N. 614 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 giugno 1990
N. 614 Ordinanza emessa il 23 giugno 1990 dal pretore di Pisa nel procedimento civile vertente tra Andreotti Antonio e l'I.N.A.I.L. Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Prescrizione triennale dell'azione di riconoscimento della malattia professionale - Decorrenza del termine dal momento in cui la malattia si e' verificata o consolidata nel minimo indennizzabile secondo la norma impugnata cosi' come modificata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 206/1988 - Mancata previsione della individuazione del dies a quo per la decorrenza della prescrizione dal momento della presentazione della denuncia di malattia od altro di certa individuazione - Asserita eccessiva difficolta' di determinazione del dies a quo secondo il criterio stabilito con la predetta sentenza della Corte costituzionale in contrasto con il principio di ragionevolezza e con quello di assicurazione al lavoratore di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di malattia - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 116/1969, 31 e 33 del 1977. (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 112 e 135). (Cost., artt. 3 e 38).(GU n.39 del 3-10-1990 )
IL PRETORE A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza in data 20 giugno 1990; nel giudizio promosso da Andreotti Antonio contro l'I.N.A.I.L. per il riconoscimento del diritto all'indennizzo per malattia professionale (ipoacusia); O S S E R V A Il ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento della m.p. allegando di aver contratto l'ipoacusia a causa dell'attivita' di lavoro prestata alle dipendenze della soc. S. Gobain; l'I.N.A.I.L. ha resistito in giudizio preliminarmente eccependo la prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 112 del t.u. n. 1124/1965 e contestando, nel merito, la sussistenza della lamentata tecnopatia. Dall'istruttoria espletata (v. CTU) e' emerso che il ricorrente puo' ritenersi affetto da ipoacusia inabilitante nella misura del 16,1% e che la malattia ha derivazione professionale; e' altresi' emerso che la malattia professionale in questione aveva probabilmente raggiunto il grado di inabilita' indennizabile circa negli anni 1979-1980. Sulla base di tali emergenze, poiche' dalla data suddetta sarebbe decorso il termine di cui all'art. 112 del t.u. n. 1124/1965, avendo il ricorrente depositato in cancelleria il ricorso giudiziario (unico atto interruttivo per giurisprudenza costante della s.C.) in data 28 ottobre 1988, e dovendosi individuare il dies a quo appunto in quello in cui si e' consolidata l'inabilita' minima indennizzabile (Corte costituzionale 8 luglio 1989, n. 116), l'azione per conseguire le prestazioni da parte dell'I.N.A.I.L. derivanti dal rapporto assicurativo dovrebbe ritenersi prescritta.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 605/1990). 90C1144