N. 474 ORDINANZA 9 - 22 ottobre 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego pubblico - Universita' - Personale non docente dirigenziale e
 direttivo del ruolo ad esurimento - Trattamento economico
 differenziato tra docenti e non docenti - Non equiparabilita' delle
 due categorie di personale - Non invocabilita' del principio della
 parita' retributiva - Funzioni  diversificate - Manifesta
 infondatezza.
 
 (D.-L. 10 maggio 1986, n. 154, art. 1, convertito, con modificazioni,
 nella legge 11 luglio 1986,  n. 341).
 
 (Cost., artt. 3 e 36).
(GU n.43 del 31-10-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro  FERRI,  prof.  Luigi
 MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel    giudizio   di   legittimita'   costituzionale   dell'art.   1,
 decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154 (Disposizioni urgenti in materia
 di  trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie
 ad essi equiparate) convertito, con  modificazioni,  nella  legge  11
 luglio 1986, n. 341, promosso con ordinanza emessa il 17 gennaio 1990
 dal T.A.R. dell'Umbria sul ricorso  proposto  da  Saetta  Carmelo  ed
 altri  contro  il  Ministero  della  Pubblica  Istruzione  ed  altro,
 iscritta al n. 255 del registro ordinanze  1990  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  21, prima serie speciale,
 dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento di costituzione di Saetta Carmelo ed
 altri nonche' l'atto di intervento del Presidente del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da alcuni dirigenti
 superiori, primi dirigenti e funzionari del ruolo ad esaurimento  del
 personale  amministrativo  non  docente dell'Universita' di Perugia e
 dell'Universita' per stranieri di  Perugia,  per  l'accertamento  del
 loro  diritto  a percepire un trattamento economico adeguato a quello
 dei docenti universitari a tempo pieno inquadrati nella ultima classe
 di  stipendio, il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, con
 ordinanza del 17 gennaio 1990, ha sollevato questioni di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  1 del decreto-legge 10 maggio 1986 n. 154,
 convertito con modificazioni nella legge 11 luglio 1986, n.  341,  in
 riferimento  agli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui
 determina un trattamento economico differenziato tra  docenti  e  non
 docenti;
      che il giudice a quo ha rilevato che tale differenza retributiva
 si porrebbe  in  contrasto  con  il  criterio  della  equivalenza  di
 trattamento  economico  tra le due categorie di personale, desumibile
 dai principi affermati nella sentenza  n.  219  del  1975  di  questa
 Corte, che, nel dichiarare la illegittimita' costituzionale di talune
 norme nella parte in cui non estendevano ai  professori  universitari
 il   trattamento   retributivo  allora  stabilito  per  il  personale
 amministrativo dei ruoli della dirigenza, considero' espressamente la
 "linea  di  tendenza"  della legislazione alla equiparazione, ai fini
 economici,  delle  due  categorie  che  negli  anni  si  era   venuta
 consolidando;
      che  si  sono  costituite in giudizio le parti private, aderendo
 alle considerazioni espresse nell'ordinanza di  rinvio  e  precisando
 che  il  principio  di  equiparazione  tra  il  trattamento economico
 apicale dei professori universitari (comprensivo  anche  dell'assegno
 aggiuntivo   previsto  per  l'impegno  universitario  a  tempo  pieno
 dall'art. 39 del d.P.R. n. 382 del 1980  e  successive  modifiche)  e
 quello  dei  dirigenti statali - equiparazione che necessariamente si
 riflette in misura percentuale anche nelle qualifiche  inferiori,  in
 quanto  agganciate  a  quelle  apicali - sarebbe stato ribadito, dopo
 l'intervento della Corte costituzionale, dall'art. 12,  primo  comma,
 lett.  o)  della  legge delega 21 febbraio 1980, n. 28, dall'art. 36,
 ottavo comma, del decreto delegato 11 luglio 1980, n. 382 e dall'art.
 72, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei Ministri,
 eccependo in primo luogo la irrilevanza delle  proposte  questioni  e
 chiedendone  nel  merito  il  rigetto in quanto infondate, poiche' il
 riconoscimento   dell'assegno   aggiuntivo   ai    soli    professori
 universitari  a  tempo  pieno  -  causa,  appunto,  della  denunciata
 differenza retributiva - corrisponde ad una razionale e insindacabile
 scelta  discrezionale  del  legislatore,  si'  che non puo' ritenersi
 violato ne' il  principio  di  uguaglianza  ne'  il  principio  della
 proporzionalita'   della  retribuzione  per  il  solo  fatto  che  un
 vantaggio  accordato  ad  una  categoria  non  sia  esteso  ad  altra
 categoria ben differenziata.
