N. 627 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 febbraio 1990

                                 N. 627
 Ordinanza  emessa  il  20  febbraio  1990 dal giudice per le indagini
 preliminari presso il tribunale di Siracusa nel  procedimento  penale
 nei confronti di ignoti
 Processo  penale  - Nuovo codice - Reato commesso da persone ignote -
 Richiesta di archiviazione al g.i.p. - Mancata condivisione  Ritenuta
 preclusione a chiedere ulteriori indagini anche in caso di carenza di
 quelle gia'  effettuate  -  Ingiustificata  discriminazione  rispetto
 all'analogo  rito  contro  indiziati noti (art. 409) - Violazione del
 principio di  obbligatorieta'  dell'esercizio  dell'azione  penale  -
 Lamentata  impossibilita' di esercitare un controllo sull'operato del
 p.m.
 (C.P.P. 1988, art. 415).
 (Cost., artt. 3, 111, primo comma, e 112).
(GU n.40 del 10-10-1990 )
                 IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Letti  gli  atti  del procedimento penale n. 430/1989 del r.g.p.m.
 relativo alla uccisione di  Domenico  Garro,  avvenuta  in  Palazzolo
 Acreide il 5 giugno 1989;
                                OSSERVA
    Il  5  dicembre  1989  il procuratore della Repubblica di Siracusa
 presentava richiesta  di  archiviazione  del  procedimento  suddetto,
 perche' rimasti ignoti gli autori del delitto.
    Con  decreto  del  29  dicembre  1989  questo  giudice,  ritenendo
 incomplete  le  indagini,  indicava  al  pubblico  ministero   alcuni
 accertamenti  ritenuti  necessari  alla  individuazione  degli ignoti
 autori  del  grave   e   recente   delitto   e   comunque   necessari
 all'approfondimento  di  alcune  circostanze  emerse dalle risultanze
 processuali, facendo riserva di provvedere, all'esito, sulla  chiesta
 archiviazione.
    Con   suo   provvedimento   presentato  il  16  gennaio  1990,  il
 procuratore della Repubblica, ritenendo  insuscettibili  di  concreti
 sviluppi   le   indagini   indicate,  insisteva  nella  richiesta  di
 archiviazione.
    Ma  poiche',  ad  avviso  del  giudicante,  non  possono  a priori
 ritenersi sterili - e non possono  per  cio'  solo  omettersi  -  gli
 accertamenti  che la specificita' stessa della fattispecie suggerisce
 di compiere, rimane a parere del decidente l'esigenza di sviluppare i
 temi d'indagine indicati.
    Senonche',  a fronte del dissenso insorto tra la pubblica accusa e
 il giudice, la norma data dall'art. 415 del c.p.p. non  prevede  -  e
 comunque  non prevede espressamente - un meccanismo processuale volto
 a dirimere la situazione d'impasse a  creare,  per  cui  s'impone  la
 verifica  della legittimita' costituzionale della norma citata, pe le
 seguenti considerazioni.
    La  direttiva  n.  50  della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81,
 prevede il "potere-dovere del giudice di disporre, su  richiesta  del
 pubblico  ministero, l'archiviazione per manifesta infondatezza della
 notizia di reato,  per  improcedibilita'  dell'azione  penale  o  per
 essere ignoti gli autori del reato". Prevede, altresi', l'obbligo del
 giudice,  nel  caso  di   non   accoglimento   della   richiesta   di
 archiviazione,  di  fissare  la  udienza preliminare per stabilire in
 quella   sede,   in   cotraddittorio   delle   parti,   se   disporre
 l'archiviazione o richiesta al p.m. ulteriori indagini.
    Si  e'  inteso,  dunque,  demandare  al giudice, in un processo di
 parti, una funzione di controllo sul corretto  esercizio  dell'azione
 penale da parte del p.m. per assicurare nel concreto l'osservanza del
 principio  di   obbligatorieta',   previsto   dall'art.   112   della
 Costituzione:   -   sia   attraverso  interventi  volti  ad  impedire
 indiscrimintati rinvii a giudizio (come si rileva  dal  potere-dovere
 del  giudice di disporre l'archiviazione o di pronunziare sentenza di
 non luogo a procedere, a fronte della richiesta di rinvio a giudizio:
 - dir. n. 52 legge delega), sia, al contrario, mediante provvedimenti
 conseguenti alla inerzia della pubblica accusa (a tale scopo soccorre
 il   potere-dovere  del  giudice  di  richiedere  al  p.m.  ulteriori
 indagini:  direttiva  n.  50  citata,   cui   corrisponde   l'analoga
 disposizione della direttiva n. 52).
    Senonche',    mentre    per    quanto   concerne   il   meccanismo
 dell'archiviazione  di  notizie   di   reato   relative   a   persone
 individuate,  la  disciplina dell'art. 409 del decreto del Presidente
 della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, uniformandosi ai principi
 ispiratori  della  legge-delega,  prevede  che  il  g.i.p.  possa non
 accogliere la richiesta quando ritenga incomplete le indagini e possa
 fissare,  in  tal  caso,  un termine per completarle, non altrettanto
 dispone l'art. 415 del c.p.p. per i reati commessi da persone  ignote
 quando  il  giudice,  pur  non  potendo  ritenere che il reato sia da
 attribuire a persona gia' individuata, abbia ragioni  per  negare  la
 chiesta  archiviazione  a  causa della incompletezza delle indagini e
 ritenga che, con il compimento di ulteriori, specifici  accertamenti,
 sia possibile la individuazione dell'autore del reato.
