N. 618 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 maggio 1990

                                 N. 618
 Ordinanza   emessa  il  24  maggio  1990  dal  pretore  di  Pisa  nel
 procedimento civile vertente tra Francione Roberto e l'I.N.A.I.L.
 Infortuni   sul   lavoro  e  malattie  professionali  -  Prescrizione
 triennale dell'azione di riconoscimento della malattia  professionale
 -  Decorrenza  del  termine  dal  momento  in  cui  la malattia si e'
 verificata o consolidata nel minimo indennizzabile secondo  la  norma
 impugnata   cosi'   come   modificata   dalla  sentenza  della  Corte
 costituzionale n. 206/1988 - Mancata previsione della  individuazione
 del dies a quo per la decorrenza della prescrizione dal momento della
 presentazione  della  denuncia  di  malattia  od   altro   di   certa
 individuazione - Asserita eccessiva difficolta' di determinazione del
 dies a quo secondo il criterio stabilito  con  la  predetta  sentenza
 della   Corte   costituzionale  in  contrasto  con  il  principio  di
 ragionevolezza e con quello di assicurazione al lavoratore  di  mezzi
 adeguati alle esigenze di vita in caso di malattia - Riferimenti alle
 sentenze della Corte costituzionale nn. 116/1969, 31 e 33 del 1977.
 (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 112 e 135).
 (Cost., artt. 3 e 38).
(GU n.39 del 3-10-1990 )
                               IL PRETORE
    A  scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza in data
 23 maggio 1990; nel giudizio  promosso  da  Volpi  Francione  Roberto
 contro  l'I.N.A.I.L. per il riconoscimento del diritto all'indennizzo
 per malattia professionale (ipoacusia);
                             O S S E R V A
    Il  ricorrente  ha  agito  in giudizio per il riconoscimento della
 m.p. allegando di aver contratto l'ipoacusia a  causa  dell'attivita'
 di lavoro prestata alle dipendenze della soc. Gobain; l'I.N.A.I.L. ha
 resistito in giudizio preliminarmente eccependo la  prescrizione  del
 diritto  ai  sensi dell'art. 112 del t.u. n. 1124/1965 e contestando,
 nel merito, la sussistenza della lamentata tecnopatia.
    Dall'istruttoria  espletata  (v.  CTU) e' emerso che il ricorrente
 puo'  ritenersi  affetto  da  ipoacusia  inabilitante  nella   misura
 dell'11,2%  e  che  la  malattia  ha  derivazione  professionale;  e'
 altresi' emerso che la  malattia  professionale  in  questione  aveva
 probabilmente  raggiunto  il grado di inabilita' indennizzabile circa
 10 anni prima della  visita  medica  effettuata  dal  consulente  (29
 settembre  1989).  Sulla  base  di tali emergenze, poiche' dalla data
 suddetta sarebbe decorso il termine di cui all'art. 112 del  t.u.  n.
 1124/1965,  avendo il ricorrente depositato in Cancelleria il ricorso
 giudiziario (unico  atto  interruttivo  per  giurisprudenza  costante
 della  S.C.) in data 22 febbraio 1989 e dovendosi individuare il dies
 a quo appunto in quello in cui si e' consolidata l'inabilita'  minima
 indennizzabile (Corte costituzionale 8 luglio 1989, n. 116), l'azione
 per conseguire le prestazioni da parte dell'I.N.A.I.L. derivanti  dal
 rapporto assicurativo dovrebbe ritenersi prescritta.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 605/1990).
 90C1148