N. 429 SENTENZA 24 settembre - 3 ottobre 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Inail - Uso di autoveicolo per raggiungere il posto di lavoro - Obbligo di assicurazione Mancata previsione - Richiesta di sentenza additiva Discrezionalita' legislativa in materia della disciplina dell'infortunio in itinere - Inammissibilita'. (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4). (Cost., artt. 3 e 38).(GU n.40 del 10-10-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ("Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali") promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1990 dal Pretore di Pisa nel procedimento civile vertente tra Brucini Romana ed altro e l'I.N.A.I.L. iscritta al n. 248 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 10 luglio 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Uditi l'avv. Pasquale Napolitano e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei Ministri; Ritenuto in fatto 1. - Nel corso di un giudizio promosso contro l'I.N.A.I.L. dai superstiti di Sergio Bellucci, funzionario di un'azienda di credito deceduto in seguito a un incidente stradale mentre si recava al luogo di lavoro, il Pretore di Pisa, con ordinanza del 27 febbraio 1990, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni per chi, indipendentemente dalla natura dell'attivita' svolta, sia costretto per ragioni obiettive all'uso dell'automobile per raggiungere il posto di lavoro. Secondo il giudice remittente, la mancata copertura assicurativa in via generale del rischio della strada cui sono esposti, indipendentemente dalla natura delle mansioni oggetto del contratto di lavoro, i lavoratori coinvolti nel diffuso fenomeno del pendolarismo quando non trovano una alternativa conveniente nei servizi pubblici di trasporto, configura una violazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione. Sarebbe violato anche il principio di eguaglianza di cui all'art. 3, considerato che e' invece indennizzabile l'infortunio in itinere patito nelle medesime circostanze da un lavoratore il quale, in ragione delle mansioni svolte, sia assicurato ai sensi dell'art. 4 del citato testo unico. 2. - Nel giudizio davanti alla Corte si e' costituito l'I.N.A.I.L. chiedendo una declaratoria di infondatezza della questione, in quanto sollevata sul presupposto della inapplicabilita' dell'art. 4, mentre, ad avviso dell'Istituto, la previsione del terzo comma e' estensibile anche al caso di cui si controverte. Comunque, ove la norma fosse ritenuta inapplicabile, non sussisterebbe violazione del principio di eguaglianza, perche' sarebbe allora escluso un nesso di causalita' tra l'infortunio e l'attivita' lavorativa dedotta in contratto. 3. - E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, non essendo "ravvisabili quegli estremi di certezza e di rigorosa conseguenzialita' in presenza dei quali soltanto e' concepibile una pronuncia additiva della Corte costituzionale". La soluzione del problema posto dall'ordinanza di rimessione lascia aperti ampi margini di scelta, che non possono non essere rimessi alla discrezionalita' del legislatore. Considerato in diritto 1. - Il Pretore di Pisa sospetta di illegittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, l'art. 4 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede l'obbligo di assicurazione per il prestatore di lavoro che, indipendentemente dalla natura dell'attivita' svolta, sia costretto da ragioni oggettive all'uso dell'autoveicolo per raggiungere il posto di lavoro. 2. - Va respinta anzitutto la tesi avanzata dall'I.N.A.I.L., secondo cui il caso oggetto del giudizio principale potrebbe rientrare, in via di interpretazione estensiva, nella previsione dell'art. 4, terzo comma. Questa Corte ha bensi' negato carattere tassativo all'elencazione contenuta nella norma citata (sent. n. 114 del 1977, ord. n. 705 del 1988), ma l'estensione ad altri lavoratori, diversi dai commessi viaggiatori, dai piazzisti e dagli agenti delle imposte di consumo, incontra un limite invalicabile nel tipo di rischio assicurato, del quale e' elemento specifico l'uso di un veicolo a motore, personalmente condotto dal prestatore di lavoro, come strumento di esercizio delle proprie mansioni. Nel caso di specie l'uso dell'automobile non era un elemento intrinseco della prestazione oggetto del contratto di lavoro, ma soltanto un mezzo di trasferimento del prestatore di lavoro (funzionario di banca) dall'abitazione al luogo di lavoro, onde giustamente il pretore ha escluso l'applicabilita' dell'art. 4, terzo comma, del testo unico citato. 3. - La questione e' inammissibile. Il giudice remittente ritiene contrastante col principio di eguaglianza la normativa vigente in tema di infortuni sul lavoro, cosi' come interpretata dalla giurisprudenza, perche' - in ordine all'indennizzabilita' dell'infortunio occorso al lavoratore mentre, alla guida della propria automobile, si reca dall'abitazione al luogo di lavoro - discrimina il lavoratore assicurato ai sensi dell'art. 4 del testo unico dal lavoratore le cui mansioni non comportano l'obbligo dell'assicurazione: nel primo caso, ove si dimostri la necessita' di uso del veicolo privato in relazione agli orari lavorativi e dei pubblici servizi, l'infortunio e' indennizzabile, mentre nel secondo caso l'indennizzabilita' e' sempre negata. Va osservato in contrario che, secondo la definizione, enunciata nell'art. 2, dell'evento assicurato, del quale e' connotato essenziale "l'essere occasionato dal lavoro" (cfr. sent. n. 462 del 1989), l'indennizzabilita' dell'infortunio in itinere e' un prolungamento dell'assicurazione cui il lavoratore sia soggetto in ragione della natura o delle modalita' delle mansioni dedotte in contratto. Ne consegue che il rischio della strada, incombente sul lavoratore durante il tragitto dal luogo di residenza al luogo di lavoro, e' coperto dall'assicurazione solo se direttamente determinato, e quindi reso specifico, dalla prestazione di lavoro, mentre nel caso di specie esso e' imputabile esclusivamente alla volonta' del prestatore, il quale ha scelto di abitare in una localita' lontana dal luogo di lavoro e mal collegata da mezzi pubblici. E' vero che la giurisprudenza ha allargato la nozione di infortunio in itinere rispetto ai limiti tradizionalmente posti all'indennizzabilita'. Ma tale giurisprudenza si riferisce ai criteri di identificazione del nesso eziologico tra infortunio e mansioni per loro natura comportanti l'obbligo di assicurazione, e quindi non si puo' trarne argomento per ritenere contrastante col principio di eguaglianza la non indennizzabilita' dell'infortunio del medesimo tipo occorso al lavoratore addetto a mansioni non comprese nell'assicurazione. In quest'altro caso manca il presupposto-base per collegare causalmente l'infortunio in itinere al lavoro prestato. In realta', il giudice a quo chiede alla Corte una sentenza che introduca una forma autonoma di assicurazione dell'infortunio in itinere, indipendente dalla natura e dalle modalita' della prestazione di lavoro. Ma una simile innovazione - a parte le difficolta' tecniche di organizzazione di una assicurazione legata a situazioni variabili, quali la maggiore o minore distanza della residenza del lavoratore dal luogo di lavoro, gli orari dei servizi pubblici, ecc. - compete esclusivamente al potere discrezionale del legislatore, il quale, del resto, si e' gia' espresso in senso contrario nell'art. 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, che delegava il Governo ad emanare norme intese a disciplinare l'istituto dell'infortunio in itinere. 4. - L'esclusione del caso di cui si controverte dal concetto di infortunio in itinere indennizzabile non comporta violazione dell'art. 38, secondo comma, Cost., dato che ai superstiti del lavoratore perito in seguito all'infortunio non manca il soccorso di un'altra forma di assicurazione sociale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ("Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Pisa con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: MENGONI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 3 ottobre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C1167