione  e  sollecita  la  censura  di incostituzionalita' degli
 artt. 112 e 135 t.u. n. 1124, nella parte in cui, nel loro  combinato
 disposto,  non  individuano  come  dies a quo per la decorrenza della
 prescrizione triennale, quello di  presentazione  della  denuncia  di
 malattia  od altro di certa individuazione e comunque non ricollegato
 alla nozione naturalistica di "verificazione" della tecnopatia.
    La rilevanza della questione e' in re ipsa.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 112 e 135 t.u.  n.  1124/1965
 nella  parte  in  cui,  nel loro combinato disposto, individuano come
 dies a quo per la decorrenza della prescrizione triennale dell'azione
 per il riconoscimento della tecnopatia, il momento in cui la malattia
 si  e'  verificata  o  consolidata  nel  minimo  indennizzabile,  con
 riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere;
    Visto  l'art.  295  del c.p.c. dispone la sospensione del presente
 giudizio.
      Pisa, addi' 24 maggio 1990
                          Il pretore: NISTICO'
   Il collaboratore di cancelleria: FALANGA
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