N. 642 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 maggio 1990
N. 642 Ordinanza emessa il 16 maggio 1990 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Esselunga e Tamborini Adalgisa ed altri Lavoro (rapporto di) - Lavoratori dipendenti del settore commercio - Esclusione, senza limiti temporali, della computabilita' dell'indennita' di contingenza sulla quattordicesima mensilita' - Ingiustificato deteriore trattamento dei lavoratori del settore commercio rispetto ai lavoratori del settore industria per i quali non e' stata prevista tale esclusione (con riferimento alla tredicesima mensilita') - Incidenza sul principio della retribuzione proporzionata e sufficiente. (D.L. 1 febbraio 1977, n. 12, art. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91). (Cost., artt. 3 e 36).(GU n.41 del 17-10-1990 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza. PREMESSO IN FATTO Con separati ricorsi ex art. 414 del c.p.c., depositati i primi due il 27 gennaio 1987 e gli altri il 9 luglio 1987, Tamborini Adalgisa, Tripoli Rosaria, Amatimaggio Caterina e Livigni Teresa convenivano avanti il pretore di Milano la S.p.a. Esselunga esponendo che rispettivamente erano state assunte da detta societa' il 16 luglio 1973, l'11 ottobre 1971, il 16 ottobre 1970 ed il 19 settembre 1972 con applicazione del C.C.N.L. dipendenti aziende commerciali, ed erano nate il 28 giugno 1955, il 10 luglio 1953 il 4 aprile 1951 ed il 17 gennaio 1954, e che in relazione a tali circostanze la societa' medesima aveva riconosciuto utili, ai fini della maturazione degli scatti triennali di anzianita', solo le anzianita' di servizio successive al 28 giugno 1976 per la prima, al 10 luglio 1974 per la seconda, al 4 aprile 1972 per la terza ed al 7 gennaio 1975 per la quarta, in conformita', per vero, a quanto previsto dal C.C.N.L. secondo il quale ai fini della maturazione degli scatti triennali l'anzianita' di servizio iniziava a decorrere dal compimento del ventunesimo anno di eta'. Rilevavano quindi che trattavasi di una previsione nulla per contrasto con i principi inderogabili dell'ordinamento ed in particolare con la norma dell'art. 37 della Costituzione. Svolti vari rilievi al riguardo e richiamati dei precedenti giurisprudenziali evidenziavano il loro diritto alla maturazione degli scatti di anzianita' con decorrenza dalla data di assunzione. Osservavano altresi' che secondo i conteggi riprodotti in calce le differenze tra quanto spettante e quanto percepito per la voce scatti sino al 30 novembre 1986 per le prime due ed al 30 giugno 1987 per le altre, ammontavano rispettivamente a L. 3.015.471, L. 1.471.972, L. 1.429.386 e L. 1.856.024. Concludevano per la declaratoria del predetto diritto con previa declaratoria di nullita' delle norme del contratto collettivo di diverso contenuto, per la condanna della societa' convenuta alla corresponsione del trattamento retributivo conforme a tale statuizione e per la condanna della medesima ai suindicati importi (ovvero quelli maggiori o minori che sarebbero risultati di giustizia) con rivalutazione, interessi, spese e sentenze munite di clausola di provvisoria esecuzione. Producevano documenti. Ritualmente costituitasi nei singoli giudizi, la Esselunga S.p.a. si opponeva alle domande attrici eccependo anzitutto e per quanto di ragione la prescrizione estintiva quinquennale, rilevando che secondo la giurisprudenza della suprema Corte la tutela costituzionale del diritto alla retribuzione non riguardava anche gli scatti di anzianita' e che quindi in materia l'autonomia collettiva non incontrava limiti di alcun genere, e precisando che in ogni caso non si vedeva come si potesse ravvisare violazione dell'art. 37 della Costituzione nella fattispecie risultando le differenze di trattamento non fra lavoratori minorenni e maggiorenni ma fra lavoratori in eta' inferiore o superiore a ventuno anni. Rilevava ancora che la clausola collettiva rispondeva ad una innegabile esigenza logica. Infine nei confronti di Amatimaggio Caterina e Livigni Teresa faceva presente di aver corrisposto l'indennita' di contingenza calcolata sulla quattordicesima mensilita' con elusione del preciso divieto del d.