N. 436 SENTENZA 26 settembre - 10 ottobre 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Nuovo codice - Incidente probatorio Richiesta del
 p.m. - Notifica al difensore dell'indagato Mancata previsione -
 Ineludibilita' della notifica al difensore da ritenersi ricompreso
 tra i destinatari della notificazione Non fondatezza.
 
 (C.P.P., artt. 393, 395 e 396).
 
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.41 del 17-10-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 393, 395 e 396
 del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza  emessa  il  9  febbraio  1990  dal Giudice per le
 indagini preliminari presso il Tribunale di  Pavia  nel  procedimento
 penale  a  carico  di  Nicotra  Maximiliano,  iscritta  al n. 201 del
 registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1990;
      2)  ordinanza  emessa  il  13  febbraio  1990 dal Giudice per le
 indagini preliminari presso il Tribunale  di  Roma  nel  procedimento
 penale  a  carico  di Refice Roberto, iscritta al n. 210 del registro
 ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 26 giugno 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Prima  di assumere, su richiesta del pubblico ministero, un
 mezzo di prova nelle forme previste dagli artt. 392  e  seguenti  del
 codice  di  procedura  penale, il Giudice per le indagini preliminari
 presso il Tribunale di Pavia, con ordinanza del 9 febbraio  1990,  ha
 sollevato questione di legittimita', in riferimento all'art. 24 della
 Costituzione, dell'art. 395  dello  stesso  codice,  "in  quanto  non
 prevede   che  la  richiesta  del  P.M.  di  procedere  ad  incidente
 probatorio sia notificata anche al difensore della persona sottoposta
 alle indagini".
    Rileva  il  giudice  a quo che, costituendo l'incidente probatorio
 un'"anticipazione" del dibattimento, in quanto destinato  "a  formare
 una  prova  in senso pieno con le modalita' proprie" di tale fase, il
 diritto di difesa deve essere effettivo e commisurato  all'"ampiezza"
 riconosciuta  a tale diritto nel dibattimento, un riconoscimento che,
 invece, non risulta assicurato dalla norma denunciata.
    In  particolare,  se  alla  persona sottoposta alle indagini viene
 attribuito il "diritto (o facolta')" sia di  opporsi  alla  richiesta
 del  pubblico  ministero sia di formulare osservazioni o istanze dopo
 la notifica della richiesta, l'esercizio effettivo di  tale  "diritto
 (o  facolta')" presuppone necessariamente l'intervento del difensore,
 trattandosi di "attivita' di natura tecnica, realizzazione tipica del
 diritto  di  difesa,  che,  neppure  in questa fase incidentale, puo'
 dirsi effettivo, se limitato  alla  mera  presenza  o  partecipazione
 all'assunzione della prova".
    L'avviso  ex art. 395 del codice di procedura penale e' funzionale
 proprio all'esercizio di quel "diritto (o facolta')". Dalla  notifica
 della  richiesta  decorre,  infatti,  "un  termine  a  difesa  la cui
 conoscenza e  la  cui  funzione  e'  normalmente  ignota  al  singolo
 interessato,  che,  personalmente,  non e' in grado di organizzare la
 propria difesa", con la conseguenza che il ristretto termine previsto
 per  la  persona  sottoposta  alle  indagini  dall'art. 396 (due soli
 giorni) non puo'  certo  essere  sufficiente  ai  fini  della  difesa
 tecnica,  per  giunta  non piu' consentita successivamente, stante il
 disposto dell'art. 401, quarto comma, del codice di procedura penale.
   L'ordinanza,   ritualmente   notificata   e  comunicata,  e'  stata
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n.  18,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1990.
    E'   intervenuto   il   Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   Generale   dello   Stato,
 chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
    Si  osserva  nell'atto  d'intervento  che  non  vi  sarebbe alcuna
 compromissione della difesa  tecnica,  potendo  il  difensore  essere
 tempestivamente  avvisato  dalla  persona assistita nel pur ristretto
 tempo imposto dall'urgenza che caratterizza la procedura in esame.
    Senza  contare  che,  nel momento di proposizione della richiesta,
 non sempre vi e' un difensore e che, se la richiesta  viene  proposta
 da  una parte privata, "non sempre sono conoscibili i difensori delle
 altre parti".
    In   conclusione,  le  esigenze  della  difesa  tecnica  risultano
 soddisfatte attraverso  la  notifica  della  richiesta  alla  persona
 dell'interessato  e la conseguente presa di contatto di tale soggetto
 con il suo difensore, abilitato, in forza dell'art. 99, primo  comma,
 a  presentare  deduzioni sull'ammissibilita' e sulla fondatezza della
 richiesta, a norma dell'articolo 396.
