N. 417 ORDINANZA 24 - 27 settembre 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Nuovo codice - Patteggiamento - Valutazione da parte del giudice della congruita' della pena patteggiata e potere di dare impulso all'integrazione probatoria - Norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 313/1990) - Manifesta inammissibilita' - Manifesta infondatezza. (C.P.P. 1988, artt. 444, secondo comma, e 448, primo comma). (Cost., artt. 3 e 101).(GU n.39 del 3-10-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 444, secondo comma e dell'art. 448, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10 febbraio 1990 dal Pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Mozzillo Orlando, iscritta al n. 329 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che il Tribunale di Roma, in un procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, con ordinanza emessa il 10 febbraio 1990, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 444, secondo comma, e 448, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui quest'ultimo non consente al giudice di dare impulso all'integrazione probatoria, dovendo egli invece controllare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto allo stato degli atti, ed il primo impone di applicare la pena concordata, anche se ritenuta del tutto incongrua, in riferimento agli artt. 3 e 101 della Costituzione, Considerato che questa Corte con sentenza n. 313 del 1990 ha ritenuto non fondata la seconda questione con sentenza interpretativa di rigetto e, relativamente alla prima, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 444, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, il giudice possa valutare la congruita' della pena indicata dalle parti, rigettando la richiesta in ipotesi di sfavorevole valutazione.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi di legittimita' costituzionale, dichiara: I) la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 444, secondo comma, codice di procedura penale, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 313 del 1990; II) la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 448, primo comma, del codice di procedura penale, gia' ritenuta non fondata, nei sensi di cui in motivazione, dalla sentenza n. 313 del 1990; questioni promosse dal Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 10 febbraio 1990, in riferimento agli artt. 3 e 101 della Costituzione. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 27 settembre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C1155