N. 434 SENTENZA 26 settembre - 10 ottobre 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Legge penale- Campionatura ed analisi di laboratorio di sostanze
 alimentari deteriorabili per le quali non e' prevista la revisione-
 Avviso per presenziare con almeno ventiquattro ore di anticipo-
 Mancata previsione- Violazione del diritto di difesa- Illegittimita'
 costituzionale.
 
 (Legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 1, secondo comma)
 
 (Cost., art. 24, secondo comma).
(GU n.41 del 17-10-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.1 della legge 30
 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262
 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27
 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della  produzione  e  della
 vendita  delle  sostanze  alimentari  e  delle bevande), promosso con
 ordinanza emessa il 7 novembre 1989 dal Pretore di Velletri - Sezione
 distaccata di Anzio, nel procedimento penale a carico di Fini Andrea,
 iscritta al n. 333 del registro ordinanze  1990  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  23, prima serie speciale,
 dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
                           Ritenuto in fatto
    1.  - Nel corso di un procedimento penale a carico di Andrea Fini,
 il Pretore  di  Velletri  -  Sezione  distaccata  di  Anzio  ha,  con
 ordinanza  del 7 novembre 1989, sollevato, in riferimento all'art. 24
 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 1 della legge
 30  aprile  1962,  n.  283, nella parte in cui non prevede che, per i
 casi  di  analisi  su  campioni  prelevati  da  sostanze   alimentari
 deteriorabili,  il laboratorio provinciale di igiene e profilassi, od
 altro  laboratorio  all'uopo  autorizzato,  dia  avviso,  con  almeno
 ventiquattro  ore  di  anticipo,  dell'inizio  delle  operazioni alle
 persone   interessate,   affinche'   queste   possano    presenziare,
 eventualmente    con   l'assistenza   di   un   consulente   tecnico,
 all'esecuzione delle operazioni stesse.
    2.  -  L'ordinanza,  ritualmente notificata e comunicata, e' stata
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  23,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1990.
    3.  -  Nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata.
    Secondo    l'Avvocatura,   dovendo   "ritenersi   irrilevante   la
 circostanza  relativa  alla  deteriorabilita'  o  meno  del  prodotto
 sottoposto  ad  analisi"  -  e,  dunque,  alla  possibilita'  o no di
 procedere in concreto ad analisi di revisione - varrebbe, nel caso di
 specie,  la eadem ratio decidendi dell'ordinanza n. 461 del 1988, con
 la quale questa Corte ha dichiarato non fondata un'identica questione
 "sull'assunto   che,   essendo  prevista  dalla  norma  impugnata  la
 procedura della revisione delle analisi da  espletarsi  nel  rispetto
 delle  garanzie  previste  dagli  artt.  390,  304-bis,  304-  ter  e
 304-quater" del codice di procedura penale del  1930,  "sono  in  tal
 modo salvaguardati i diritti della difesa".
                         Considerato in diritto
   1.  -  Chiamato  a  pronunciarsi  -  nel  corso  di un dibattimento
 instaurato prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura
 penale,    con   conseguente   applicazione   delle   norme   vigenti
 anteriormente a tale momento - su una contravvenzione  accertata  dal
 laboratorio  provinciale  di igiene e profilassi attraverso l'analisi
 di campioni prelevati da sostanze alimentari di natura  deteriorabile
 (nella  specie, panna pastorizzata) e, quindi, tali da non consentire
 alcuna revisione, il giudice a quo ritiene di  cogliere  "una  palese
 violazione   del  diritto  di  difesa,  sancito  dall'art.  24  della
 Costituzione" nella disciplina che l'art. 1  della  legge  30  aprile
 1962,  n.  283,  dedica  ai  meccanismi  di  vigilanza  relativi alla
 produzione    ed    al    commercio    delle    sostanze    destinate
 all'alimentazione.
    Piu'   precisamente,   stando  al  dispositivo  dell'ordinanza  di
 rimessione,  ad  essere  investito   dal   dubbio   di   legittimita'
 costituzionale  e'  l'art.  1,  "nella  parte in cui non prevede che,
 trattandosi di prodotti deteriorabili, per i quali non  e'  possibile
 la  revisione,  sia  dato  avviso alle persone interessate con almeno
 ventiquattro ore di anticipo della data e ora di effettuazione  delle
 analisi, onde consentirne la partecipazione alla stesse".
    2.  -  Prima  di  affrontare  il  merito  della questione, occorre
 puntualizzarne l'oggetto, dal momento che l'art.  1  della  legge  30
 aprile  1962,  n.  283, si compone di cinque commi, via via dedicati,
 secondo un iter di logica progressione,  al  prelievo  dei  campioni,
 agli  esami  ed  analisi  di  laboratorio, ai risultati eventualmente
 sfavorevoli  delle  analisi,  alla  presentazione   dell'istanza   di
 revisione,  alle  vicende di quest'ultima. Di fronte ad un succedersi
 cosi'  lineare  di  fasi,  la  mancata  previsione  dell'avviso  agli
 interessati  del  giorno e dell'ora di effettuazione dell'analisi non
 puo' essere ascritta se non al secondo comma,  concernente,  appunto,
 gli esami e le analisi dei campioni prelevati.
