N. 430 SENTENZA 24 settembre - 3 ottobre 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Regione - Regione Lazio - Istituzione del parco dei monti Simbruini - Usi civici - Sottoposizione a tutela del territorio - Competenza regionale concorrente con quella statale Legittimita' degli interventi a protezione della natura Giustificazione dell'esclusione dell'indennizzo - Non fondatezza. (Legge regione Lazio 29 dicembre 1983, n. 8, art. 8). (Cost., artt. 42, 117 e 118).(GU n.40 del 10-10-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Lazio 19 gennaio 1983, n. 8 ("Istituzione del Parco Naturale regionale dell'appennino Monti Simbruini"), promosso con ordinanza emessa il 31 gennaio 1989 dal Commissario per la liquidazione degli Usi civici per il Lazio, la Toscana e l'Umbria sul ricorso proposto dal Comitato civico contro l'inclusione del territorio di Camerata Nuova nel Parco Naturale dell'Appennino "Monti Simbruini" ed altro contro la Regione Lazio - Consorzio Gestione Parco Regionale "Monti Simbruini", iscritta al n. 291 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di costituzione del Comitato civico nonche' l'atto di intervento della Regione Lazio; Udito nell'udienza pubblica del 10 luglio 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Udito l'avv. Achille Chiappetti per la Regione Lazio; Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza del 31 gennaio 1989 il Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, la Toscana e l'Umbria ha sollevato, in riferimento agli artt. 42, 117 e 118 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Lazio 29 gennaio 1983, n. 8, istitutiva del Parco naturale regionale dei Monti Simbruini, nella parte in cui subordina all'autorizzazione della Giunta regionale l'esercizio degli usi civici nel comprensorio del detto Parco. Il giudizio a quo e' stato promosso dal "Comitato civico contro l'inclusione del territorio di Camerata Nuova nel parco naturale dell'Appennino Monti Simbruini" e dallo stesso Comune di Camerata Nuova per ottenere una sentenza di accertamento dell'esistenza e della perdurante operativita' degli usi civici di pascolo e di legnatico sul territorio di tale Comune. La rilevanza dell'incidente di costituzionalita' e' motivata sul riflesso che una formale dichiarazione dell'esistenza degli usi civici dovrebbe limitarsi a sancirne l'astratta titolarita', peraltro non contestata, senza poterne garantire il concreto esercizio, subordinato dalla legge impugnata ad autorizzazione regionale. Nel merito il giudice a quo lamenta che la Regione Lazio si sarebbe attribuita un potere di autorizzazione che lo Stato non le ha trasferito e non poteva trasferirle perche' i suoi stessi organi (Ministro dell'agricoltura e Commissario per gli usi civici) ne erano privi, non essendo contemplato da alcuna disposizione di legge, ne' attribuito dalla Costituzione alle regioni. Invero siffatto potere e' incompatibile con un diritto soggettivo perfetto quale e' il diritto di uso civico, e in caso di denegata autorizzazione si risolve in una espropriazione senza indennizzo. Vero e' che il successivo art. 10 della citata legge regionale prevede un regolamento di attuazione che dovra' stabilire norme per l'esercizio degli usi civici esistenti, ma il regolamento non e' stato finora emanato, cosi' che il regime autorizzatorio provvisoriamente disposto dall'art. 8 si prolunga indefinitamente. 2. - Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti il predetto Comitato civico e il Comune di Camerata Nuova aderendo alle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione e concludendo per l'accoglimento della questione. 3. - E' intervenuto il Presidente della Regione Lazio chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata. Inammissibile perche' la causa principale, avendo per oggetto l'accertamento dell'esistenza degli usi civici pretesi dalla popolazione del Comune di Camerata, puo' essere decisa indipendentemente dall'applicazione della norma denunciata; infondata perche' il procedimento autorizzativo, del resto previsto solo in via transitoria, non e' altro che l'esplicitazione di un limite da cui i diritti di uso civico sono gia' gravati, dovendo il loro esercizio subordinarsi alle esigenze di tutela dell'ambiente e coordinarsi con l'interesse pubblico al godimento dei beni ecologici. Considerato in diritto 1. - Il Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio ritiene contrastante con gli artt. 42, 117 e 118 della Costituzione l'art. 8 della legge della Regione Lazio 29 gennaio 1983, n. 8, istitutiva del parco naturale regionale dei Monti Simbruini, nella parte in cui, fino all'entrata in vigore del piano di assetto, del programma e del regolamento di attuazione, subordina ad autorizzazione della Giunta regionale l'esercizio degli usi civici nel comprensorio del Parco. Va disattesa