N. 430 SENTENZA 24 settembre - 3 ottobre 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Regione - Regione Lazio - Istituzione del parco dei monti Simbruini -
 Usi civici - Sottoposizione a tutela del territorio - Competenza
 regionale concorrente con quella statale Legittimita' degli
 interventi a protezione della natura Giustificazione dell'esclusione
 dell'indennizzo - Non fondatezza.
 
 (Legge regione Lazio 29 dicembre 1983, n. 8, art. 8).
 
 (Cost., artt. 42, 117 e 118).
(GU n.40 del 10-10-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                 SENTENZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge
 della Regione Lazio 19 gennaio 1983, n.  8  ("Istituzione  del  Parco
 Naturale  regionale  dell'appennino  Monti  Simbruini"), promosso con
 ordinanza  emessa  il  31  gennaio  1989  dal  Commissario   per   la
 liquidazione degli Usi civici per il Lazio, la Toscana e l'Umbria sul
 ricorso  proposto  dal  Comitato  civico  contro   l'inclusione   del
 territorio di Camerata Nuova nel Parco Naturale dell'Appennino "Monti
 Simbruini" ed altro contro la  Regione  Lazio  -  Consorzio  Gestione
 Parco  Regionale  "Monti  Simbruini", iscritta al n. 291 del registro
 ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990;
     Visto  l'atto  di costituzione del Comitato civico nonche' l'atto
 di intervento della Regione Lazio;
     Udito  nell'udienza  pubblica  del  10  luglio  1990  il  Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
     Udito l'avv. Achille Chiappetti per la Regione Lazio;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ordinanza  del  31  gennaio 1989 il Commissario per la
 liquidazione degli usi civici per il Lazio, la Toscana e l'Umbria  ha
 sollevato,   in   riferimento   agli   artt.  42,  117  e  118  della
 Costituzione, questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  8
 della legge della Regione Lazio 29 gennaio 1983, n. 8, istitutiva del
 Parco naturale regionale dei Monti  Simbruini,  nella  parte  in  cui
 subordina all'autorizzazione della Giunta regionale l'esercizio degli
 usi civici nel comprensorio del detto Parco.
    Il  giudizio  a  quo e' stato promosso dal "Comitato civico contro
 l'inclusione del territorio di  Camerata  Nuova  nel  parco  naturale
 dell'Appennino  Monti  Simbruini"  e  dallo stesso Comune di Camerata
 Nuova per ottenere una  sentenza  di  accertamento  dell'esistenza  e
 della  perdurante  operativita'  degli  usi  civici  di  pascolo e di
 legnatico sul territorio di tale Comune. La rilevanza  dell'incidente
 di  costituzionalita'  e'  motivata  sul  riflesso  che  una  formale
 dichiarazione dell'esistenza degli usi civici  dovrebbe  limitarsi  a
 sancirne  l'astratta  titolarita',  peraltro  non  contestata,  senza
 poterne garantire il  concreto  esercizio,  subordinato  dalla  legge
 impugnata ad autorizzazione regionale.
    Nel  merito  il  giudice  a  quo  lamenta  che la Regione Lazio si
 sarebbe attribuita un potere di autorizzazione che lo Stato non le ha
 trasferito  e  non  poteva  trasferirle  perche' i suoi stessi organi
 (Ministro dell'agricoltura e Commissario per gli usi civici) ne erano
 privi,  non  essendo contemplato da alcuna disposizione di legge, ne'
 attribuito dalla Costituzione alle regioni. Invero siffatto potere e'
 incompatibile  con un diritto soggettivo perfetto quale e' il diritto
 di uso civico, e in caso di denegata autorizzazione si risolve in una
 espropriazione  senza  indennizzo.  Vero e' che il successivo art. 10
 della citata legge regionale prevede un regolamento di attuazione che
 dovra' stabilire norme per l'esercizio degli usi civici esistenti, ma
 il regolamento non e' stato  finora  emanato,  cosi'  che  il  regime
 autorizzatorio  provvisoriamente  disposto  dall'art.  8  si prolunga
 indefinitamente.
     2.  -  Nel  giudizio  davanti  alla  Corte  si sono costituiti il
 predetto Comitato civico e il Comune di Camerata Nuova aderendo  alle
 argomentazioni   dell'ordinanza   di  rimessione  e  concludendo  per
 l'accoglimento della questione.
     3.  -  E' intervenuto il Presidente della Regione Lazio chiedendo
 che la questione sia dichiarata inammissibile e  comunque  infondata.
 Inammissibile   perche'  la  causa  principale,  avendo  per  oggetto
 l'accertamento  dell'esistenza  degli  usi   civici   pretesi   dalla
 popolazione    del   Comune   di   Camerata,   puo'   essere   decisa
 indipendentemente dall'applicazione della norma denunciata; infondata
 perche' il procedimento autorizzativo, del resto previsto solo in via
 transitoria, non e' altro che l'esplicitazione di un limite da cui  i
 diritti  di  uso  civico sono gia' gravati, dovendo il loro esercizio
 subordinarsi alle esigenze di tutela dell'ambiente e coordinarsi  con
 l'interesse pubblico al godimento dei beni ecologici.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Il  Commissario per la liquidazione degli usi civici per il
 Lazio ritiene  contrastante  con  gli  artt.  42,  117  e  118  della
 Costituzione  l'art.  8  della  legge  della Regione Lazio 29 gennaio
 1983, n.  8,  istitutiva  del  parco  naturale  regionale  dei  Monti
 Simbruini,  nella  parte in cui, fino all'entrata in vigore del piano
 di assetto, del programma e del regolamento di attuazione,  subordina
 ad autorizzazione della Giunta regionale l'esercizio degli usi civici
 nel comprensorio del Parco.