    Il  rinvio che, nell'ultimo periodo della motivazione, l'ordinanza
 in esame opera alla "fattispecie del  tutto  analoga"  oggetto  della
 sentenza  n.  248  del  1983  di  questa  Corte  "in tema di scarichi
 inquinanti" - rinvio da estendersi alla simmetrica decisione  n.  469
 del  1988  in  tema di scarichi riguardanti il bacino sfociante nella
 Laguna di Venezia - consente, a sua volta,  di  puntualizzare  che  a
 trovarsi   in   contrasto   con   l'art.  24,  secondo  comma,  della
 Costituzione sarebbe quella parte del secondo comma dell'art. 1 della
 legge  30 aprile 1962, n. 283, ove non si prevede che, trattandosi di
 prodotti deteriorabili, per i quali non e'  possibile  la  revisione,
 sia  dato  avviso dell'inizio delle operazioni d'analisi alle persone
 interessate affinche' queste possano presenziare,  eventualmente  con
 l'assistenza   di   un   consulente   tecnico,  all'esecuzione  delle
 operazioni stesse.
    L'ulteriore  richiamo  alle "almeno ventiquattro ore di anticipo",
 con cui, come si legge nel dispositivo dell'ordinanza di  rimessione,
 l'avviso  per  presenziare  dovrebbe essere dato, appare, invece, sin
 troppo apertamente  ispirato  alle  prescrizioni  dell'ordinanza  del
 Ministro  della  sanita'  11  ottobre  1978  sui  "Limiti  di cariche
 microbiche tollerabili in determinate sostanze alimentari e  bevande"
 -  e', infatti, l'art. 4 di essa, espressamente ricordata dal giudice
 a quo, ad  avvalersi,  in  ordine  a  ben  due  incombenti  (invitare
 l'interessato  a  comunicare il nome e il recapito di un difensore di
 fiducia; avvertire il difensore nominato  perche'  possa  presenziare
 all'esecuzione   delle   analisi),   delle   "24  ore"  come  termine
 rispettivamente ordinatorio ("entro 24 ore") e dilatorio ("con 24 ore
 di  preavviso")  -  per  poter  essere  utilizzato  da  questa  Corte
 nell'eventualita' di un accoglimento della questione in esame.  Tanto
 piu'  che, pur non menzionato dal giudice a quo, in quanto di per se'
 non immediatamente applicabile  nel  procedimento  in  corso  per  le
 anzidette  ragioni di diritto intertemporale, e' ormai l'art. 223 del
 testo delle norme di attuazione, di coordinamento e  transitorie  del
 nuovo  codice  di  procedura  penale,  testo approvato con il decreto
 legislativo 28 luglio 1989, n. 271, a porsi, data la sua collocazione
 nel   suo   titolo  II  (Norme  di  coordinamento),  quale  punto  di
 riferimento  in  tema  di  "analisi  di  campioni  e   garanzie   per
 l'interessato"  da  eseguire  "nel  corso di attivita' ispettive o di
 vigilanza previste da leggi o decreti"  speciali.  E  cio'  con  piu'
 particolare  riguardo,  per  quanto  qui  interessa,  al primo comma,
 dettato per le ipotesi in cui "si debba eseguire analisi di  campioni
 per le quali non e' prevista la revisione".
    3. - La questione cosi' circoscritta e' fondata.
    Il  rinvio  al  precedente  rappresentato  dalla  declaratoria  di
 illegittimita' contenuta nella sentenza n. 248  del  1989  di  questa
 Corte   (e   ribadita,  come  si  e'  detto,  dalla  declaratoria  di
 illegittimita' contenuta nella sentenza n. 469  del  1988),  sia  pur
 relativo  ad una fattispecie, come quella delle acque di scarico, del
 tutto agli  antipodi  rispetto  a  quella  delle  sostanze  destinate
 all'alimentazione,  risulta  pienamente  giustificato dalla comunanza
 del requisito - rapida deteriorabilita' dei campioni prelevati - che,
 tanto  nel  caso  delle acque di scarico quanto nel caso dei prodotti
 alimentari  non  suscettibili  di  conservazione,  rende   non   piu'
 ripetibile  l'analisi  sulle  cui risultanze di non corrispondenza ai
 requisiti richiesti dalla legge l'autorita' amministrativa e'  tenuta
 a redigere la denuncia da trasmettere all'autorita' giudiziaria.
