N. 418 ORDINANZA 24 - 27 settembre 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Pena - Liberta' controllata - Violazione delle prescrizioni -
 Conversione automatica in pena detentiva - Valutazione discrezionale
 del giudice di sorveglianza sulla determinazione della conversione -
 Esclusione - Presupposto interpretativo privo di fondamento -
 Possibilita' di scelta tra la conversione e l'applicazione di misura
 alternativa alla detenzione Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 108, primo comma).
 
 (Cost., artt. 3, 13 e 27).
(GU n.39 del 3-10-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 108, primo
 comma, della legge 24 novembre 1981, n.  689  (Modifiche  al  sistema
 penale)  promosso  con  ordinanza  emessa  il  15  febbraio  1990 dal
 Tribunale di sorveglianza di Ancona nel procedimento di  sorveglianza
 relativo  a  De  Santis  Gabriele,  iscritta  al  n. 290 del registro
 ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto   l'atto  d'intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
 relatore Renato Dell'Andro;
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  emessa  il  15  febbraio  1990  il
 Tribunale  di  sorveglianza  di  Ancona  ha  sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 108, primo comma, della legge
 24 novembre 1981, n. 689, rilevandone il contrasto:
       a)  con gli artt. 3, 13 e 27 Cost., nella parte in cui prevede,
 in caso di  violazione  delle  prescrizioni  inerenti  alla  liberta'
 controllata,  l'automatismo della conversione della parte di liberta'
 non ancora eseguita in un ugual periodo di reclusione o di arresto, a
 seconda   della   pena   pecuniaria   originariamente  inflitta,  non
 consentendo alcuna discrezionalita' del giudice di sorveglianza sulla
 determinazione della conversione;
       b)  con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui
 non specifica il momento dal quale far decorrere la conversione della
 sanzione  sostitutiva  in  pena  detentiva,  dando  cosi' luogo ad un
 divario  interpretativo   riscontrabile   nella   giurisprudenza   di
 Cassazione;
      che  e'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;
    Considerato   che   appare  privo  di  fondamento  il  presupposto
 interpretativo da cui parte il giudice a quo  in  base  al  quale  la
 conversione  ex  art.  108,  primo comma, della legge n. 689 del 1981
 sarebbe automatica e non consentirebbe, al giudice  di  sorveglianza,
 alcuna discrezionalita' nella determinazione della conversione;
      che,  invero, l'ultima parte del predetto art. 108, primo comma,
 testualmente dispone che nel caso di decisione sulla  conversione  de
 qua  "non si applica il disposto dell'art. 67" della legge n. 689 del
 1981 e quindi  e'  possibile,  per  il  giudice,  la  scelta  tra  la
 conversione in un periodo di reclusione o di arresto, a seconda della
 pena pecuniaria originariamente inflitta,  e  l'applicazione  di  una
 misura   alternativa   alla   detenzione   (affidamento  in  prova  o
 semiliberta');
      che,  d'altra  parte,  neanche  sussiste il lamentato divario di
 giurisprudenza  che  testimonierebbe  la  mancata  precisazione   del
 momento  dal  quale  far  decorrere  la  conversione  della  sanzione
 sostitutiva in pena detentiva;
      che, in proposito, va rilevato che delle due sentenze citate dal
 giudice a quo a  sostegno  di  quest'ultima  affermazione,  la  prima
 (Cass.  pen.,  Sez.  IV,  14  dicembre  1985,  n.  1010) si riferisce
 all'art. 66 della legge n. 689 del 1981 mentre solo la seconda (Cass.
 pen.,  Sez.  I,  16  aprile 1987, n. 473) si riferisce effettivamente
 all'impugnato art. 108, primo comma;
      che,  pertanto,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 sollevata dal Tribunale  di  sorveglianza  di  Ancona  va  dichiarata
 manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 108, primo comma, della  legge  24  novembre
 1981,  n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevata, in riferimento
 agli  artt.  3,  13  e  27  della  Costituzione,  dal  Tribunale   di
 sorveglianza di Ancona, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: DELL'ANDRO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 27 settembre 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C1156