    2.  -  Con  ordinanza emessa il 13 febbraio 1990 il Giudice per le
 indagini preliminari presso il Tribunale di  Roma  ha  sollevato,  in
 riferimento  agli  articoli  3  e 24 della Costituzione, questione di
 legittimita' "del combinato disposto degli artt. 393, 395 e 396"  del
 codice  di  procedura  penale, "nella parte in cui non si prevede che
 tra i soggetti destinatari della notifica  dell'incidente  probatorio
 vi  sia anche il difensore della persona nei confronti della quale si
 procede per i fatti oggetto di prova".
    Premesso  che  il  nuovo  legislatore  ha attribuito all'incidente
 probatorio il valore di "unica sedes provae nel corso delle  indagini
 preliminari",  rileva  il giudice a quo come l'art. 395 del codice di
 procedura  penale,  non  comprendendo  il  difensore  della   persona
 sottoposta   alle  indagini  tra  i  soggetti  cui  la  richiesta  di
 assunzione anticipata della prova deve essere  notificata,  determini
 "una  notevole limitazione e compressione" del diritto del difensore:
 tenuto conto del brevissimo termine (due giorni dalla notifica  della
 richiesta)  stabilito  per presentare deduzioni sull'ammissibilita' e
 sulla fondatezza della richiesta, con  conseguente  violazione  anche
 del  "principio  di  pari  dignita'  tra  accusa e difesa", pure esso
 stabilito dall'art. 24 della Costituzione.
    Una  parita'  compromessa  per  il  fatto  che, mentre il pubblico
 ministero e' in condizione di venire a conoscenza della richiesta  di
 incidente   probatorio   presentata  dalla  persona  sottoposta  alle
 indagini, il difensore di tale persona puo' venire a conoscenza della
 richiesta  proveniente  dal pubblico ministero "soltanto quando detto
 strumento processuale e' stato gia' ammesso  o  trovasi  in  fase  di
 esecuzione".
    L'ordinanza,   ritualmente   notificata  e  comunicata,  e'  stata
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  19,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1990.
    Anche   in  questo  giudizio  e'  intervenuto  il  Presidente  del
 Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Con la prima delle due ordinanze in epigrafe il Giudice per
 le indagini preliminari presso il Tribunale  di  Pavia  dubita  della
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  395  del codice di procedura
 penale, "in quanto non prevede che la richiesta del P.M. di procedere
 ad  incidente  probatorio  sia  notificata  anche  al difensore della
 persona sottoposta alle indagini"; con la seconda il Giudice  per  le
 indagini preliminari presso il Tribunale di Roma mette in discussione
 la legittimita' costituzionale del  combinato  disposto  degli  artt.
 393,  395  e  396  dello  stesso  codice,  "nella parte in cui non si
 prevede che tra i soggetti destinatari della notifica  dell'incidente
 probatorio  ci  sia  anche  il  difensore della persona nei confronti
 della quale si procede per i fatti oggetto della prova".
    Data  la  parziale  coincidenza  della  normativa  rispettivamente
 denunciata - nel primo caso in riferimento al  solo  art.  24  e  nel
 secondo  in  riferimento  anche all'art. 3 della Costituzione, sempre
 lamentando il sacrificio che la difesa tecnica e, quindi, la  parita'
 tra accusa e difesa verrebbero a subire per la mancata inclusione del
 difensore della persona sottoposta alle indagini  preliminari  tra  i
 destinatari   della   notificazione   della  richiesta  di  incidente
 probatorio proposta dal pubblico ministero  -  i  due  giudizi  vanno
 riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.
    2.  -  In  base  al  disposto dell'art.395 del codice di procedura
 penale, espressamente intitolato alla "Presentazione e  notificazione
 della  richiesta"  di incidente probatorio, la richiesta proposta dal
 pubblico ministero deve  essere  notificata  "alle  persone  indicate
 nell'articolo  393  comma  1  lettera  b)",  cioe'  alle "persone nei
 confronti delle quali si procede per i fatti  oggetto  della  prova",
 formula,   a   sua   volta,  sicuramente  indicativa  della  "persona
 sottoposta alle indagini", cui fanno riferimento,  fra  l'altro,  gli
 artt. 393, secondo comma, e 396, primo e secondo comma.
    Nessun  dubbio  che  un'interpretazione  dell'art. 395, attenta al
 solo tenore delle espressioni usate - tanto piu'  nel  raffronto  con
 l'art.398, il cui terzo comma richiede al giudice di notificare "alla
 persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori"
 l'avviso   del   giorno,   luogo   ed   ora  fissati  per  "procedere
 all'incidente probatorio" - porta alla conclusione che la  precedente
 notifica  della  richiesta  di incidente probatorio non ha tra i suoi
 destinatari alcun difensore.
