N. 429 SENTENZA 24 settembre - 3 ottobre 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza - Inail - Uso di autoveicolo per raggiungere
 il posto di lavoro - Obbligo di assicurazione Mancata previsione -
 Richiesta di sentenza additiva Discrezionalita' legislativa in
 materia della disciplina dell'infortunio  in itinere -
 Inammissibilita'.
 
 (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4).
 
 (Cost., artt. 3 e 38).
(GU n.40 del 10-10-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                 SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 30
 giugno  1965,  n.  1124  ("Testo   unico   delle   disposizioni   per
 l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
 malattie professionali") promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio
 1990 dal Pretore di Pisa nel procedimento civile vertente tra Brucini
 Romana ed altro e  l'I.N.A.I.L.  iscritta  al  n.  248  del  registro
 ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990;
     Visto  l'atto  di  costituzione dell'I.N.A.I.L. nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
     Udito  nell'udienza  pubblica  del  10  luglio  1990  il  Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
     Uditi  l'avv.  Pasquale  Napolitano e l'Avvocato dello Stato Pier
 Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei Ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Nel  corso  di un giudizio promosso contro l'I.N.A.I.L. dai
 superstiti di Sergio Bellucci, funzionario di un'azienda  di  credito
 deceduto in seguito a un incidente stradale mentre si recava al luogo
 di lavoro, il Pretore di Pisa, con ordinanza del 27 febbraio 1990, ha
 sollevato  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 4 del
 d.P.R. 30 giugno 1965, n.  1124,  nella  parte  in  cui  non  prevede
 l'obbligo   di   assicurazione   contro   gli   infortuni   per  chi,
 indipendentemente dalla natura dell'attivita' svolta,  sia  costretto
 per  ragioni  obiettive  all'uso  dell'automobile  per raggiungere il
 posto di lavoro.
     Secondo  il giudice remittente, la mancata copertura assicurativa
 in  via  generale  del  rischio  della  strada  cui   sono   esposti,
 indipendentemente  dalla  natura delle mansioni oggetto del contratto
 di  lavoro,  i  lavoratori  coinvolti  nel   diffuso   fenomeno   del
 pendolarismo  quando  non  trovano  una  alternativa  conveniente nei
 servizi pubblici di trasporto, configura una violazione dell'art. 38,
 secondo comma, della Costituzione. Sarebbe violato anche il principio
 di  eguaglianza  di  cui  all'art.  3,  considerato  che  e'   invece
 indennizzabile   l'infortunio   in   itinere  patito  nelle  medesime
 circostanze da un lavoratore il  quale,  in  ragione  delle  mansioni
 svolte, sia assicurato ai sensi dell'art. 4 del citato testo unico.
     2.   -   Nel   giudizio  davanti  alla  Corte  si  e'  costituito
 l'I.N.A.I.L.  chiedendo  una  declaratoria  di   infondatezza   della
 questione, in quanto sollevata sul presupposto della inapplicabilita'
 dell'art. 4, mentre, ad avviso dell'Istituto, la previsione del terzo
 comma  e'  estensibile anche al caso di cui si controverte. Comunque,
 ove  la  norma  fosse  ritenuta  inapplicabile,   non   sussisterebbe
 violazione  del  principio  di  eguaglianza,  perche'  sarebbe allora
 escluso  un  nesso  di  causalita'  tra  l'infortunio  e  l'attivita'
 lavorativa dedotta in contratto.
     3.  -  E'  intervenuto  il Presidente del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura dello Stato chiedendo che la  questione
 sia dichiarata inammissibile, non essendo "ravvisabili quegli estremi
 di certezza e di rigorosa conseguenzialita'  in  presenza  dei  quali
 soltanto   e'   concepibile   una   pronuncia  additiva  della  Corte
 costituzionale". La soluzione del problema  posto  dall'ordinanza  di
 rimessione  lascia aperti ampi margini di scelta, che non possono non
 essere rimessi alla discrezionalita' del legislatore.
                         Considerato in diritto
    1. - Il Pretore di Pisa sospetta di illegittimita' costituzionale,
 in riferimento agli artt. 3 e 38 della  Costituzione,  l'art.  4  del
 testo  unico  delle  disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria
 contro gli infortuni sul lavoro, approvato con d.P.R. 30 giugno 1965,
 n.  1124,  nella  parte in cui non prevede l'obbligo di assicurazione
 per il prestatore  di  lavoro  che,  indipendentemente  dalla  natura
 dell'attivita'  svolta,  sia  costretto  da ragioni oggettive all'uso
 dell'autoveicolo per raggiungere il posto di lavoro.
