N. 629 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 giugno 1990
N. 629 Ordinanza emessa il 15 giugno 1990 dalla corte d'appello di Firenze nel procedimento penale a carico di Nufrio Renato Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Dissenso immotivato e vincolante del p.m. - Insindacabilita' da parte del giudice - Conseguente inapplicabilita' della diminuente ex art. 442, secondo comma, del c.p.p. 1988 - Disparita' di trattamento rispetto all'analogo rito del "patteggiamento" - Compressione del diritto di difesa. (C.P.P. 1988, art. 458). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.40 del 10-10-1990 )
LA CORTE D'APPELLO Nel procedimento penale contro Nufrio Renato, appellante contro la sentenza del tribunale di Prato dell'11 gennaio 1990, che lo condannava alla pena di anni quattro di reclusione e L. 6.000.000 di multa per il delitto di cui allo art. 71 della legge n. 685/1975, commesso in Prato in data 25 novembre 1989; Considerato che il Nufrio e' stato rinviato a giudizio con decreto del g.u.p. di Prato del 18 novembre 1989, ha presentato nei modi e nei termini di cui all'art. 458 del c.p.p. richiesta di giudizio abbreviato alla quale il p.m. non ha prestato il consenso; che la difesa del Nufrio ha sollevato in primo grado e riproposto nei motivi di appello e all'odierno dibattimento eccezione di incostituzionalita' - per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione - dell'art. 458 del c.p.p., nella parte in cui non prevede che il p.m. debba motivare il dissenso alla richiesta di giudizio abbreviato ed il giudice possa, conseguentemente, valutare se detto dissenso risulti o meno giustificato; Ritenuto che l'eccezione e' rilevante essendo in questione proprio l'applicazione dell'art. 458 del c.p.p., e per gli effetti che l'eccezione, se accolta, avrebbe sulla pena di cui l'appellante domanda la riduzione; che l'eccezione non e' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione per la disparita' di trattamento rispetto all'analogo istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, che consente al giudice di valutare il dissenso del p.m. e, quindi, ove lo ritenga ingiustificato, accogliere ugualmente la richiesta dell'imputato; che l'analogia tra giudizio abbreviato e "patteggiamento" sulla pena sembra evidente consistendo il primo istituto in un accordo sul merito ma con effetti anche sul rito; e potendo inoltre, le richieste, in entrambi i casi, essere avanzate al medesimo giudice (il g.u.p.) nella medesima fase processuale (prima dell'invio degli atti al giudice del dibattimento) e sulla base della medesima situazione probatoria (cioe' allo stato degli atti in base ai quali e' stato disposto il giudizio immediato), sicche' non sembra giustificato che il giudice del dibattimento nell'un caso "patteggiamento" possa e nell'altro (giudizio abbreviato) non possa valutare la fondatezza del dissenso del p.m. ed adottare i provvedimenti conseguenti; che, in altra analoga situazione processuale, e, cioe' in sede di giudizio direttissimo la Corte costituzionale, con sentenza n. 183 del 4-12 aprile 1990, ha dichiarato l'incostituzionalita' dell'art. 452 del c.p.p. proprio per la disparita' di trattamento che in tale situazione si verificava tra giudizio abbreviato e patteggiamento; che l'eccezione non e' inoltre, manifestamente infondata con riferimento all'art. 24 della Costituzione, in quanto appare violato il diritto di difesa, non consentendo l'art. 458 del c.p.p. che sia valutata e decisa dal giudice la istanza dell'imputato di giudizio abbreviato, dalla quale possono discendere rilevanti effetti sostanziali favorevoli all'imputato stesso;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 458 del c.p.p. nella parte in cui non prevede che il p.m., quando non consente alla richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall'imputato dopo il decreto che dispone il giudizio immediato, debba enunciarne le ragioni, e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando a giudizio di merito concluso ritenga ingiustificato il dissenso del p.m., possa applicare all'imputato la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, del c.p.p.; Sospende il giudizio in corso; Ordina che la presente ordinanza, sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Ordina che, a notifica e comunicazione avvenute, gli atti siano trasmessi alla ecc.ma Corte costituzionale in Roma. Firenze, addi' 15 giugno 1990 Il presidente: CORRIERI 90C1181