    Ma  la  circostanza  che  "le persone nei confronti delle quali si
 procede per i fatti oggetto della prova", richiamate dall'art. 395 in
 forza  del  rinvio  all'"articolo 393 comma 1 lettera b)", coincidano
 con le persone sottoposte alle indagini non puo' non far prendere  in
 considerazione  altri,  non  meno  determinanti,  aspetti  di  ordine
 sistematico.
    3.  -  Anzitutto, occorre tener conto della sicura operativita' in
 materia dell'art. 61, il  quale  prevede  l'estensione  alla  persona
 sottoposta  alle  indagini  preliminari  dei diritti e delle garanzie
 dell'imputato e, salvo che sia diversamente stabilito, di ogni  altra
 disposizione  relativa  all'imputato.  Analogamente  deve  dirsi  per
 l'operativita' dell'art. 99, primo comma,  il  quale,  a  sua  volta,
 estende   al  difensore,  sia  esso  dell'imputato  o  della  persona
 sottoposta alle indagini preliminari, "le facolta' e i diritti che la
 legge  riconosce  all'imputato,  a  meno  che  essi  siano  riservati
 personalmente a quest'ultimo".
    E'  pur  vero che, con il parlare di facolta' e diritti, l'art. 99
 non puo' essere  utilizzato  a  vantaggio  del  difensore  quando  la
 situazione  giuridica  soggettiva  di  cui  e'  riconosciuto titolare
 l'imputato non si concretizzi, come nel caso di una notificazione  da
 ricevere,  in  un ruolo processuale attivo: gia' di per se', infatti,
 l'abbinamento "facolta' e diritti" nel contesto del primo comma evoca
 l'idea  di  attivita',  del resto esplicitata subito dopo nel dettato
 del secondo comma ("atto compiuto"). Non meno vero e', peraltro,  che
 la  notificazione  della  richiesta  di  incidente probatorio risulta
 finalizzata  a  consentire  alle  parti  di   "presentare   deduzioni
 sull'ammissibilita'  e  sulla  fondatezza della richiesta, depositare
 cose, produrre documenti nonche' indicare  altri  fatti  che  debbono
 costituire  oggetto  della  prova  e altre persone interessate" (art.
 396,  primo  comma),  attivita'  che  sottendono  tutte  un  adeguato
 esercizio della difesa tecnica.
    Proprio  il  fatto  che  i  congegni attraverso cui si articola la
 disciplina dell'incidente probatorio operino, per  ovvie  ragioni  di
 necessaria  speditezza,  in  spazi  strettissimi  ("due  giorni dalla
 notificazione della richiesta" e' il termine tassativamente enunciato
 nell'art.   396)   comporta  come  ineludibile  la  notificazione  al
 difensore, non potendosi ammettere che il  legislatore  abbia  voluto
 addossare  alla persona sottoposta alle indagini l'onere di informare
 il proprio difensore entro quello stesso, tanto breve, lasso di tempo
 disponibile per le attivita' difensive in questione.
    A  dimostrare  l'imprescindibilita'  dell'informativa al difensore
 contribuisce  il  disposto  dell'art.   401,   quarto   comma,   che,
 precludendo  "la trattazione e la pronuncia di nuovi provvedimenti su
 questioni  relative  all'ammissibilita'  e  alla   fondatezza   della
 richiesta"   durante   l'udienza   per   l'assunzione   della  prova,
 impedirebbe alla difesa tecnica di  recuperare  successivamente  alla
 scadenza    dei    due    giorni    quanto   non   potuto   espletare
 nell'immediatezza.
    Del resto, e' il secondo comma dello stesso art. 393 ad imporre al
 pubblico ministero di indicare nella richiesta da lui proposta "anche
 i  difensori  delle  persone  interessate a norma del comma 1 lettera
 b)",  con  una  prescrizione   che,   riferendosi   ad   un   momento
 necessariamente anteriore alla fase descritta dall'art. 396, non puo'
 non dirsi finalizzata a rendere partecipe di tale fase  il  difensore
 della  persona  sottoposta  alle  indagini,  proprio per consentirgli
 l'esercizio di quanto previsto nel detto articolo.
    4. - Cosi' coordinato con gli artt. 61 e 99, il richiamo dell'art.
 395 all'art. 393 viene ad assumere una piu' precisa fisionomia,  che,
 tenendo  nel  debito  conto la funzione assegnata alla notifica della
 richiesta di incidente probatorio, permette di considerare ricompreso
 fra  i  destinatari  di  tale  notificazione anche il difensore della
 persona sottoposta alle indagini preliminari.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni
 di legittimita' costituzionale degli artt. 393, 395 e 396 del  codice
 di  procedura  penale,  sollevate,  in  riferimento agli artt. 3 e 24
 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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