    2.  -  Va  respinta  anzitutto  la  tesi avanzata dall'I.N.A.I.L.,
 secondo  cui  il  caso  oggetto  del  giudizio  principale   potrebbe
 rientrare,  in  via  di  interpretazione  estensiva, nella previsione
 dell'art. 4, terzo comma. Questa Corte  ha  bensi'  negato  carattere
 tassativo  all'elencazione contenuta nella norma citata (sent. n. 114
 del 1977, ord. n. 705 del 1988), ma l'estensione ad altri lavoratori,
 diversi  dai commessi viaggiatori, dai piazzisti e dagli agenti delle
 imposte di consumo, incontra  un  limite  invalicabile  nel  tipo  di
 rischio  assicurato,  del  quale  e'  elemento  specifico l'uso di un
 veicolo a motore, personalmente condotto dal  prestatore  di  lavoro,
 come  strumento  di  esercizio  delle  proprie  mansioni. Nel caso di
 specie l'uso dell'automobile non era  un  elemento  intrinseco  della
 prestazione  oggetto del contratto di lavoro, ma soltanto un mezzo di
 trasferimento  del  prestatore  di  lavoro  (funzionario  di   banca)
 dall'abitazione  al  luogo  di lavoro, onde giustamente il pretore ha
 escluso l'applicabilita' dell'art. 4, terzo comma,  del  testo  unico
 citato.
    3. - La questione e' inammissibile.
     Il  giudice  remittente  ritiene  contrastante  col  principio di
 eguaglianza la normativa vigente in tema  di  infortuni  sul  lavoro,
 cosi'  come  interpretata  dalla  giurisprudenza, perche' - in ordine
 all'indennizzabilita' dell'infortunio occorso al  lavoratore  mentre,
 alla guida della propria automobile, si reca dall'abitazione al luogo
 di lavoro - discrimina il lavoratore assicurato ai sensi dell'art.  4
 del  testo  unico  dal  lavoratore  le  cui  mansioni  non comportano
 l'obbligo dell'assicurazione: nel primo  caso,  ove  si  dimostri  la
 necessita'  di  uso  del  veicolo  privato  in  relazione  agli orari
 lavorativi e dei pubblici servizi,  l'infortunio  e'  indennizzabile,
 mentre nel secondo caso l'indennizzabilita' e' sempre negata.
     Va  osservato in contrario che, secondo la definizione, enunciata
 nell'art.  2,  dell'evento  assicurato,  del   quale   e'   connotato
 essenziale  "l'essere  occasionato dal lavoro" (cfr. sent. n. 462 del
 1989),  l'indennizzabilita'  dell'infortunio   in   itinere   e'   un
 prolungamento  dell'assicurazione  cui  il lavoratore sia soggetto in
 ragione della natura o delle  modalita'  delle  mansioni  dedotte  in
 contratto.  Ne  consegue  che il rischio della strada, incombente sul
 lavoratore durante il tragitto dal luogo di  residenza  al  luogo  di
 lavoro,   e'   coperto   dall'assicurazione   solo   se  direttamente
 determinato, e quindi reso specifico, dalla  prestazione  di  lavoro,
 mentre  nel  caso  di  specie  esso e' imputabile esclusivamente alla
 volonta' del prestatore,  il  quale  ha  scelto  di  abitare  in  una
 localita'  lontana  dal  luogo  di  lavoro  e  mal collegata da mezzi
 pubblici.
     E'  vero  che  la  giurisprudenza  ha  allargato  la  nozione  di
 infortunio in  itinere  rispetto  ai  limiti  tradizionalmente  posti
 all'indennizzabilita'. Ma tale giurisprudenza si riferisce ai criteri
 di identificazione del nesso eziologico tra infortunio e mansioni per
 loro  natura  comportanti l'obbligo di assicurazione, e quindi non si
 puo' trarne argomento per  ritenere  contrastante  col  principio  di
 eguaglianza  la  non  indennizzabilita'  dell'infortunio del medesimo
 tipo  occorso  al  lavoratore  addetto  a   mansioni   non   comprese
 nell'assicurazione. In quest'altro caso manca il presupposto-base per
 collegare causalmente l'infortunio in itinere al lavoro prestato.
     In  realta',  il giudice a quo chiede alla Corte una sentenza che
 introduca una forma  autonoma  di  assicurazione  dell'infortunio  in
 itinere,   indipendente   dalla   natura   e  dalle  modalita'  della
 prestazione di lavoro.  Ma  una  simile  innovazione  -  a  parte  le
 difficolta'  tecniche di organizzazione di una assicurazione legata a
 situazioni variabili, quali  la  maggiore  o  minore  distanza  della
 residenza  del  lavoratore dal luogo di lavoro, gli orari dei servizi
 pubblici, ecc. - compete esclusivamente al potere  discrezionale  del
 legislatore,  il  quale,  del  resto,  si  e'  gia' espresso in senso
 contrario nell'art. 31 della  legge  19  gennaio  1963,  n.  15,  che
 delegava il Governo ad emanare norme intese a disciplinare l'istituto
 dell'infortunio in itinere.
    4.  -  L'esclusione del caso di cui si controverte dal concetto di
 infortunio  in  itinere  indennizzabile   non   comporta   violazione
 dell'art.  38,  secondo  comma,  Cost.,  dato  che  ai superstiti del
 lavoratore perito in seguito all'infortunio non manca il soccorso  di
 un'altra forma di assicurazione sociale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ("Testo  unico  delle
 disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria contro gli infortuni
 sul lavoro e le malattie professionali"), sollevata,  in  riferimento
 agli  artt.  3  e  38  della  Costituzione,  dal  Pretore di Pisa con
 l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990.
                           Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: MENGONI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 3 ottobre 1990.
                 Il direttore della cancelleria: MINELLI
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