    La  particolare  efficacia probatoria riconosciuta nel sistema del
 codice del 1930 alle analisi compiute dai laboratori  provinciali  di
 igiene e profilassi o da altri laboratori autorizzati, tanto da farle
 ritenere idonee a divenire fonte di convincimento del giudice penale,
 ha  dato luogo a non pochi interventi di questa Corte, proprio per la
 necessita' di verificare se a tale efficacia  probatoria  corrisponda
 un'adeguata  estrinsecazione  del  diritto di difesa, onde evitare il
 determinarsi di pregiudizi irrimediabili  senza  la  garanzia  di  un
 tempestivo contraddittorio.
    Come  la stessa ordinanza di rimessione brevemente ricorda, appare
 indispensabile distinguere a  seconda  che  sia  possibile  o  no  la
 revisione dell'analisi.
    In  ordine  alla prima eventualita', questa Corte ha ripetutamente
 ritenuto in contrasto con  il  diritto  di  difesa,  nell'ambito  del
 codice   di   procedura   penale  del  1930,  la  mancata  previsione
 "dell'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del  codice
 di  procedura  penale"  alle  operazioni di "revisione delle analisi"
 (sentenze n.149 del 1969 e n.15 del 1986; ordinanza n. 461 del  1988,
 menzionata  appunto  dal  giudice  a  quo),  ma  non anche la mancata
 previsione dell'avviso concernente l'inizio delle operazioni di prima
 analisi.
    In  ordine  alla  seconda  eventualita',  pienamente riscontrabile
 nella fattispecie qui dedotta per la materiale impossibilita' di  una
 reiterazione  dell'analisi,  questa  Corte ha avuto modo di statuire,
 proprio con i due precedenti sopra richiamati (sentenze  n.  248  del
 1983  e  n.  469  del  1988),  che il diritto di difesa deve, invece,
 ritenersi compromesso dalla mancata  previsione  di  un  avviso  che,
 informando  le  persone  interessate  dell'inizio delle operazioni di
 analisi, consenta loro di presenziare, eventualmente con l'assistenza
 di un consulente tecnico, all'esecuzione di tali operazioni.
    Del  tutto  diverso  il  quadro relativo ai momenti del prelievo e
 della campionatura. In nessun caso (v. sentenze n. 248 del  1983,  n.
 469  del 1988 e n. 330 del 1990) si e' potuto dire violato il diritto
 di difesa per la mancata previsione del  preavviso  relativo  a  tali
 operazioni,  essendo piu' che "logico che l'Autorita' amministrativa,
 cui compete il diritto di effettuare i  campionamenti...,  non  abbia
 l'obbligo   di  preavvisare...  circa  il  momento  in  cui  verranno
 effettuate le operazioni di prelievo, per evitare che possano  essere
 apportate  modifiche...,  e di conseguenza fatte sparire le tracce di
 ogni irregolarita'". Quanto al diritto del titolare dell'esercizio (o
 di  un  suo  rappresentante)  di  presenziare  al  prelievo  ed  alla
 campionatura, e' stato appena chiarito (sentenza n. 330 del 1990) che
 una   tale   presenza,   lungi  dall'essere  esclusa,  inerisce  alla
 fisionomia stessa dell'istituto, caratterizzato  com'e'  dall'accesso
 dell'autorita' amministrativa in luoghi di pertinenza altrui.
    4.  -  Poiche'  la  norma  qui  denunciata riguarda esclusivamente
 l'esecuzione delle operazioni di  prima  (ed  unica)  analisi,  senza
 alcun   riferimento   alle  fasi  precedenti  del  prelievo  e  della
 campionatura,  se  ne  impone  la  declaratoria  di   illegittimita':
 infatti,  la  mancata  previsione  dell'avviso  circa  l'inizio delle
 operazioni di analisi alle persone interessate, non  garantendo  loro
 la  possibilita'  di  presenziare all'unica analisi possibile, fa si'
 che l'utilizzabilita' delle  risultanze  dell'analisi  da  parte  del
 giudice  in  mancanza  di  tale avviso violi il diritto di difesa nel
 procedimento penale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  secondo
 comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283  (Modifica  degli  articoli
 242,  243,  247,  250  e  262  del testo unico delle leggi sanitarie,
 approvato con regio decreto  27  luglio  1934,  n.  1265:  disciplina
 igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
 delle bevande), nella parte in cui non prevede che,  per  i  casi  di
 analisi  su  campioni prelevati da sostanze alimentari deteriorabili,
 il  laboratorio  provinciale  di  igiene  e  profilassi,   od   altro
 laboratorio   all'uopo  autorizzato,  dia  avviso  dell'inizio  delle
 operazioni  alle  persone  interessate,  affinche'   queste   possano
 presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico,
 all'esecuzione delle operazioni stesse.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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