-l. 1ยบ febbraio 1977, n. 12, convertito con legge 31 marzo 1977, n. 91, onde si sarebbe dovuto pronunciare condanna delle predette ricorrenti alla restituzione della indennita' di contingenza a far tempo dal 1977, come da conteggi oggetto di produzione. Concludeva per il rigetto di tutte le domande avversarie anche per intervenuta prescrizione. Nei giudizi concernenti Amatimaggio Caterina e Livigno Teresa concludeva altresi' per il rigetto delle domande delle medesime in linea subordinata per compensazione con i propri crediti nonche' in via subordinata per la declaratoria dell'obbligo delle controparti e per la condanna delle medesime alla restituzione delle somme percepite a titolo di indennita' di contingenza sulla quattordicesima mensilita' a far tempo dal 1977 in poi nelle misure indicate nelle relative memorie di costituzione oltre interessi legali, sempre con rifusione integrale delle spese. Il pretore, dopo aver riunito le cause, preso atto di precisazioni delle parti sul quantum ed acquisiti vari documenti, all'udienza del 3 marzo 1988 dava ingresso alla discussione orale ed all'esito pronunciava sentenza con lettura del seguente dispositivo: "... dichiara il diritto di Adalgisa Tamburini, Rosaria Tripoli, Caterina Amatimaggio e Teresa Livigni alla maturazione degli scatti contrattuali di anzianita' con decorrenza dalla data della assunzione, condanna conseguentemente la S.p.a. Esselunga a pagare ad Adalgisa Tamburini la somma di L. 2.031.174, oltre rivalutazione e interessi dalle scadenze al saldo, a Rosaria Tripoli la somma di L. 857.716 oltre rivalutazione e interessi dalle scadenze al saldo, a Caterina Amatimaggio L. 1.352.688 oltre rivalutazione e interessi, a titolo di differenze scatti di anzianita', rispettivamente, fino al 30 novembre 1986 fino al 30 giugno 1987 e fino al 30 giugno 1987; rigetta la domanda svolta in via riconvenzionale dalla S.p.a. Esselunga nei confronti di Caterina Amatimaggio e Teresa Livigni; condanna la S.p.a. Esselunga a rimborsare alle attrici le spese di giudizio, liquidate in complessive L. 3.000.000 (1.000.000 + 700.000 + 2.200.000); dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti". Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato il 2 marzo 1989 presso la cancelleria di questo tribunale, proponeva appello la S.p.a. Esselunga denunciandone la erroneita' e rilevando anzitutto che la eccepita prescrizione non operava soltanto sulle differenze della retribuzione relativa a periodo anteriore il quinquennio precedente la notifica del ricorso (o la data di validi atti interruttivi) ma anche sullo scatto di anzianita' che andava dunque richiesto entro cinque anni dalla maturazione. Riproponeva quindi, nell'ottica del gravame, le tesi difensive di primo grado anche con riferimento alle domande riconvenzionali. Concludeva per la riforma dell'impugnata sentenza nei termini di cui in epigrafe. Le appellate, regolarmente costituitesi, contestavano il fondamento dei motivi di gravame formulati ex adverso e chiedevano al tribunale di confermare la decisione del pretore. All'udienza del 23 gennaio 1990 il tribunale richiedeva informazioni ex art. 421, secondo comma, del c.p.c. alle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo del 20 luglio 1989 ed autorizzava il disposto di note scritte. Espletati tali incombenti, la causa veniva ulteriormente discussa nella odierna udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 638/1990). 90C1195