N. 418 ORDINANZA 24 - 27 settembre 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Pena - Liberta' controllata - Violazione delle prescrizioni - Conversione automatica in pena detentiva - Valutazione discrezionale del giudice di sorveglianza sulla determinazione della conversione - Esclusione - Presupposto interpretativo privo di fondamento - Possibilita' di scelta tra la conversione e l'applicazione di misura alternativa alla detenzione Manifesta infondatezza. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 108, primo comma). (Cost., artt. 3, 13 e 27).(GU n.39 del 3-10-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 108, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1990 dal Tribunale di sorveglianza di Ancona nel procedimento di sorveglianza relativo a De Santis Gabriele, iscritta al n. 290 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Renato Dell'Andro; Ritenuto che, con ordinanza emessa il 15 febbraio 1990 il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 108, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, rilevandone il contrasto: a) con gli artt. 3, 13 e 27 Cost., nella parte in cui prevede, in caso di violazione delle prescrizioni inerenti alla liberta' controllata, l'automatismo della conversione della parte di liberta' non ancora eseguita in un ugual periodo di reclusione o di arresto, a seconda della pena pecuniaria originariamente inflitta, non consentendo alcuna discrezionalita' del giudice di sorveglianza sulla determinazione della conversione; b) con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non specifica il momento dal quale far decorrere la conversione della sanzione sostitutiva in pena detentiva, dando cosi' luogo ad un divario interpretativo riscontrabile nella giurisprudenza di Cassazione; che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione; Considerato che appare privo di fondamento il presupposto interpretativo da cui parte il giudice a quo in base al quale la conversione ex art. 108, primo comma, della legge n. 689 del 1981 sarebbe automatica e non consentirebbe, al giudice di sorveglianza, alcuna discrezionalita' nella determinazione della conversione; che, invero, l'ultima parte del predetto art. 108, primo comma, testualmente dispone che nel caso di decisione sulla conversione de qua "non si applica il disposto dell'art. 67" della legge n. 689 del 1981 e quindi e' possibile, per il giudice, la scelta tra la conversione in un periodo di reclusione o di arresto, a seconda della pena pecuniaria originariamente inflitta, e l'applicazione di una misura alternativa alla detenzione (affidamento in prova o semiliberta'); che, d'altra parte, neanche sussiste il lamentato divario di giurisprudenza che testimonierebbe la mancata precisazione del momento dal quale far decorrere la conversione della sanzione sostitutiva in pena detentiva; che, in proposito, va rilevato che delle due sentenze citate dal giudice a quo a sostegno di quest'ultima affermazione, la prima (Cass. pen., Sez. IV, 14 dicembre 1985, n. 1010) si riferisce all'art. 66 della legge n. 689 del 1981 mentre solo la seconda (Cass. pen., Sez. I, 16 aprile 1987, n. 473) si riferisce effettivamente all'impugnato art. 108, primo comma; che, pertanto, la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Ancona va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 108, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Ancona, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: DELL'ANDRO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 27 settembre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C1156