N. 471 SENTENZA 9 - 22 ottobre 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Salute- Accertamento tecnico od ispezione giudiziale sulla propria
 persona- Divieto- Ammissibilita' di atti di accertamento preventivo
 finalizzato all'esercizio dell'onus probandi nel rispetto di
 modalita' compatibili con la dignita' della figura umana-
 Illegittimita' costituzionale.
 
 (C.P.C., art. 696, primo comma)
 
 (Cost., art. 24, primo e secondo comma).
(GU n.43 del 31-10-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.
 Ugo   SPAGNOLI,   prof.   Francesco  Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof.  Luigi  MENGONI,  prof.
 Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 696, primo
 comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza  emessa
 il  13 marzo 1990 dal Presidente del Tribunale di Catania sul ricorso
 proposto da Emmanuele Caterina contro la S.a.s. Casa di cura  "Russo"
 della  "Mater  Dei"  di G. Nesi & C., iscritta al n. 352 del registro
 ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
                            Ritenuto in fatto
    1.  - Nel corso di un procedimento in cui la ricorrente, che aveva
 subito un intervento chirurgico, affermava di aver patito gravi danni
 fisici   in  conseguenza  della  colposa  condotta  dei  sanitari  e,
 prospettando un'eventuale azione risarcitoria, chiedeva  accertamento
 tecnico  sul  proprio stato di salute, il Presidente del Tribunale di
 Catania,  con  ordinanza  del  13  marzo  1990,  ha   sollevato,   in
 riferimento  all'art.  24, primo e secondo comma, della Costituzione,
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 696, primo  comma,
 del  codice  di  procedura civile, nella parte in cui non prevede che
 l'accertamento tecnico e  l'ispezione  giudiziale  possano  avere  ad
 oggetto la persona.
    Il  giudice  a quo auspica un mutamento della giurisprudenza della
 Corte  costituzionale,  rispetto  alla  sentenza  n.  18  del   1986,
 osservando   come   non  sia  contestabile  il  diritto  del  singolo
 all'accertamento immediato  -  e  comunque  da  realizzare  prima  di
 sottoporsi  ad ulteriori cure - delle proprie condizioni di salute al
 fine di disporre di una prova nella futura azione risarcitoria.
    2.  -  E'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che  ha  concluso  per  la
 declaratoria   di   inammissibilita',   in   ragione   della   natura
 manipolativa  della   richiesta   decisione   ovvero   di   manifesta
 infondatezza   della   questione   sulla  base  delle  considerazioni
 contenute nella sentenza n. 18 del 1986.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Il  Tribunale  di  Catania, con ordinanza del 13 marzo 1990
 (R.O. n. 352/1990),  solleva,  in  relazione  all'art.  24,  primo  e
 secondo   comma,   della   Costituzione,  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 696, primo comma, del  codice  di  procedura
 civile,  ove non consente accertamenti tecnici o ispezione giudiziale
 sulla persona umana.
    2.  -  A  confutazione  della tesi dell'Avvocatura dello Stato, si
 rileva che non sussiste analogia tra il caso di specie  e  quello  su
 cui  fu  sollevata  questione  di  legittimita'  costituzionale dello
 stesso art.  696,  primo  comma,  del  codice  di  procedura  civile,
 dichiarata inammissibile da questa Corte con sentenza n. 18 del 1986.
    Trattavasi  allora  di  richiesta da parte del datore di lavoro di
 accertamento  tecnico  preventivo   delle   condizioni   fisiche   di
 dipendenti  e tale peculiarita' del fatto giustificava l'avviso della
 Corte che la persona umana e il  corpo  che  non  ne  e'  avulso  non
 possono essere oggetto di provvedimenti cautelari alla stessa stregua
 di beni economici.
    E  comunque  la  ratio  decidendi  ai  fini di quella pronuncia di
 inammissibilita'   fu   il   difetto   di   rilevanza   da    mancata
 identificazione  nelle  ordinanze  del  giudice a quo del "bene della
 vita" che l'accertamento preventivo avrebbe dovuto preservare.
    Nei  limiti  descritti  va  dunque  letta  la portata della citata
 sentenza.
    Nel presente giudizio invece la parte privata, che assume di avere
 subito danno  fisico  a  seguito  di  intervento  chirurgico,  chiede
 accertamento  tecnico preventivo sulla propria persona per poter dare
 sostegno alla pretesa risarcitoria.
    Se  tale diritto del soggetto all'accertamento di un proprio stato
 fisico, ai fini della corretta ed utile realizzazione  della  domanda
 di  risarcimento,  fosse  misconosciuto,  ne  deriverebbe limitazione
 all'esercizio dell'onus probandi tale da ledere il diritto di  azione
 di cui all'art. 24, primo comma, della Costituzione.
    3.   -   Questa   valutazione   e'  altresi'  adeguata  al  valore
 costituzionale della  inviolabilita'  della  persona  costruito,  nel
 precetto  di  cui  all'art. 13, primo comma, della Costituzione, come
 "liberta'", nella quale e' postulata la  sfera  di  esplicazione  del
 potere della persona di disporre del proprio corpo.
    La  previsione  di  atti  coercitivi di ispezione personale di cui
 all'art. 13, secondo comma, della Costituzione, eseguibili  solo  per
 provvedimento  motivato  dell'autorita' giudiziaria e nei soli casi e
 modi  previsti  dalla  legge,  non  esclude  a   fortiori   atti   di
 accertamento  preventivo, volontariamente richiesti dalla persona sul
 proprio corpo nell'ambito di un procedimento civile.
    Tale   precetto   costituzionale,   proprio  perche'  pone  limiti
 all'esecuzione di misure concernenti l'ispezione personale,  consente
 la  praticabilita' della via giurisdizionale per l'ammissione di atti
 di  istruzione,  anche  preventiva,  aventi  ad  oggetto  la  propria
 persona,  beninteso  sempre nel rispetto di modalita' compatibili con
 la dignita' della  figura  umana,  come  richiamato  in  Costituzione
 all'art. 32, secondo comma.
    4.  -  Deve  pertanto  dichiararsi l'illegittimita' costituzionale
 della disposizione impugnata nella parte in cui non  consente  ad  un
 soggetto  di  ottenere  che  sia  disposto  accertamento  tecnico  od
 ispezione giudiziale sulla propria persona.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  696, primo
 comma, del codice  di  procedura  civile,  nella  parte  in  cui  non
 consente  di  disporre  accertamento  tecnico  o ispezione giudiziale
 sulla persona dell'istante.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.
                          Il Presidente: CONSO
                         Il redattore: CASAVOLA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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