N. 642 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 maggio 1990

                                 N. 642
     Ordinanza emessa il 16 maggio 1990 dal tribunale di Milano nel
     procedimento civile vertente tra S.p.a. Esselunga e Tamborini
                           Adalgisa ed altri
 Lavoro  (rapporto di) - Lavoratori dipendenti del settore commercio -
 Esclusione,   senza   limiti    temporali,    della    computabilita'
 dell'indennita'  di  contingenza  sulla  quattordicesima mensilita' -
 Ingiustificato  deteriore  trattamento  dei  lavoratori  del  settore
 commercio  rispetto  ai  lavoratori del settore industria per i quali
 non  e'  stata  prevista  tale  esclusione  (con   riferimento   alla
 tredicesima  mensilita') - Incidenza sul principio della retribuzione
 proporzionata e sufficiente.
 (D.L.   1  febbraio   1977,   n.   12,  art.  2,  convertito,  con
 modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91).
 (Cost., artt. 3 e 36).
(GU n.41 del 17-10-1990 )
                              IL TRIBUNALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
                           PREMESSO IN FATTO
    Con  separati  ricorsi  ex art. 414 del c.p.c., depositati i primi
 due il 27 gennaio 1987 e  gli  altri  il  9  luglio  1987,  Tamborini
 Adalgisa,  Tripoli  Rosaria,  Amatimaggio  Caterina  e Livigni Teresa
 convenivano avanti il pretore di Milano la S.p.a. Esselunga esponendo
 che  rispettivamente  erano  state  assunte  da  detta societa' il 16
 luglio 1973, l'11 ottobre 1971, il 16 ottobre 1970 ed il 19 settembre
 1972 con applicazione del C.C.N.L. dipendenti aziende commerciali, ed
 erano nate il 28 giugno 1955, il 10 luglio 1953 il 4 aprile  1951  ed
 il 17 gennaio 1954, e che in relazione a tali circostanze la societa'
 medesima aveva riconosciuto utili, ai fini  della  maturazione  degli
 scatti  triennali  di  anzianita',  solo  le  anzianita'  di servizio
 successive al 28 giugno 1976 per la prima, al 10 luglio 1974  per  la
 seconda,  al  4  aprile 1972 per la terza ed al 7 gennaio 1975 per la
 quarta, in conformita', per vero,  a  quanto  previsto  dal  C.C.N.L.
 secondo  il  quale  ai  fini della maturazione degli scatti triennali
 l'anzianita' di servizio iniziava  a  decorrere  dal  compimento  del
 ventunesimo  anno  di  eta'.  Rilevavano quindi che trattavasi di una
 previsione  nulla  per  contrasto   con   i   principi   inderogabili
 dell'ordinamento  ed  in  particolare con la norma dell'art. 37 della
 Costituzione. Svolti  vari  rilievi  al  riguardo  e  richiamati  dei
 precedenti  giurisprudenziali  evidenziavano  il  loro  diritto  alla
 maturazione degli scatti di anzianita' con decorrenza dalla  data  di
 assunzione. Osservavano altresi' che secondo i conteggi riprodotti in
 calce le differenze tra quanto spettante e quanto  percepito  per  la
 voce scatti sino al 30 novembre 1986 per le prime due ed al 30 giugno
 1987 per le altre, ammontavano rispettivamente  a  L.  3.015.471,  L.
 1.471.972,   L.   1.429.386  e  L.  1.856.024.  Concludevano  per  la
 declaratoria del predetto diritto con previa declaratoria di nullita'
 delle  norme  del  contratto  collettivo di diverso contenuto, per la
 condanna della societa' convenuta alla corresponsione del trattamento
 retributivo  conforme  a  tale  statuizione  e  per la condanna della
 medesima ai suindicati importi (ovvero quelli maggiori o  minori  che
 sarebbero risultati di giustizia) con rivalutazione, interessi, spese
 e sentenze munite di clausola di provvisoria esecuzione.  Producevano
 documenti.
    Ritualmente  costituitasi nei singoli giudizi, la Esselunga S.p.a.
 si opponeva alle domande attrici eccependo anzitutto e per quanto  di
 ragione la prescrizione estintiva quinquennale, rilevando che secondo
 la giurisprudenza della suprema Corte la  tutela  costituzionale  del
 diritto   alla  retribuzione  non  riguardava  anche  gli  scatti  di
 anzianita'  e  che  quindi  in  materia  l'autonomia  collettiva  non
 incontrava  limiti di alcun genere, e precisando che in ogni caso non
 si vedeva come si potesse ravvisare  violazione  dell'art.  37  della
 Costituzione   nella   fattispecie   risultando   le   differenze  di
 trattamento  non  fra  lavoratori  minorenni  e  maggiorenni  ma  fra
 lavoratori  in  eta'  inferiore  o superiore a ventuno anni. Rilevava
 ancora che  la  clausola  collettiva  rispondeva  ad  una  innegabile
 esigenza logica.
