N. 456 SENTENZA 26 settembre - 16 ottobre 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza - Crisi nel settore della industria
 siderurgica - Dipendenti in c.i.g. - Prepensionamenti Personale
 dimissionario - Mancata previsione - Legislazione congiunturale
 speciale straordinaria e temporanea Discrezionalita' legislativa -
 Non fondatezza.
 
 (Legge 31 maggio 1984, n. 193, art. 1, secondo comma).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.42 del 24-10-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 1, secondo
 comma,  della  legge  31  maggio  1984,  n.  193   (Misure   per   la
 razionalizzazione  del settore siderurgico e di intervento della GEPI
 S.p.a.), promosso con ordinanza emessa il 17 gennaio 1990 dal Pretore
 di  Torino  nel  procedimento  civile  vertente  tra Santo Giovanni e
 l'I.N.P.S.,  iscritta  al  n.  264  del  registro  ordinanze  1990  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 21, prima
 serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di costituzione di Santo Giovanni nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 10 luglio 1990 il Giudice relatore
 Vincenzo Caianiello;
    Udito  l'Avvocato  dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del
 Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  - Nel corso di un processo avente ad oggetto il riconoscimento
 del diritto al pensionamento anticipato, previsto dalla  legislazione
 di  sostegno  per  le  aziende  in  crisi,  il Pretore di Torino, con
 ordinanza in data 17  gennaio  1990,  ha  sollevato,  in  riferimento
 all'art.    3   della   Costituzione,   questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 1, secondo  comma,  della  legge  31  maggio
 1984, n. 193.
    La  norma  e' censurata, nella parte in cui attribuisce il diritto
 al prepensionamento soltanto quando - fra il 1Πgennaio  1981  ed  il
 momento  di entrata in vigore della legge - il rapporto di lavoro sia
 cessato in seguito a licenziamento  per  riduzione  del  personale  o
 cessazione  dell'impresa  e  non  anche  quando  sia  venuto meno per
 dimissioni volontarie rassegnate  durante  il  trattamento  di  Cassa
 integrazione guadagni.
    In  base  alla disposizione impugnata, il diritto al pensionamento
 anticipato  sorgerebbe  al  verificarsi  di  due  diverse  situazioni
 temporalmente cadenzate: nella prima, che riguarderebbe le estinzioni
 del rapporto di lavoro avvenute dopo la data  di  entrata  in  vigore
 della  legge  e in costanza del trattamento di Cassa integrazione, le
 modalita'  di  estinzione  (licenziamento  collettivo,  licenziamento
 individuale,   dimissione)  risulterebbero  del  tutto  indifferenti,
 mentre nella seconda, riguardante le cessazioni del rapporto avvenute
 fra  il  1Π gennaio  1981  ed  il momento di entrata in vigore della
 legge, avrebbero rilievo soltanto le  ipotesi  di  licenziamento  per
 riduzione del personale o cessazione dell'impresa.
   Poiche'  la  posizione  di  coloro  che  sono  stati licenziati per
 ragioni oggettive appare del tutto omogenea rispetto  alla  posizione
 di  coloro che si sono dimessi "in un contesto di crisi aziendale" ed
 in seguito ad un periodo di Cassa  integrazione,  il  giudice  a  quo
 ritiene irrazionale ed ingiustificata la previsione, in riferimento a
 tali  ipotesi,  di  due  diversi  termini  temporali   cui   ancorare
 l'insorgenza del diritto al prepensionamento.
    2.  -  Si  e'  costituita la parte privata che, aderendo alla tesi
 sostenuta   nell'ordinanza    di    rimessione,    ha    sottolineato
 l'irrazionalita' della distinzione temporale operata dal legislatore,
 dal momento che il pensionamento anticipato costituisce una forma  di
 cessazione  del  rapporto  dovuta a cause eccezionali e connessa allo
 stato di crisi in cui si viene a trovare l'impresa.
    3.  -  L'Avvocatura  generale dello Stato e' intervenuta rilevando
 anzitutto che, accanto alla situazione di coloro che, a decorrere dal
 1Π gennaio 1981, sono stati licenziati per riduzione del personale o
 per cessazione dell'impresa,  la  norma  impugnata  prevede  soltanto
 l'ipotesi di coloro che, al momento di entrata in vigore della legge,
 "fruiscano del trattamento straordinario di  integrazione  salariale"
 siano,  cioe',  ancora  in  costanza  di  rapporto  e non gia' - come
 sostiene il giudice a quo - di coloro il cui rapporto si sia  estinto
 per qualsiasi motivo o per dimissioni.
    Peraltro,  la  situazione del lavoratore dimissionario non sarebbe
 per nulla omogenea a quella di chi si e' visto troncare  il  rapporto
 di  lavoro per licenziamento dovuto alle condizioni dell'impresa, non
 potendosi in alcun modo considerare le dimissioni del cassa-integrato
 come una semplice anticipazione dell'inevitabile licenziamento.
    Osserva  infine  l'interveniente  che,  comunque,  come piu' volte
 rilevato da  questa  Corte,  il  decorso  del  tempo  costituisce  un
 ragionevole motivo di differenziazione normativa.
