N. 632 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 maggio 1990

                                 N. 632
 Ordinanza  emessa  il  16  maggio  1990  dal  tribunale di Milano nel
 procedimento civile vertente tra la S.p.a. Soc. Generale supermercati
 e Ghiroldi Fulvio ed altra
 Lavoro  (rapporto di) - Lavoratori dipendenti del settore commercio -
 Esclusione,   senza   limiti    temporali,    della    computabilita'
 dell'indennita'  di  contingenza  sulla  quattordicesima mensilita' -
 Ingiustificato  deteriore  trattamento  dei  lavoratori  del  settore
 commercio  rispetto  ai  lavoratori del settore industria per i quali
 non  e'  stata  prevista  tale  esclusione  (con   riferimento   alla
 tredicesima  mensilita') - Incidenza sul principio della retribuzione
 proporzionata e sufficiente.
 (D.L.   1   febbraio   1977,   n.   12,  art.  2,  convertito,  con
 modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91).
 (Cost., artt. 3 e 36).
(GU n.40 del 10-10-1990 )
                              IL TRIBUNALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
                           PREMESSO IN FATTO
    Con ricorso depositato il 22 giugno 1987, Ghiroldi Fulvio e Trotta
 Lucrezia convenivano avanti il  pretore  di  Milano  in  funzione  di
 giudice  del  lavoro la G. S. - Societa' generali supermercati S.p.a.
 esponendo che erano stati assunti dalla medesima  rispettivamente  il
 12  febbraio  1969  ed  il  19  gennaio  1981  e  che in virtu' della
 normativa contrattuale vigente all'epoca (CCNL 28  giugno  1958  erga
 omnes  e  successivi  per  i  dipendenti aziende commerciali) avevano
 percepito gli scatti di anzianita' con docorrenza  dal  triennio  dal
 compimento  del  ventunesimo  anno  di  eta'  e  non  dalla  data  di
 assunzione.
    Rilevano  quindi  che  la  clausola  contrattuale  - riportata nei
 successivi CCNL in maniera del tutto tralaticia - era stata giudicata
 nulla  con  costante giurisprudenza per contrasto con l'art. 37 della
 Costituzione. Evidenziato il proprio diritto a godere degli scatti di
 anzianita'  al compimento del triennio dall'assunzione e quantificate
 le  conseguenti   differenze   retributive,   concludevano   per   la
 declaratoria  di  nullita'  di  detta clausola, per l'accertamento di
 tale diritto e per la condanna della convenuta alla corresponsione di
 L. 986.351 a favore del primo e L. 267.824 a favore della seconda con
 interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo a titolo di
 differenze retributive maturate dal 1º giugno 1982 al 31 maggio 1987,
 con riserva delle successive maturande;  il  tutto  con  vittoria  di
 spese.
    Ritualmente   costituitasi   in  giudizio,  la  Societa'  generale
 supermercati S.p.a. si opponeva alle domande  attrici  rilevando  che
 era  nella  logica  dell'istituto  prevedere  il  diritto agli scatti
 triennali solo per l'anzianita' di servizio maturata a decorrere  dal
 ventunesimo  anno  di  eta'  e  che  l'art. 37 della Costituzione non
 poteva considerarsi vincolo alla autonomia contrattuale delle  parti.
 Aggiungeva  che  non  appariva configurabile una illegittimita' delle
 disposizioni  contrattuali   per   violazione   dell'art.   3   della
 Costituzione e che tali disposizioni non si ponevano in contrasto con
 l'art. 37 della Costituzione in quanto il minore di 21 anni era,  per
 il legislatore ordinario, maggiorenne. In via subordinata eccepiva la
 prescrizione estintiva  relativamente  ai  pretesi  crediti  maturati
 anteriormente  al  quinquennio  dalla notifica del ricorso. Osservava
 poi  che  l'esame  del   trattamento   retributivo   riservato   alle
 controparti  denotava  la mancata applicazione dei limiti retributivi
 sanciti dal  d.-l.  1º  febbraio  1977,  n.  12,  avendo  i  medesimi
 percepito  una indennita' di contingenza maggiorata sia ai fini delle
 mensilita' aggiuntive oltre la tredicesima, sia ai fini  del  calcolo
 degli  stessi  scatti di anzianita'. Sosteneva pertanto la fondatezza
 del suo diritto di agire in via riconvenzionale per il recupero delle
 somme  corrisposte  in  violazione  della  legge n. 91/1977. Prodotti
 documenti, concludeva in via principale per  il  rigetto  nel  merito
 delle  domande  formulate  ex  adverso,  in  via  subordinata  per la
 riduzione della condanna al credito maturato dopo il 4  luglio  1982;
 in via riconvenzionale per la condanna delle controparti al pagamento
 delle quote di contingenza maturate dopo il 1º febbraio 1977  erogate
 nell'ultimo  quinquennio  su  quattordicesima  mensilita' e scatti di
 anzianita' e  precisamente:  nei  confronti  di  Fulvio  Ghiroldi  L.
 3.623.343  per  il  primo titolo e L. 2.500.668 per il secondo, e nei
 confronti di Lucrezia Trotta L. 2.173.232 relativamente al solo primo
 titolo,  o  quei  maggiori  o  minori importi che sarebbero risultati
 dovuti, oltre interessi e  rivalutazione  monetaria,  sempre  con  il
 favore delle spese.
    All'udienza  del 20 aprile 1988 in esito alla discussione orale il
 pretore pronunciava sentenza con lettura  del  seguente  dispositivo:
 "...  rigettate  le domande riconvenzionali della convenuta, condanna
 parte convenuta come in epigrafe  a  pagare  L.  986.351  a  Ghiroldi
 Fulvio  e L. 267.824 a Trotta Lucrezia oltre il danno da svalutazione
 secondo gli indici Istat e gli interessi legali  oltre  le  spese  di
 causa  liquidate  in L. 25.000 per spese, L. 175.000 per diritti e L.
 500.000 per onorari; dichiara la presente  sentenza  provvisoriamente
 esecutiva".
    Avverso   tale   pronuncia,   con  ricorso  depositato  presso  la
 cancelleria di questo tribunale il 14 aprile 1989, proponeva  appello
 la  Societa'  generale supermercati S.p.a. ribadendo, nell'ottica del
 gravame,  le  tesi  difensive  di   primo   grado   e   sviluppandole
 ulteriormente.  Concludeva  nei  termini  di  cui  in epigrafe per la
 riforma della impugnata sentenza.
    Gli   appellati,   regolarmente   costituitisi,   contestavano  il
 fondamento dei motivi di gravame formulati ex adverso e chiedevano al
 tribunale  di  confermare la decisione del primo giudice riconoscendo
 loro le spese di lite.
    Dopo  un  rinvio  finalizzato  all'approfondimento delle questioni
 poste dall'art. 2 della legge n. 91/1977, la  causa  veniva  discussa
 nell'odierna udienza.
                         CONSIDERATO IN DIRITTO
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e' perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 631/1990).
 90C1184