N. 611 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 maggio 1990

                                 N. 611
 Ordinanza   emessa  il  24  maggio  1990  dal  pretore  di  Pisa  nel
 procedimento civile vertente tra Barsotti Giancarlo e l'I.N.A.I.L.
 Infortuni   sul   lavoro  e  malattie  professionali  -  Prescrizione
 triennale dell'azione di riconoscimento della malattia  professionale
 -  Decorrenza  del  termine  dal  momento  in  cui  la malattia si e'
 verificata o consolidata nel minimo indennizzabile secondo  la  norma
 impugnata   cosi'   come   modificata   dalla  sentenza  della  Corte
 costituzionale n. 206/1988 - Mancata previsione della  individuazione
 del dies a quo per la decorrenza della prescrizione dal momento della
 presentazione  della  denuncia  di  malattia  od   altro   di   certa
 individuazione - Asserita eccessiva difficolta' di determinazione del
 dies a quo secondo il criterio stabilito  con  la  predetta  sentenza
 della   Corte   costituzionale  in  contrasto  con  il  principio  di
 ragionevolezza e con quello di assicurazione al lavoratore  di  mezzi
 adeguati alle esigenze di vita in caso di malattia - Riferimenti alle
 sentenze della Corte costituzionale nn. 116/1969, 31 e 33 del 1977.
 (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 112 e 135).
 (Cost., artt. 3 e 38).
(GU n.39 del 3-10-1990 )
                               IL PRETORE
     A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza in data
 23 maggio 1990; nel giudizio promosso da  Barsotti  Giancarlo  contro
 l'I.N.A.I.L.  per  il  riconoscimento  del diritto all'indennizzo per
 malattia professionale (ipoacusia);
                             O S S E R V A
    Il  ricorrente  ha  agito  in giudizio per il riconoscimento della
 m.p. allegando di aver contratto l'ipoacusia a  causa  dell'attivita'
 di   lavoro  prestata  alle  dipendenze  della  soc.  P.  Imballaggi;
 l'I.N.A.I.L. ha resistito in giudizio  preliminarmente  eccependo  la
 prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 112 del t.u. n. 1124/1965
 e contestando, nel merito, la sussistenza della lamentata tecnopatia.
    Dall'istruttoria  espletata  (v.  CTU) e' emerso che il ricorrente
 puo' ritenersi affetto da ipoacusia inabilitante nella misura del 18%
 e  che  la  malattia ha derivazione professionale; e' altresi' emerso
 che  la  malattia  professionale  in  questione  aveva  probabilmente
 raggiunto il grado di inabilita' indennizabile circa 5 o 6 anni prima
 della visita medica effettuata dal  consulente  (22  novembre  1989).
 Sulla  base  di  tali  emergenze, poiche' dalla data suddetta sarebbe
 decorso il termine di cui all'art. 112 del t.u. n. 1124/1965,  avendo
 il ricorrente depositato in cancelleria il ricorso giudiziario (unico
 atto interruttivo per giurisprudenza costante della s.C.) in  data  5
 luglio  1989, e dovendosi individuare il dies a quo appunto in quello
 in cui si e' consolidata l'inabilita'  minima  indennizzabile  (Corte
 costituzionale  8  luglio  1989,  n. 116), l'azione per conseguire le
 prestazioni  da  parte   dell'I.N.A.I.L.   derivanti   dal   rapporto
 assicurativo dovrebbe ritenersi prescritta.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 605/1990).
 90C1141