N. 428 SENTENZA 24 settembre - 3 ottobre 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego pubblico - Docenti precari - Immissione in ruolo Personale
 esperto (pratiche di trucco) degli istituti tecnici e professionali -
 Esclusione - Disciplina differenziata Razionalita' - Richiamo alla
 ordinanza n. 337/1990 - Non fondatezza.
 
 (Legge 20 maggio 1982, n. 270, art. 41, quarto comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.40 del 10-10-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 41, quarto
 comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina
 del   reclutamento   del  personale  docente  della  scuola  materna,
 elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici,
 adozione  di  misure  idonee ad evitare la formazione di precariato e
 sistemazione  del  personale  precario   esistente),   promosso   con
 ordinanza  emessa il 4 maggio 1989 dal T.A.R. per la Puglia - Sezione
 di Lecce - sul ricorso proposto da My Mariella  contro  il  Ministero
 della  Pubblica  Istruzione ed altro, iscritta al n. 278 del registro
 ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  costituzione  di  My Mariella nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
     Udito  nell'udienza  pubblica  del  10  luglio  1990  il  Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
     Udito  l'Avvocato  dello  Stato Mario Imponente per il Presidente
 del Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.   -  Con  ordinanza  emessa  il  4  maggio  1989  il  Tribunale
 amministrativo regionale per  la  Puglia  -  Sezione  di  Lecce,  sul
 ricorso  proposto  da  Mariella  My  contro  Ministero della Pubblica
 Istruzione  ed  altro  ha   sollevato   questione   di   legittimita'
 costituzionale,  in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,
 dell'art. 41, quarto  comma,  della  legge  20  maggio  1982  n.  270
 (Revisione  della  disciplina  del reclutamento del personale docente
 della  scuola   materna,   elementare,   secondaria   ed   artistica,
 ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare
 la formazione di precariato e  sistemazione  del  personale  precario
 esistente) nella parte in cui non prevede l'immissione, nei ruoli del
 personale non docente della  scuola,  degli  esperti  negli  istituti
 tecnici  e  professionali,  privi  di  titolo di studio valido per il
 conseguimento di un'abilitazione all'insegnamento,  gia'  docenti  di
 materie non ricomprese in classi di concorso.
    2.  -  Nel  caso  di  specie,  la  ricorrente  aveva  impugnato il
 provvedimento con il quale le era stata negata l'immissione in  ruolo
 proprio    in    ragione    della   ripetuta   norma   che,   secondo
 l'interpretazionedell'Amministrazione  confortata  dal  Consiglio  di
 Stato,  consente  l'immissione  solo per coloro che abbiano insegnato
 una materia ricondotta in classi di concorso.
     Il Collegio remittente ha ravvisato che la disposizione impugnata
 si profilerebbe incostituzionale perche' irrazionalmente contrastante
 con  gli  artt.  3  e  97  della  Costituzione:  l'essere  o meno una
 disciplina ricompresa in classi di  concorso  non  avrebbe,  infatti,
 rilevanza   ontologica   tale   da   incidere  sulla  qualita'  della
 prestazione dell'insegnante e di conseguenza  sulla  idoneita'  dello
 stesso ad essere immesso in ruolo.
     Sicche'  sarebbe  irragionevole  la  norma, che viola comunque il
 principio di uguaglianza, in quanto i relativi benefici  gioverebbero
 a  taluni  gruppi di interessati, non gia' a tutti coloro che abbiano
 svolto un'identica funzione (quella di esperto  presso  gli  istituti
 tecnici e professionali).
     E  ancora,  la norma appare contraria anche al principio del buon
 andamento   dell'Amministrazione,   di   cui   all'art.   97    della
 Costituzione,  giacche'  il  precetto  priva l'Amministrazione stessa
 della  possibilita'  di  avvalersi  dell'opera   di   elementi   gia'
 specificamente qualificati.
