N. 624 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 maggio 1990
N. 624 Ordinanza emessa il 16 maggio 1990 dal tribunale di Milano nei procedimenti civili riuniti vertenti tra S.p.a. Soc. Esselunga e Iacovangelo Rita ed altri e tra Iacovangelo Rita ed altri e S.p.a. Esselunga Lavoro (rapporto di) - Lavoratori dipendenti del settore commercio - Esclusione, senza limiti temporali, della computabilita' dell'indennita' di contingenza sulla quattordicesima mensilita' - Ingiustificato deteriore trattamento dei lavoratori del settore commercio rispetto ai lavoratori del settore industria per i quali non e' stata prevista tale esclusione (con riferimento alla tredicesima mensilita') - Incidenza sul principio della retribuzione proporzionata e sufficiente. (D.L. 1 febbraio 1977, n. 12, art. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91). (Cost., artt. 3 e 36).(GU n.40 del 10-10-1990 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. - Rita Iacovangelo, Tiziana Cristofori, Anna Toni, Teresina Ranieri, Mario Frassica, Agostino Sciavilla, Vincenzo Millimaci, Giampietro Papa, Mario Pietramatera, Francesco Ranieri, Alfonso Rescigno, Claudio Romagnani, Carlo Teruzzi, Carlo Torti, Massimo Vallerin, Giuseppe Vietri, Claudio Grossi, Walter Grecchi hanno convenuto in giudizio davanti al pretore del lavoro di Milano la societa' datrice di lavoro per chiederne la condanna al pagamento in proprio favore di una somma capitale e accessori di legge. I ricorrenti fondavano le proprie richieste economiche sulla asserita illegittimita' del comportamento della societa' datrice che aveva conteggiato gli scatti di anzianita' dal giorno del raggiungimento della maggiore eta' e non da quello della sua assunzione in servizio. 2. - La S.p.a. Esselunga si e' costituita. Da un lato ha negato che fosse illegittima la previsione del contratto collettivo in base alla quale gli scatti di anzianita' iniziano a decorrere dal giorno della maggiore eta'. Dall'altro ha avanzato domanda riconvenzionale per la condanna dei ricorrenti - attori alla restituzione degli importi relativi all'indennita' di contingenza corrisposta sulla quattordicesima mensilita' a partire dal 1977. Essa, secondo la prospettazione della S.p.a. Esselunga, costituisce un pagamento indebito in quanto l'art. 2 della legge 31 marzo 1977, n. 91 (che ha convertito con modificazioni il d.-l. 1ยบ febbraio 1977, n. 12) esclude la corresponsione della indennita' di contingenza sulla quattordicesima mensilita' (in quanto tale quattordicesima non appartiene alla prevalente normativa del settore industriale) e cio' con disposizione inderogabile anche a favore del lavoratore. 3. - Il pretore di Milano con sentenza 28 aprile 1988, n. 1185, ha respinto tanto la domanda principale che la domanda riconvenzionale. Per quanto attiene in particolare a questa ultima il pretore ha escluso che dall'art. 2 della legge 31 marzo 1977, n. 91, si potesse ricavare il divieto di conteggiare l'indennita' sulla quattordicesima mensilita'. 4. - Contro tale sentenza hanno appellato tanto i lavoratori (relativamente al rigetto della domanda concernente la retrodatazione degli scatti di anzianita') quanto la S.p.a. Esselunga, relativamente al rigetto della domanda (riconvenzionale) di restituzione della somma corrispondente all'importo della indennita' di contingenza corrisposta dal 1977 in poi sulla quattordicesima mensilita'. I due appelli proposti separatamente e rubricati ai nn. 35/1989 e 444/1989 tribunale di Milano sezione lavoro sono stati riuniti d'ufficio a norma dell'art. 335 del c.p.c. 5. - Dopo lo scambio di memorie illustrative sulla interpretazione dell'art. 2 della legge 31 marzo 1977, n. 91, la causa e' stata discussa alla udienza pubblicata del 16 maggio 1990. Al termine della camera di consiglio il tribunale ha pronunciato ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale per l'oggetto e per le ragioni che risultano dalle seguenti CONSIDERAZIONI DI DIRITTO
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblica in precedenza (Reg. ord. n. 620/1990). 90C1176