N. 614 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 giugno 1990

                                 N. 614
 Ordinanza   emessa  il  23  giugno  1990  dal  pretore  di  Pisa  nel
 procedimento civile vertente tra Andreotti Antonio e l'I.N.A.I.L.
 Infortuni   sul   lavoro  e  malattie  professionali  -  Prescrizione
 triennale dell'azione di riconoscimento della malattia  professionale
 -  Decorrenza  del  termine  dal  momento  in  cui  la malattia si e'
 verificata o consolidata nel minimo indennizzabile secondo  la  norma
 impugnata   cosi'   come   modificata   dalla  sentenza  della  Corte
 costituzionale n. 206/1988 - Mancata previsione della  individuazione
 del dies a quo per la decorrenza della prescrizione dal momento della
 presentazione  della  denuncia  di  malattia  od   altro   di   certa
 individuazione - Asserita eccessiva difficolta' di determinazione del
 dies a quo secondo il criterio stabilito  con  la  predetta  sentenza
 della   Corte   costituzionale  in  contrasto  con  il  principio  di
 ragionevolezza e con quello di assicurazione al lavoratore  di  mezzi
 adeguati alle esigenze di vita in caso di malattia - Riferimenti alle
 sentenze della Corte costituzionale nn. 116/1969, 31 e 33 del 1977.
 (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 112 e 135).
 (Cost., artt. 3 e 38).
(GU n.39 del 3-10-1990 )
                               IL PRETORE
    A  scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza in data
 20 giugno 1990; nel giudizio promosso  da  Andreotti  Antonio  contro
 l'I.N.A.I.L.  per  il  riconoscimento  del diritto all'indennizzo per
 malattia professionale (ipoacusia);
                             O S S E R V A
    Il  ricorrente  ha  agito  in giudizio per il riconoscimento della
 m.p. allegando di aver contratto l'ipoacusia a  causa  dell'attivita'
 di lavoro prestata alle dipendenze della soc. S. Gobain; l'I.N.A.I.L.
 ha resistito in giudizio preliminarmente  eccependo  la  prescrizione
 del   diritto  ai  sensi  dell'art.  112  del  t.u.  n.  1124/1965  e
 contestando, nel merito, la sussistenza della lamentata tecnopatia.
    Dall'istruttoria  espletata  (v.  CTU) e' emerso che il ricorrente
 puo' ritenersi affetto da ipoacusia  inabilitante  nella  misura  del
 16,1%  e  che  la  malattia ha derivazione professionale; e' altresi'
 emerso che la malattia professionale in questione aveva probabilmente
 raggiunto  il  grado  di  inabilita'  indennizabile  circa negli anni
 1979-1980.
   Sulla  base  di tali emergenze, poiche' dalla data suddetta sarebbe
 decorso il termine di cui all'art. 112 del t.u. n. 1124/1965,  avendo
 il ricorrente depositato in cancelleria il ricorso giudiziario (unico
 atto interruttivo per giurisprudenza costante della s.C.) in data  28
 ottobre 1988, e dovendosi individuare il dies a quo appunto in quello
 in cui si e' consolidata l'inabilita'  minima  indennizzabile  (Corte
 costituzionale  8  luglio  1989,  n. 116), l'azione per conseguire le
 prestazioni  da  parte   dell'I.N.A.I.L.   derivanti   dal   rapporto
 assicurativo dovrebbe ritenersi prescritta.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 605/1990).
 90C1144