N. 417 ORDINANZA 24 - 27 settembre 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Nuovo codice - Patteggiamento - Valutazione da
 parte del giudice della congruita' della pena patteggiata e potere di
 dare impulso all'integrazione probatoria - Norma gia' dichiarata
 costituzionalmente illegittima (sentenza n. 313/1990)  - Manifesta
 inammissibilita' - Manifesta infondatezza.
 
 (C.P.P. 1988, artt. 444, secondo comma, e 448, primo comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 101).
(GU n.39 del 3-10-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 444, secondo
 comma e dell'art. 448, primo comma, del codice di  procedura  penale,
 promosso con ordinanza emessa il 10 febbraio 1990 dal Pretore di Roma
 nel procedimento penale a carico di Mozzillo Orlando, iscritta al  n.
 329 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto   che  il  Tribunale  di  Roma,  in  un  procedimento  di
 applicazione della pena  su  richiesta  delle  parti,  con  ordinanza
 emessa  il  10  febbraio 1990, ha sollevato questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 444, secondo comma, e  448,  primo  comma,
 del  codice  di procedura penale, nella parte in cui quest'ultimo non
 consente al giudice  di  dare  impulso  all'integrazione  probatoria,
 dovendo  egli  invece controllare la correttezza della qualificazione
 giuridica del fatto allo stato degli atti,  ed  il  primo  impone  di
 applicare  la pena concordata, anche se ritenuta del tutto incongrua,
 in riferimento agli artt. 3 e 101 della Costituzione,
    Considerato  che  questa  Corte  con  sentenza  n. 313 del 1990 ha
 ritenuto non fondata la seconda questione con sentenza interpretativa
 di    rigetto    e,   relativamente   alla   prima,   ha   dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale dell'art.  444,  secondo  comma,  del
 codice  di  procedura  penale, nella parte in cui non prevede che, ai
 fini  e  nei  limiti  di  cui  all'art.  27,   terzo   comma,   della
 Costituzione,  il  giudice  possa  valutare  la congruita' della pena
 indicata  dalle  parti,  rigettando  la  richiesta  in   ipotesi   di
 sfavorevole valutazione.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme  integrative  per  i  giudizi  di
 legittimita' costituzionale, dichiara:
       I)   la   manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita' costituzionale dell'art. 444, secondo comma,  codice  di
 procedura  penale,  gia'  dichiarato  costituzionalmente  illegittimo
 dalla sentenza n. 313 del 1990;
       II)  la  manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 448, primo comma, del  codice  di  procedura
 penale,  gia'  ritenuta non fondata, nei sensi di cui in motivazione,
 dalla sentenza n. 313 del 1990;
 questioni  promosse dal Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 10
 febbraio 1990, in riferimento agli artt. 3 e 101 della  Costituzione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GALLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 27 settembre 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C1155