N. 441 ORDINANZA 26 settembre - 10 ottobre 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Ingegneri ed architetti Conservazione dell'iscrizione agli albi professionali - Pensioni - Riduzione di un terzo - Supplemento di pensione - Riduzione in percentuale - Questione gia' decisa con declaratoria di illegittimita' costituzionale (sentenza n. 99/1990) - Manifesta inammissibilita'. (Legge 3 gennaio 1981, n. 6, art. 2, quinto e settimo comma). (Cost., artt. 2, 3 e 38).(GU n.41 del 17-10-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 7, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 ("Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti") promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1990 dal Pretore di Cagliari nel procedimento civile vertente tra Nurchi Carlo e la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti, iscritta al n. 354 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990; Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dall'ing. Carlo Nurchi contro la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti, il Pretore di Cagliari con ordinanza del 2 febbraio 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6, il quale prevede la riduzione di un terzo della pensione di vecchiaia quando il titolare conservi l'iscrizione all'albo professionale, nonche' dell'art. 2, settimo comma, della stessa legge "nella parte in cui dispone che il supplemento della pensione spettante a coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano per almeno cinque anni l'esercizio della professione e' pari, per ognuno di tali anni, alla meta' delle percentuali di cui al primo e al quinto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento, anziche' alle percentuali intere"; Considerato che la questione e' gia' stata decisa da questa Corte con la sentenza 2 marzo 1990, n. 99, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della prima norma in toto e della seconda in parte qua; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, quinto e settimo comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 ("Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti") - gia' dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla sentenza n. 99 del 1990 -, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, dal pretore di Cagliari con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: MENGONI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C1208