N. 624 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 maggio 1990

                                  N. 624
 Ordinanza  emessa  il  16  maggio  1990  dal  tribunale di Milano nei
 procedimenti civili riuniti vertenti  tra  S.p.a.  Soc.  Esselunga  e
 Iacovangelo  Rita  ed  altri e tra Iacovangelo Rita ed altri e S.p.a.
 Esselunga
 Lavoro  (rapporto di) - Lavoratori dipendenti del settore commercio -
 Esclusione,   senza   limiti    temporali,    della    computabilita'
 dell'indennita'  di  contingenza  sulla  quattordicesima mensilita' -
 Ingiustificato  deteriore  trattamento  dei  lavoratori  del  settore
 commercio  rispetto  ai  lavoratori del settore industria per i quali
 non  e'  stata  prevista  tale  esclusione  (con   riferimento   alla
 tredicesima  mensilita') - Incidenza sul principio della retribuzione
 proporzionata e sufficiente.
 (D.L.   1   febbraio   1977,   n.   12,  art.  2,  convertito,  con
 modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91).
 (Cost., artt. 3 e 36).
(GU n.40 del 10-10-1990 )
                              IL TRIBUNALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
                        SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
    1.  -  Rita  Iacovangelo,  Tiziana Cristofori, Anna Toni, Teresina
 Ranieri, Mario  Frassica,  Agostino  Sciavilla,  Vincenzo  Millimaci,
 Giampietro  Papa,  Mario  Pietramatera,  Francesco  Ranieri,  Alfonso
 Rescigno, Claudio Romagnani,  Carlo  Teruzzi,  Carlo  Torti,  Massimo
 Vallerin,  Giuseppe  Vietri,  Claudio  Grossi,  Walter  Grecchi hanno
 convenuto in giudizio davanti al pretore  del  lavoro  di  Milano  la
 societa'  datrice di lavoro per chiederne la condanna al pagamento in
 proprio favore  di  una  somma  capitale  e  accessori  di  legge.  I
 ricorrenti  fondavano  le proprie richieste economiche sulla asserita
 illegittimita' del comportamento della  societa'  datrice  che  aveva
 conteggiato  gli  scatti  di anzianita' dal giorno del raggiungimento
 della maggiore eta' e non da quello della sua assunzione in servizio.
    2.  -  La  S.p.a. Esselunga si e' costituita. Da un lato ha negato
 che fosse illegittima la previsione del contratto collettivo in  base
 alla  quale  gli scatti di anzianita' iniziano a decorrere dal giorno
 della maggiore eta'. Dall'altro ha avanzato  domanda  riconvenzionale
 per  la  condanna  dei  ricorrenti  -  attori alla restituzione degli
 importi relativi  all'indennita'  di  contingenza  corrisposta  sulla
 quattordicesima mensilita' a partire dal 1977.
    Essa,   secondo   la   prospettazione   della   S.p.a.  Esselunga,
 costituisce un pagamento indebito in quanto l'art. 2 della  legge  31
 marzo  1977,  n.  91 (che ha convertito con modificazioni il d.-l. 1ยบ
 febbraio 1977, n. 12) esclude la corresponsione della  indennita'  di
 contingenza   sulla   quattordicesima   mensilita'  (in  quanto  tale
 quattordicesima non appartiene alla prevalente normativa del  settore
 industriale)  e cio' con disposizione inderogabile anche a favore del
 lavoratore.
    3. - Il pretore di Milano con sentenza 28 aprile 1988, n. 1185, ha
 respinto tanto la domanda principale che la domanda  riconvenzionale.
    Per  quanto  attiene  in particolare a questa ultima il pretore ha
 escluso che dall'art. 2 della legge 31 marzo 1977, n. 91, si  potesse
 ricavare il divieto di conteggiare l'indennita' sulla quattordicesima
 mensilita'.
    4.  -  Contro  tale  sentenza  hanno  appellato tanto i lavoratori
 (relativamente al rigetto della domanda concernente la retrodatazione
 degli scatti di anzianita') quanto la S.p.a. Esselunga, relativamente
 al rigetto della  domanda  (riconvenzionale)  di  restituzione  della
 somma  corrispondente  all'importo  della  indennita'  di contingenza
 corrisposta dal 1977 in poi sulla quattordicesima mensilita'.
    I  due appelli proposti separatamente e rubricati ai nn. 35/1989 e
 444/1989 tribunale  di  Milano  sezione  lavoro  sono  stati  riuniti
 d'ufficio a norma dell'art. 335 del c.p.c.
    5. - Dopo lo scambio di memorie illustrative sulla interpretazione
 dell'art. 2 della legge 31 marzo 1977,  n.  91,  la  causa  e'  stata
 discussa alla udienza pubblicata del 16 maggio 1990.
    Al  termine  della camera di consiglio il tribunale ha pronunciato
 ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale per l'oggetto e per
 le ragioni che risultano dalle seguenti
                       CONSIDERAZIONI DI DIRITTO
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblica in precedenza
 (Reg. ord. n. 620/1990).
 90C1176