     3.   -   Si  e'  costituita  la  ricorrente,  insistendo  per  la
 dichiarazione  di  illegittimita'   costituzionale   secondo   quanto
 considerato  dal  giudice  a  quo.  E'  intervenuto il Presidente del
 Consiglio dei ministri: l'Avvocatura  generale  dello  Stato  osserva
 come  la  figura  dell'esperto  negli  istituti  di cui trattasi, per
 talune altre materie - soprattutto quelle relative alle lavorazioni -
 abbia  mantenuto  un  carattere  di  atipicita'  che rende i relativi
 esperti estranei ai benefici  della  richiamata  disposizione.  Scopo
 della  normativa  e',  infatti,  l'eliminazione  del  precariato;  la
 discriminazione  lamentata  appare  percio'  non  arbitraria,  bensi'
 aderente  a  situazioni  ben diversificate: adottata, quindi, secondo
 razionali criteri anche di buona amministrazione.
                         Considerato in diritto
    1.1  -  L'art.  41  della legge 20 maggio 1982, n. 270 reca misure
 intese alla sistemazione  degli  esperti  negli  istituti  tecnici  e
 professionali,  con la conseguente eliminazione - fine precipuo della
 norma - del relativo precariato. In particolare, il  quarto  comma  -
 oggetto dell'attuale censura - considera, per gli scopi in parola, la
 posizione di  coloro,  privi  di  titolo  di  studio  valido  e  che,
 tuttavia,  abbiano  prestato  la loro opera in uno degli insegnamenti
 istituzionali, riconducibili cioe', sul piano positivo, a  classi  di
 concorso.
     1.2  - Il Collegio remittente si duole, peraltro, che la generale
 disciplina non sia stata  prevista  anche  nei  confronti  di  quegli
 esperti  che  la loro opera abbiano prestato in attivita' scolastica,
 che si assume identica, ancorche' non riconducibile  alle  menzionate
 classi   di   concorso:   sussisterebbe  cosi',  infatti,  violazione
 dell'art. 3  della  Costituzione,  nonche'  per  l'impossibilita'  di
 utilizzazione  di personale qualificato, incidenza sui canoni di buon
 andamento, previsti dal successivo art. 97.
    2. - La questione non e' fondata.
     La  Corte  ha  gia'  avuto  modo di considerare ed anche assai di
 recente (cfr. ord. n. 337 del 1990) che la legge 20 maggio  1982,  n.
 270 non attua una generalizzata ed indiscriminata immissione in ruolo
 dei docenti precari, ma detta, invece, per la loro sistemazione,  una
 disciplina  differenziata.  Precipuo  riguardo  si  e'  avuto,  in un
 contesto di avveduta eliminazione del precariato, di dar sistemazione
 a  coloro  i quali, per tali intenti volti a conseguire il divieto di
 persistenza del precariato nell'area delle materie istituzionali, non
 avrebbero  piu' potuto continuare in tale status, fuoriuscendo cosi',
 in conseguenza, dall'ordinamento scolastico.
    Ben  diversa  si prospetta la posizione di coloro chiamati come in
 fattispecie  (esercitazioni  pratiche   di   trucco)   ad   attivita'
 esercitativa   meramente  contingente,  originata  cioe'  da  valenze
 pratico-operative opportune si', ma tuttavia non tali da aver assunto
 una   connotazione   continuativa   nel   tessuto   delle  discipline
 scolastiche  e  nella  relativa  provvista  afferente  a  classi   di
 concorso.
     Dunque,  si  tratta  di  situazioni razionalmente diversificate e
 fuori, in ogni caso,  dalle  finalita'  della  legge,  non  potendosi
 escludere,  per  quanto  rilevato,  una  continuazione  nel tempo dei
 relativi compiti.
     In   definitiva,   pertanto,  non  ravvisandosi  incidenza  sugli
 invocati parametri va dichiarata non fondata la questione.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 41, quarto  comma,  della  legge  20  maggio  1982  n.  270
 (Revisione  della  disciplina  del reclutamento del personale docente
 della  scuola   materna,   elementare,   secondaria   ed   artistica,
 ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare
 la formazione di precariato e  sistemazione  del  personale  precario
 esistente),  sollevata  in  riferimento  agli  artt.  3  e  97  della
 Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per  la  Puglia,
 con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 3 ottobre 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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