N. 478 ORDINANZA 9 - 22 ottobre 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale- Nuovo codice- Giudizio abbreviato- Dissenso
 immotivato del p.m.- Impossibilita' di valutazione da parte del
 giudice- Norma non direttamente applicabile nel giudizio a quo-
 Richiamo alla declaratoria di illegittimita' costituzionale (sentenza
 n. 183/1990)- Manifesta inammissibilita'
 
 (C.P.P., artt. 452, secondo comma, 438 e 439).
 
 (Cost., artt. 3, 24, 25, 101, 102, 107, ultimo comma, 108, secondo
 comma, 111 e 112).
(GU n.43 del 31-10-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.
 Ugo   SPAGNOLI,   prof.   Francesco  Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof.  Luigi  MENGONI,  prof.
 Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  degli  artt. 438, 439 e 452, secondo
 comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza  emessa
 il  25  gennaio  1990 dal Pretore di Milano nel procedimento penale a
 carico  di  Fornito  Salvatore,  iscritta  al  n.  382  del  registro
 ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il  Pretore di Milano, con ordinanza del 25 gennaio
 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24,  25,  101,  102,
 107,  ultimo comma, 108, secondo comma, 111 e 112 della Costituzione,
 questione di legittimita' degli artt. 438, 439 e 452  del  codice  di
 procedura penale, "nella parte in cui subordinano la celebrazione del
 giudizio abbreviato all'assenso del P.M., senza possibilita', per  il
 giudice, di valutare ed eventualmente non tenere in considerazione il
 dissenso del P.M.";
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato,  riportandosi  integralmente all'atto di intervento depositato
 in relazione  alla  "del  tutto  identica"  questione  sollevata  dal
 Giudice  per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rieti con
 ordinanza del 3 gennaio 1990 (R.O. n. 145 del 1990);
    Considerato  che,  risultando  l'ordinanza  in  esame  pronunciata
 nell'ambito di un giudizio direttissimo - rito in ordine al quale "il
 ruolo  esplicato  dal  pubblico  ministero  forma oggetto di autonoma
 previsione da parte dell'art.  452,  secondo  comma"  del  codice  di
 procedura  penale - la denuncia concernente gli artt. 438 e 439 dello
 stesso codice si rivela inammissibile, non trattandosi di  norme  che
 possano  ricevere applicazione nel giudizio a quo (v. sentenza n. 183
 del 1990; ordinanza n. 252 del 1990);
      e  che  questa Corte, con l'appena ricordata sentenza n. 183 del
 1990, ha dichiarato l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  452,
 secondo comma, del codice di procedura penale, proprio nella parte in
 cui non prevede che il pubblico ministero, quando non  consente  alla
 richiesta  di  trasformazione  del  giudizio direttissimo in giudizio
 abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte
 in  cui  non  prevede che il giudice, quando, a giudizio direttissimo
 concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico  ministero,
 possa   applicare  all'imputato  la  riduzione  di  pena  contemplata
 dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del  codice
 di  procedura  penale, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo
 con sentenza n. 183 del 1990, nella parte in cui non prevede  che  il
 pubblico   ministero,   quando   non   consente   alla  richiesta  di
 trasformazione del  giudizio  direttissimo  in  giudizio  abbreviato,
 debba  enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non
 prevede che il giudice,  quando,  a  dibattimento  concluso,  ritiene
 ingiustificato  il  dissenso  del pubblico ministero, possa applicare
 all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442,  secondo
 comma, dello stesso codice, questione sollevata dal Pretore di Milano
 con l'ordinanza in epigrafe.
    Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  della  questione  di
 legittimita' degli artt. 438 e 439 del codice  di  procedura  penale,
 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 102, 107, ultimo
 comma, 108, secondo comma, 111 e 112 della Costituzione, dal  Pretore
 di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.
                    Il Presidente e redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C1245