    Prevede,   infatti,   la   norma  in  questione  che  il  giudice,
 alternativamente, accolga la richiesta di archiviazione  o  autorizzi
 la  chiesta  prosecuzione delle indagini per individuare l'autore del
 reato od ordini la iscrizione nell'apposito registro del  nome  della
 persona   che,  contrariamente  all'avviso  del  p.m.,  ritenga  gia'
 individuata.
    Ma  non  prevede  che  il  giudice,  al quale sia stata presentata
 richiesta di archiviazione, ove ravvisi la  necessita'  di  ulteriori
 indagini, possa all'uopo, indicare al p.m. gli ulteriori accertamenti
 da compiere.
    E'  pur  vero  che,  per  identita' di ragione, potrebbe ritenersi
 applicabile lo stesso criterio dell'art. 409 del c.p.p.  al  caso  di
 reati commessi da persone ignote.
    Ma,  nel silenzio del testo normativo in commento, la specificita'
 della regolamentazione data ai procedimenti contro  ignoti  impedisce
 una   interpretazione   univoca   del  precetto,  nel  senso  che  il
 legislatore abbia voluto disciplinare in conformita' all'art. 409 del
 c.p.p.  tutte  le ipotesi di incompletezza delle indagini. Per altro,
 la inesistenza di sicure soluzioni giurisprudenziali, in una  materia
 del  tutto  nuova,  e la impossibilita' di elidere l'"impasse", nella
 specie  verificatasi,  attraverso  il  ricorso  alla  procedura   dei
 conflitti  ex  art.  28  del  c.p.p.  (a  prescindere  da  ogni altra
 notazione, l'"impasse", nella ipotesi in  commento,  non  dipende  da
 questioni  di  competenza  o  da  casi analoghi), rendono scarsamente
 consolidabile lo sforzo interpretativo volto a  colmare  la  relivata
 lacuna del testo normativo.
    Non  rimane,  dunque,  che prendere atto della mancata previsione,
 nei   procedimenti   contro   ignoti,   per   i   quali   si   chieda
 l'archiviazione,  di  un meccanismo processuale atto a rimuovere, per
 la  individuazione  dei  responsabili  del   reato,   situazioni   di
 incompletezza di indagine avvertite dal giudice.
    Consegue  in tal caso l'obbligo per il giudice di conformarsi alla
 richiesta di archiviazione nonostante il suo contrario convincimento,
 per   cui   non   sembra   manifestamente   infondato   ritenere   la
 illegittimita' costituzionale della  norma  data  dall'art.  415  del
 c.p.p.,  oltre  che  per  contrasto  con  il  principio di parita' di
 trattamento a parita' di condizioni, per i seguenti profili:  1)  per
 violazione  dell'art.  112  della Costituzione che, prevedendo per il
 p.m. l'obbligo di esercitare l'azione penale, necessariamente implica
 l'adozione    di   garanzie   atte   ad   assicurare   nel   concreto
 l'obbligatorieta' dell'azione stessa; l'addove, invece, la  richiesta
 di archiviazione di un procedimento contro ignoti, se incontrastabile
 pur nei casi  in  cui  la  pubblica  accusa  ometta  di  svolgere  le
 possibili   indagini   atte   alla   individuazione   del  colpevole,
 costituirebbe, di fatto, espressione inammissibile di  facoltativita'
 dell'azione penale, rimanendo in tal caso il p.m. arbitro assoluto ed
 incontrollabile  dell'adempimento  del   precetto   costituzione   in
 commento;   2)  per  violazione  degli  artt.  101.2  e  111.1  della
 Costituzione che, esigendo la motivazione di  tutti  i  provvedimenti
 giurisdizionali  e  assicurando che i giudici siano soggetti soltanto
 alla  legge,  postulano  l'autonomia  e  l'indipendenza  del  giudice
 nell'esercizio  della  giurisdizione;  mentre, invece, ove il giudice
 delle indagini  preliminari  debba  insindacabilmente  accogliere  la
 richiesta  di  archiviazione  del  p.m.  nonostante  il suo contrario
 convincimento   sulla   incompletezza   delle   indagini   (e   sulla
 individuabilita'   dell'ignoto   mediante   ulteriori  accertamenti),
 verrebbe  svuotata  di  contenuto  la  sua  funzione   di   controllo
 sull'esercizio   dell'azione  penale,  per  cui  egli  finirebbe  per
 compiere una sorta di atto dovuto, automatico e,  dunque,  del  tutto
 privo di autonomia.
    E  pertanto,  attesa  la rilevanza, ai fini della decisione, della
 prospettata illegittimita' della norma  (in  quanto  il  procedimento
 potrebbe  gia'  concludersi  con  l'archiviazione  od essere, invece,
 oggetto di ulteriori indagini, a seconda della soluzione  che  verra'
 data  al problema sollevato), va disposta, d'ufficio, la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il procedimento  in
 corso.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 415 del c.p.p. in relazione  agli  artt.  3,
 112  e  111.1  della  Costituzione,  nella parte in cui non prevede a
 differenza di quanto  e'  stabilito  dall'art.  409  del  c.p.p.,  il
 potere-dovere   del  giudice  per  le  indagini  preliminari  di  non
 accogliere la richiesta  di  archiviazione  presentata  dal  pubblico
 ministero  nei procedimenti per reati commessi da persone ignote ogni
 qualvolta il giudice rilevi la incompletezza delle indagini e ritenga
 di indicare ulteriori indagini, da compiere entro dato termine;
    Sospende   il   procedimento   in   corso  e  dispone  l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  la  presente ordinanza venga notificata, a cura della
 cancelleria, alle parti in causa ed al Presidente del  Consiglio  dei
 Ministri  e  che  venga  comunicata  ai Presidenti della Camera e del
 Senato.
      Siracusa, addi' 20 febbraio 1990
             Il giudice per le indagini preliminari: LO RE

 90C1179