preliminarmente l'eccezione di inammissibilita' opposta dalla Regione Lazio. E' vero che la domanda dei ricorrenti ("accertare e dichiarare che esistono e sono ancora operanti gli usi civici di pascolo e di legnatico sul territorio del Comune di Camerata Nuova compreso nel Parco"), presa alla lettera, puo' essere decisa indipendentemente dalla sollevata questione di costituzionalita'. Ma giustamente il giudice remittente, andando oltre la lettera, ha interpretato il petitum come rivolto a ottenere l'accertamento non solo della titolarita' degli usi civici di pascolo e legnatico in favore della popolazione del Comune di Camerata nuova, ma anche della non dipendenza del loro esercizio dall'autorizzazione dell'autorita' regionale. Cosi' interpretata, la domanda non puo' essere accolta se non previa dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma impugnata. 2. - La questione non e' fondata. La valutazione del giudice a quo, secondo cui la Regione Lazio si sarebbe arrogata un potere che non le spetta, non essendo compreso tra quelli trasferiti o delegati dallo Stato, ne' potendo esserlo perche' non spettante originariamente nemmeno a quest'ultimo, non tiene conto dell'evoluzione dell'ordinamento in materia di usi civici. Non solo l'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 (integrativo dell'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) ha assoggettato a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le terre gravate da usi civici, attribuendo alle regioni il potere-dovere di sottoporle a specifica normativa d'uso per la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali, ma la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto alle regioni una competenza concorrente con quella statale per il conseguimento delle piu' ampie finalita' connesse con la tutela costituzionale del paesaggio (art. 9 Cost.), intesa nel senso lato di tutela ecologica (cfr. sentenza n. 391 del 1989). Tale competenza legittima l'intervento della legislazione regionale nella definizione dei modi di godimento e dei limiti dei diritti di proprieta' sui beni di interesse ecologico per assicurarne la funzione sociale (art. 42, secondo comma, Cost.), alla quale sono soggetti anche i demani civici considerati sotto l'aspetto privatistico dei diritti di godimento attribuiti ai singoli. Pertanto l'autorizzazione prevista dalla norma impugnata rientra nelle funzioni amministrative di "controllo sulla gestione dei terreni boschivi e pascolivi di appartenenza di comuni, frazioni e associazioni" trasferite alle regioni in materia di usi civici ai sensi dell'art. 1, terzo comma, del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, in connessione con le funzioni concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve e i parchi naturali di cui all'art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977. 3. - Non si puo' dire che il limite in questione eccede l'ambito normativo dell'art. 42, secondo comma, Cost., in quanto "si risolve, in caso di denegata autorizzazione, in una espropriazione de facto senza indennizzo". Poiche' e' disposto da una norma transitoria "fino all'entrata in vigore... del regolamento di attuazione" previsto dall'art. 10, il quale "dovra' stabilire norme per l'esercizio degli usi civici esistenti", il requisito dell'autorizzazione regionale non incide sulla titolarita' del diritto, ma opera soltanto come strumento provvisorio di determinazione delle modalita' di luogo, di tempo e di quantita' del suo esercizio, al fine di coordinarlo con l'interesse pubblico alla conservazione dell'ambiente e alla fruizione dei beni ecologici in esso compresi. L'esclusione dell'indennizzo e' giustificata per la considerazione che trattasi di una categoria di beni "originariamente di interesse pubblico perche' naturalmente paesistici" e condizionati a limitazioni di godimento secondo un particolare regime, "al quale rimane del tutto estranea la materia dell'espropriazione" (cfr. sentenze nn. 9 del 1973 e 648 del 1988). In attesa dell'emanazione di norme regolamentari, alla quale l'autorita' regionale dovrebbe provvedere al piu' presto, tale regime puo' esplicarsi con atti autorizzatori, soggetti al controllo del giudice, il carattere di generalita' del limite essendo assicurato anche per questa via dai princi'pi di uniformita' e di imparzialita' dell'azione amministrativa.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Lazio 29 dicembre 1983, n. 8 ("Istituzione del Parco Naturale regionale dell'appennino Monti Simbruini"), sollevata, in riferimento agli artt. 42, 117 e 118 della Costituzione, dal Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, la Toscana e l'Umbria con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: MENGONI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 3 ottobre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C1168