     Va  disattesa  preliminarmente  l'eccezione  di  inammissibilita'
 opposta dalla Regione Lazio. E' vero che la  domanda  dei  ricorrenti
 ("accertare  e dichiarare che esistono e sono ancora operanti gli usi
 civici di pascolo  e  di  legnatico  sul  territorio  del  Comune  di
 Camerata  Nuova compreso nel Parco"), presa alla lettera, puo' essere
 decisa    indipendentemente    dalla    sollevata    questione     di
 costituzionalita'.  Ma  giustamente  il  giudice  remittente, andando
 oltre la lettera, ha interpretato il petitum come rivolto a  ottenere
 l'accertamento non solo della titolarita' degli usi civici di pascolo
 e legnatico in favore della popolazione del Comune di Camerata nuova,
 ma  anche della non dipendenza del loro esercizio dall'autorizzazione
 dell'autorita' regionale. Cosi' interpretata,  la  domanda  non  puo'
 essere   accolta   se  non  previa  dichiarazione  di  illegittimita'
 costituzionale della norma impugnata.
    2. - La questione non e' fondata.
     La valutazione del giudice a quo, secondo cui la Regione Lazio si
 sarebbe arrogata un potere che non le spetta,  non  essendo  compreso
 tra  quelli  trasferiti  o  delegati dallo Stato, ne' potendo esserlo
 perche' non spettante originariamente  nemmeno  a  quest'ultimo,  non
 tiene  conto  dell'evoluzione  dell'ordinamento  in  materia  di  usi
 civici. Non  solo  l'art.  1  della  legge  8  agosto  1985,  n.  431
 (integrativo  dell'art.  82  del  d.P.R.  24  luglio 1977, n. 616) ha
 assoggettato a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29  giugno
 1939,  n.  1497,  le  terre  gravate  da usi civici, attribuendo alle
 regioni il potere-dovere di sottoporle a  specifica  normativa  d'uso
 per  la  tutela  e  la  valorizzazione delle bellezze naturali, ma la
 giurisprudenza di questa  Corte  ha  riconosciuto  alle  regioni  una
 competenza  concorrente con quella statale per il conseguimento delle
 piu' ampie  finalita'  connesse  con  la  tutela  costituzionale  del
 paesaggio  (art.  9 Cost.), intesa nel senso lato di tutela ecologica
 (cfr.  sentenza  n.  391  del  1989).   Tale   competenza   legittima
 l'intervento  della legislazione regionale nella definizione dei modi
 di godimento e dei limiti dei  diritti  di  proprieta'  sui  beni  di
 interesse  ecologico  per  assicurarne  la funzione sociale (art. 42,
 secondo comma, Cost.), alla quale sono soggetti anche i demani civici
 considerati  sotto  l'aspetto  privatistico  dei diritti di godimento
 attribuiti ai singoli.
     Pertanto  l'autorizzazione prevista dalla norma impugnata rientra
 nelle  funzioni  amministrative  di  "controllo  sulla  gestione  dei
 terreni  boschivi  e  pascolivi di appartenenza di comuni, frazioni e
 associazioni" trasferite alle regioni in materia  di  usi  civici  ai
 sensi dell'art. 1, terzo comma, del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, in
 connessione  con  le  funzioni  concernenti  gli  interventi  per  la
 protezione  della  natura,  le  riserve  e  i  parchi naturali di cui
 all'art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977.
     3.  - Non si puo' dire che il limite in questione eccede l'ambito
 normativo dell'art. 42, secondo comma, Cost., in quanto "si  risolve,
 in  caso  di  denegata autorizzazione, in una espropriazione de facto
 senza indennizzo". Poiche' e' disposto da una norma transitoria "fino
 all'entrata  in  vigore...  del  regolamento  di attuazione" previsto
 dall'art. 10, il quale "dovra' stabilire norme per l'esercizio  degli
 usi civici esistenti", il requisito dell'autorizzazione regionale non
 incide  sulla  titolarita'  del  diritto,  ma  opera  soltanto   come
 strumento  provvisorio di determinazione delle modalita' di luogo, di
 tempo e di quantita' del suo esercizio, al fine  di  coordinarlo  con
 l'interesse   pubblico   alla   conservazione  dell'ambiente  e  alla
 fruizione dei beni ecologici in esso compresi.
    L'esclusione dell'indennizzo e' giustificata per la considerazione
 che trattasi di una categoria di beni "originariamente  di  interesse
 pubblico   perche'   naturalmente   paesistici"   e   condizionati  a
 limitazioni di godimento secondo un  particolare  regime,  "al  quale
 rimane  del  tutto  estranea  la  materia  dell'espropriazione" (cfr.
 sentenze nn. 9 del 1973 e 648 del 1988). In attesa dell'emanazione di
 norme   regolamentari,  alla  quale  l'autorita'  regionale  dovrebbe
 provvedere al piu' presto,  tale  regime  puo'  esplicarsi  con  atti
 autorizzatori,  soggetti  al  controllo  del giudice, il carattere di
 generalita' del limite essendo assicurato anche per  questa  via  dai
 princi'pi    di    uniformita'   e   di   imparzialita'   dell'azione
 amministrativa.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 8 della legge della Regione Lazio 29 dicembre  1983,  n.  8
 ("Istituzione  del  Parco  Naturale  regionale  dell'appennino  Monti
 Simbruini"), sollevata, in riferimento agli artt. 42, 117 e 118 della
 Costituzione,  dal  Commissario  per la liquidazione degli usi civici
 per il Lazio, la Toscana  e  l'Umbria  con  l'ordinanza  indicata  in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990.
                           Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: MENGONI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 3 ottobre 1990.
                 Il direttore della cancelleria: MINELLI
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