                         Considerato in diritto
    1.  - E' stata sollevata questione di legittimita' costituzionale,
 in riferimento all'art. 3 della Costituzione,  dell'art.  1,  secondo
 comma,  della  legge  31  maggio  1984, n. 193, che aveva concesso ai
 lavoratori  dipendenti  delle  aziende  del  settore  siderurgico  il
 beneficio  del  prepensionamento quando, fra il 1Πgennaio 1981 ed il
 momento di entrata in vigore della legge, il rapporto di lavoro fosse
 cessato  in  seguito  a  licenziamento  per riduzione del personale o
 cessazione dell'impresa.
    Si  sostiene  dal  giudice  a  quo  che  la  disposizione  sarebbe
 ingiustificatamente discriminatoria nei confronti dei dipendenti  che
 nello stesso periodo si erano dimessi mentre fruivano del trattamento
 di Cassa  integrazione  quadagni,  cioe'  in  un  contesto  di  crisi
 aziendale,  tanto  piu'  che  la  stessa disposizione impugnata aveva
 concesso il beneficio del prepensionamento a coloro che,  al  momento
 di  entrata  in  vigore  della  legge,  erano assistiti dalla Cassa e
 avessero  presentato  entro  novanta  giorni  domanda  di  dimissioni
 volontarie.
    2. - La questione non e' fondata.
    La   disposizione   impugnata  fa  parte  di  quella  legislazione
 congiunturale che di volta in volta e' intervenuta  per  alleviare  i
 disagi  dei  lavoratori  dipendenti dalle industrie in crisi, tenendo
 conto  della  concreta  situazione  del  settore  che  si   intendeva
 sostenere.  Trattasi  percio'  di  disposizioni  aventi  carattere di
 specialita' e temporaneita' perche' riguardanti casi ben  individuati
 e  precise  categorie  di lavoratori, che il legislatore, nel proprio
 discrezionale  apprezzamento,  ha  ritenuto  di  fare  oggetto  delle
 speciali provvidenze di volta in volta adottate.
    Il carattere speciale della disposizione impugnata esclude percio'
 di poter, al di la' della discrezionale valutazione del  legislatore,
 assimilare  alle categorie espressamente previste, altre categorie di
 lavoratori,  la  cui  situazione,  seppure  apparentemente   analoga,
 presenta elementi diversi da quelli ai quali il legislatore ha voluto
 attribuire rilevanza.
    Assimilare  l'ipotesi di dimissioni volontarie - che comportano la
 rinuncia al trattamento di  integrazione  salariale  e  al  posto  di
 lavoro,  la  cui  stabilita'  non e' inevitabilmente pregiudicata dal
 periodo  di  Cassa  integrazione  -  all'ipotesi  di  estinzione  del
 rapporto che si subisce, seppure nell'ambito del medesimo contesto di
 crisi aziendale, per un fatto oggettivamente inevitabile, e'  compito
 che,   sopprattutto   in   sede   di   normativa   speciale,  rientra
 nell'esclusiva discrezionalita' del legislatore.
    Ne'  le dimissioni che il lavoratore in Cassa integrazione avrebbe
 dovuto rassegnare presentando la domanda di pensionamento  anticipato
 entro  novanta  giorni  dall'entrata in vigore della legge possono in
 qualche modo far ritenere  che  la  norma  impugnata  abbia  comunque
 attribuito  una  certa  rilevanza  all'ipotesi  di  cui si lamenta la
 mancata previsione. E' di tutta evidenza,  infatti,  che,  in  questo
 caso,  in  relazione al momento della sua entrata in vigore, la legge
 ha voluto considerare soltanto  coloro  che  si  trovavano  in  Cassa
 integrazione concedendo loro novanta giorni per presentare la domanda
 di prepensionamento:  che  poi  entro  tale  termine  ci  si  potesse
 dimettere  volontariamente  o si potesse invece essere licenziati per
 le  condizioni  oggettive  dell'impresa  e'  circostanza  che   nella
 valutazione operata dal legislatore non riveste alcun peso.
    Ne',  d'altra  parte,  la  situazione  di  chi si trovava in Cassa
 integrazione al  momento  di  entrata  in  vigore  della  legge  puo'
 ritenersi  equiparabile alla situazione di chi, alla stessa data, non
 vi si trovava piu' avendola  fatta  cessare  volontariamente  con  le
 dimissioni.  Difatti,  specie  quando, come nell'ipotesi in esame, si
 sia in  presenza  di  provvidenze  straordinarie,  quali  quelle  del
 beneficio  del  prepensionamento  -  che  solo  al legislatore spetta
 stabilire quando debba essere concesso e chi debba riguardare - trova
 piena  applicazione  il  principio, sempre affermato da questa Corte,
 secondo cui il trascorrere  del  tempo  costituisce  un  giustificato
 motivo di differenziazione normativa (vedi, da ultimo ordd. nn. 177 e
 272 del 1990) salvo  che,  rispetto  alle  situazioni  concrete,  non
 risulti palesemente irragionevole.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 1, comma secondo,  della  legge  31  maggio  1984,  n.  193
 (Misure   per   la   razionalizzazione   del  settore  siderurgico  e
 d'intervento della GEPI S.p.a.), sollevata, in riferimento all'art. 3
 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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