    Considerato che in via preliminare l'eccezione di inammissibilita'
 per irrilevanza delle questioni - formulata dalla difesa dello  Stato
 sotto  il  profilo che il principio perequativo addotto dal giudice a
 quo, operando solamente tra i docenti universitari e i  dirigenti  in
 posizione apicale, non potrebbe comunque essere invocato da personale
 dirigenziale e direttivo di qualifica inferiore a quella di dirigente
 generale  di  livello  A,  quali  sono  i  ricorrenti  -  deve essere
 disattesa, poiche' essa prospetta un profilo che attiene proprio alla
 fondatezza  della  questioni  proposte,  che consistono appunto nello
 stabilire se l'asserito collegamento tra  i  trattamenti  retributivi
 delle  qualifiche  apicali  debba  avere  positivi  riflessi  per  le
 qualifiche inferiori;
      che,  nel  merito,  le  questioni di legittimita' costituzionale
 sono state sollevate nel presupposto che dai principi affermati nella
 sent.  n.  219  del  1975  di  questa  Corte  dovrebbe  trarsi,  come
 conseguenza logica e necessitata, la  conclusione  per  la  quale  la
 equiparazione  retributiva,  in  quella  sede dichiarata, dei docenti
 delle Universita' ai piu' alti funzionari delle Amministrazioni dello
 Stato  imporrebbe  che i trattamenti economici delle due categorie di
 personale pubblico debbano nel tempo mantenersi ad un eguale livello;
      che  a  tale riguardo deve essere innanzi tutto sottolineato che
 nella ricordata sentenza n. 219 del 1975 si affermo' l'esigenza  che,
 fino  a  quando  non  si  fosse  provveduto  ad  emanare  un'apposita
 normativa che regolasse ex  professo  il  trattamento  economico  dei
 professori   universitari,   questo   dovesse  continuare  ad  essere
 agganciato a quello del personale amministrativo dello Stato, cui era
 in precedenza uniformato, e non viceversa;
      che, in ogni caso, va ricordato che, dopo la citata sentenza che
 ha comunque riconosciuto  "la  discrezionalita'  del  legislatore  di
 differenziare  il trattamento economico di categorie prima egualmente
 retribuite", sia pur a seguito di un "nuovo giudizio di valore" sulla
 permanenza  della  evidenziata  linea  di tendenza all'equiparazione,
 ricavabile dalla legislazione vigente, e quindi sul  presupposto  del
 superamento delle premesse che avevano giustificato l'affermazione di
 quel principio - questa Corte, nella successiva sentenza n. 1019  del
 1988,  ha  ulteriormente  precisato che il "nuovo giudizio di valore"
 era appunto intervenuto con la legge n. 28 del  1980,  di  delega  al
 Governo  per  il  riordinamento della docenza universitaria, e con il
 d.P.R. n. 382 del 1980 attuativo della  delega,  essendosi  con  tali
 interventi   normativi   operata  "una  completa  trasformazione  del
 precedente  assetto  dei  ruoli  dei  docenti  con   una   disciplina
 innovativa"   che   ha  riguardato  diversi  profili  e  che  ha,  in
 particolare,  introdotto  "un  assetto  retributivo  a   regime   dei
 professori  universitari  ormai del tutto autonomo e diversificato da
 quello dei dirigenti dello Stato";
      che,  pertanto,  per  le  considerazioni svolte, deve escludersi
 l'asserito  contrasto  della  norma  impugnata  con  l'art.  3  della
 Costituzione,  non  essendo comunque equiparabili le due categorie di
 personale, e con l'art. 36 della Costituzione, non potendosi invocare
 il  principio  della  parita'  retributiva  in  presenza  di funzioni
 diversificate.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita'
 costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 10 maggio 1986,  n.  154
 (Disposizioni   urgenti  in  materia  di  trattamento  economico  dei
 dirigenti  dello  Stato  e  delle  categorie  ad   essi   equiparate)
 convertito,  con  modificazioni,  nella  legge 11 luglio 1986, n. 341
 sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 della  Costituzione,  dal
 Tribunale   amministrativo   regionale  dell'Umbria  con  l'ordinanza
 indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CAIANIELLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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