N. 622 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 maggio 1990

                                  N. 622
       Ordinanza emessa il 16 maggio 1990 dal tribunale di Milano
 nel  procedimento  civile  vertente  tra S.p.a. Oviesse e Netta Maria
 Altomare
 Lavoro  (rapporto di) - Lavoratori dipendenti del settore commercio -
 Esclusione,   senza   limiti    temporali,    della    computabilita'
 dell'indennita'  di  contingenza  sulla  quattordicesima mensilita' -
 Ingiustificato  deteriore  trattamento  dei  lavoratori  del  settore
 commercio  rispetto  ai  lavoratori del settore industria per i quali
 non  e'  stata  prevista  tale  esclusione  (con   riferimento   alla
 tredicesima  mensilita') - Incidenza sul principio della retribuzione
 proporzionata e sufficiente.
 (D.L.   1   febbraio   1977,   n.   12,  art.  2,  convertito,  con
 modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91).
 (Cost., artt. 3 e 36).
(GU n.40 del 10-10-1990 )
                              IL TRIBUNALE
    Con  ricorso  depositato  il  13  maggio 1987 Netta Maria Altomare
 conveniva in giudizio dinanzi  al  pretore  di  Milano  la  Esselunga
 S.p.a.  chiedendo  che  fosse  condannata  a  pagare in suo favore L.
 1.131.000 oltre interessi legali e rivalutazione.
    Esponeva:
      di essere stata assunta dalla Societa' in minore eta';
      che  la societa' le aveva riconosciuto ai fini della maturazione
 degli scatti triennali, l'anzianita' di servizio solo dal ventunesimo
 anno di eta', in conformita' alle disposizioni del C.C.N.L.;
      che  la  clausola  del contratto collettivo era in contrasto con
 l'art. 37 della Costituzione che garantisce il  medesimo  trattamento
 economico ai minori rispetto agli adulti.
    Si  costituiva  la  societa'  chiedendo  il rigetto della domanda,
 sostenendo che la normativa contrattale era legittima.
    In  via  riconvenzionale chiedeva la restituzione degli importi di
 indennita'   di   contingenza   pagati    alla    ricorrente    sulla
 quattordicesima  mensilita',  non  dovuti  in  base alla disposizione
 inderogabile di cui all'art. 2 della legge n. 91/1977.
    Sosteneva che la quattordicesima non era presente nella prevalente
 normativa  del  settore  industriale  cui  la   disposizione   faceva
 riferimento.
    Il   pretore  decideva  la  causa  accogliendo  la  domanda  della
 lavoratrice e rigettando la riconvenzionale della societa'.
    La  societa'  appellava  la  sentenza  e  ne  chiedeva la riforma,
 insistendo sulla domanda riconvenzionale.
    Le  parti,  dopo  avere  scambiato,  su invito del tribunale, note
 illustrative circa la interpretazione  dell'art.  2  della  legge  n.
 91/1977, discutevano la causa all'udienza del 16 maggio 1990.
    Il  tribunale  pronunciava  ordinanza  di  rimessione  alla  Corte
 costituzionale  per  l'oggetto  e  le  ragioni  che  risultano  dalle
 seguenti
                       CONSIDERAZIONI DI DIRITTO
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblica in precedenza
 (Reg. ord. n. 620/1990).
 90C1174