N. 478 ORDINANZA 9 - 22 ottobre 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale- Nuovo codice- Giudizio abbreviato- Dissenso immotivato del p.m.- Impossibilita' di valutazione da parte del giudice- Norma non direttamente applicabile nel giudizio a quo- Richiamo alla declaratoria di illegittimita' costituzionale (sentenza n. 183/1990)- Manifesta inammissibilita' (C.P.P., artt. 452, secondo comma, 438 e 439). (Cost., artt. 3, 24, 25, 101, 102, 107, ultimo comma, 108, secondo comma, 111 e 112).(GU n.43 del 31-10-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' degli artt. 438, 439 e 452, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 1990 dal Pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Fornito Salvatore, iscritta al n. 382 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Pretore di Milano, con ordinanza del 25 gennaio 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 102, 107, ultimo comma, 108, secondo comma, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimita' degli artt. 438, 439 e 452 del codice di procedura penale, "nella parte in cui subordinano la celebrazione del giudizio abbreviato all'assenso del P.M., senza possibilita', per il giudice, di valutare ed eventualmente non tenere in considerazione il dissenso del P.M."; e che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, riportandosi integralmente all'atto di intervento depositato in relazione alla "del tutto identica" questione sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rieti con ordinanza del 3 gennaio 1990 (R.O. n. 145 del 1990); Considerato che, risultando l'ordinanza in esame pronunciata nell'ambito di un giudizio direttissimo - rito in ordine al quale "il ruolo esplicato dal pubblico ministero forma oggetto di autonoma previsione da parte dell'art. 452, secondo comma" del codice di procedura penale - la denuncia concernente gli artt. 438 e 439 dello stesso codice si rivela inammissibile, non trattandosi di norme che possano ricevere applicazione nel giudizio a quo (v. sentenza n. 183 del 1990; ordinanza n. 252 del 1990); e che questa Corte, con l'appena ricordata sentenza n. 183 del 1990, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, proprio nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a giudizio direttissimo concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 183 del 1990, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice, questione sollevata dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe. Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' degli artt. 438 e 439 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 102, 107, ultimo comma, 108, secondo comma, 111 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990. Il Presidente e redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C1245