     Infine  nei  confronti  di  Amatimaggio Caterina e Livigni Teresa
 faceva presente  di  aver  corrisposto  l'indennita'  di  contingenza
 calcolata  sulla  quattordicesima mensilita' con elusione del preciso
 divieto del d.-l. 1ยบ febbraio 1977, n. 12, convertito  con  legge  31
 marzo  1977, n. 91, onde si sarebbe dovuto pronunciare condanna delle
 predette ricorrenti alla restituzione della indennita' di contingenza
 a  far  tempo  dal  1977,  come  da  conteggi  oggetto di produzione.
 Concludeva per il rigetto di tutte le domande  avversarie  anche  per
 intervenuta   prescrizione.   Nei   giudizi  concernenti  Amatimaggio
 Caterina e Livigno Teresa concludeva altresi' per  il  rigetto  delle
 domande  delle  medesime in linea subordinata per compensazione con i
 propri  crediti  nonche'  in  via  subordinata  per  la  declaratoria
 dell'obbligo  delle controparti e per la condanna delle medesime alla
 restituzione  delle  somme  percepite  a  titolo  di  indennita'   di
 contingenza  sulla quattordicesima mensilita' a far tempo dal 1977 in
 poi nelle misure indicate  nelle  relative  memorie  di  costituzione
 oltre interessi legali, sempre con rifusione integrale delle spese.
    Il pretore, dopo aver riunito le cause, preso atto di precisazioni
 delle parti sul quantum ed acquisiti vari documenti, all'udienza  del
 3  marzo  1988  dava  ingresso  alla  discussione  orale ed all'esito
 pronunciava sentenza  con  lettura  del  seguente  dispositivo:  "...
 dichiara  il diritto di Adalgisa Tamburini, Rosaria Tripoli, Caterina
 Amatimaggio  e  Teresa  Livigni   alla   maturazione   degli   scatti
 contrattuali   di   anzianita'   con   decorrenza  dalla  data  della
 assunzione, condanna conseguentemente la S.p.a.  Esselunga  a  pagare
 ad Adalgisa Tamburini la somma di L. 2.031.174, oltre rivalutazione e
 interessi dalle scadenze al saldo, a Rosaria Tripoli la somma  di  L.
 857.716  oltre  rivalutazione  e interessi dalle scadenze al saldo, a
 Caterina Amatimaggio L. 1.352.688 oltre rivalutazione e interessi,  a
 titolo  di  differenze scatti di anzianita', rispettivamente, fino al
 30 novembre 1986 fino al 30 giugno 1987 e fino  al  30  giugno  1987;
 rigetta  la  domanda  svolta  in  via  riconvenzionale  dalla  S.p.a.
 Esselunga nei confronti di Caterina  Amatimaggio  e  Teresa  Livigni;
 condanna  la  S.p.a.  Esselunga a rimborsare alle attrici le spese di
 giudizio, liquidate in complessive L. 3.000.000 (1.000.000 +  700.000
 +   2.200.000);   dichiara   la  presente  sentenza  provvisoriamente
 esecutiva tra le parti".
    Avverso  tale  pronuncia,  con  ricorso depositato il 2 marzo 1989
 presso la cancelleria  di  questo  tribunale,  proponeva  appello  la
 S.p.a.  Esselunga  denunciandone  la erroneita' e rilevando anzitutto
 che la eccepita prescrizione non operava  soltanto  sulle  differenze
 della  retribuzione  relativa  a  periodo  anteriore  il  quinquennio
 precedente la  notifica  del  ricorso  (o  la  data  di  validi  atti
 interruttivi)  ma  anche sullo scatto di anzianita' che andava dunque
 richiesto entro cinque anni dalla  maturazione.  Riproponeva  quindi,
 nell'ottica  del  gravame, le tesi difensive di primo grado anche con
 riferimento alle domande riconvenzionali. Concludeva per  la  riforma
 dell'impugnata sentenza nei termini di cui in epigrafe.
    Le   appellate,   regolarmente   costituitesi,   contestavano   il
 fondamento dei motivi di gravame formulati ex adverso e chiedevano al
 tribunale di confermare la decisione del pretore.
    All'udienza   del   23   gennaio   1990  il  tribunale  richiedeva
 informazioni ex art. 421, secondo comma, del c.p.c. alle associazioni
 sindacali  stipulanti  il  contratto collettivo del 20 luglio 1989 ed
 autorizzava il disposto di note scritte. Espletati  tali  incombenti,
 la causa veniva ulteriormente discussa nella odierna udienza.
                         CONSIDERATO IN DIRITTO
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 638/1990).
 90C1195