N. 622 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 maggio 1990
N. 622 Ordinanza emessa il 16 maggio 1990 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Oviesse e Netta Maria Altomare Lavoro (rapporto di) - Lavoratori dipendenti del settore commercio - Esclusione, senza limiti temporali, della computabilita' dell'indennita' di contingenza sulla quattordicesima mensilita' - Ingiustificato deteriore trattamento dei lavoratori del settore commercio rispetto ai lavoratori del settore industria per i quali non e' stata prevista tale esclusione (con riferimento alla tredicesima mensilita') - Incidenza sul principio della retribuzione proporzionata e sufficiente. (D.L. 1 febbraio 1977, n. 12, art. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91). (Cost., artt. 3 e 36).(GU n.40 del 10-10-1990 )
IL TRIBUNALE Con ricorso depositato il 13 maggio 1987 Netta Maria Altomare conveniva in giudizio dinanzi al pretore di Milano la Esselunga S.p.a. chiedendo che fosse condannata a pagare in suo favore L. 1.131.000 oltre interessi legali e rivalutazione. Esponeva: di essere stata assunta dalla Societa' in minore eta'; che la societa' le aveva riconosciuto ai fini della maturazione degli scatti triennali, l'anzianita' di servizio solo dal ventunesimo anno di eta', in conformita' alle disposizioni del C.C.N.L.; che la clausola del contratto collettivo era in contrasto con l'art. 37 della Costituzione che garantisce il medesimo trattamento economico ai minori rispetto agli adulti. Si costituiva la societa' chiedendo il rigetto della domanda, sostenendo che la normativa contrattale era legittima. In via riconvenzionale chiedeva la restituzione degli importi di indennita' di contingenza pagati alla ricorrente sulla quattordicesima mensilita', non dovuti in base alla disposizione inderogabile di cui all'art. 2 della legge n. 91/1977. Sosteneva che la quattordicesima non era presente nella prevalente normativa del settore industriale cui la disposizione faceva riferimento. Il pretore decideva la causa accogliendo la domanda della lavoratrice e rigettando la riconvenzionale della societa'. La societa' appellava la sentenza e ne chiedeva la riforma, insistendo sulla domanda riconvenzionale. Le parti, dopo avere scambiato, su invito del tribunale, note illustrative circa la interpretazione dell'art. 2 della legge n. 91/1977, discutevano la causa all'udienza del 16 maggio 1990. Il tribunale pronunciava ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale per l'oggetto e le ragioni che risultano dalle seguenti CONSIDERAZIONI DI DIRITTO
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblica in precedenza (Reg. ord. n. 620/1990). 90C1174