N. 483 ORDINANZA 9 - 22 ottobre 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Commercio - Autorizzazioni all'esercizio - Disciplina differenziata per il rilascio - Adozione o meno del piano di commercio e sviluppo - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza. (D.-L. 1 ottobre 1982, n. 697, art. 8, secondo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 887). (Cost., artt. 3, 27 e 97).(GU n.43 del 31-10-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma secondo, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale, nel testo sostituito dalla legge di conversione 29 novembre 1982, n. 887, promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1989 dal T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Diana Roberto contro il comune di Sacile ed altra, iscritta al n. 369 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Aldo Corasaniti; Ritenuto che nel ricorso promosso da Diana Roberto nei confronti del comune di Sacile, avverso il diniego di rilascio di autorizzazione ad attivare un esercizio commerciale, il T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza emessa il 30 novembre 1989, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 27 e 97 della Costituzione, dell'art. 8, secondo comma, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, nel testo sostituito dalla legge di conversione 29 novembre 1982, n. 887, il quale dispone la sospensione del rilascio di autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi commerciali per i comuni di oltre 5000 abitanti sprovvisti del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, ed alla cui stregua e' stato adottato il provvedimento di diniego oggetto di impugnativa; che, ad avviso del giudice a quo, la questione appare non manifestamente infondata, in quanto la disposizione censurata: a) si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, poiche' crea una ingiustificata disparita' di trattamento fra i cittadini dei comuni con oltre 5000 abitanti che si sono dotati del piano di commercio e quelli dei rimanenti comuni con meno di 5000 abitanti che cio' non hanno fatto; b) fa ricadere sul cittadino incolpevole le conseguenze dell'inerzia delle amministrazioni comunali nell'adottare il piano di commercio, cosi' confliggendo con il principio della personalita' della responsabilita', che l'art. 27 della Costituzione stabilisce espressamente per la responsabilita' penale, e che l'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 estende alla responsabilita' amministrativa; c) contrasta con il princi'pio di buon andamento dell'amministrazione, fissato dall'art. 97 della Costituzione, in quanto fa ricadere su altri le conseguenze della sua inosservanza; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha contestato la fondatezza della questione; Considerato, quanto alla dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione, che la previsione di una disciplina differenziata, in relazione all'avvenuta adozione o no del piano per lo sviluppo e l'adeguamento della rete commerciale non e' ingiustificata, ne' se riferita alla diversa consistenza demografica dei Comuni (con piu' o meno di 5000 abitanti), attesa, per questa parte, la ragionevolezza di una distinzione fondata su realta' socio-economiche diverse, ne' se riferita alla mancata adozione del piano da parte di Comuni con eguale consistenza demografica (con 5000 o piu' abitanti), attesa, per questa seconda parte, la ragionevolezza di una distinzione fra situazioni nelle quali una pianificazione e' garanzia di ordine e di non arbitrarieta' nel rilascio delle autorizzazioni, e situazioni nelle quali mancherebbe la detta garanzia; che non pertinente e' il richiamo all'art. 27, primo comma, della Costituzione, poiche' il giudizio a quo concerneva esclusivamente la legittimita' o meno del diniego di autorizzazione, sicche' una responsabilita' del ricorrente - da collegare ad una eventuale attivazione dell'esercizio nonostante la carenza di autorizzazione - e' da ritenere meramente ipotetica; senza dire che, comunque, tale eventuale illecita attivazione sarebbe pur sempre riferibile ad una condotta personale del soggetto sfornito di autorizzazione; che nessun contrasto e' infine ravvisabile con l'art. 97 della Costituzione, poiche', al contrario, la disposizione impugnata appare finalizzata proprio ad assicurare il buon andamento dell'amministrazione, condizionando il rilascio di nuove autorizzazioni alla preventiva adozione di un piano, predisposto, come gia' osservato, al fine di assicurare ordine e di evitare arbitri nel rilascio stesso; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 27 e 97 della Costituzione, dell'art. 8, secondo comma, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 887, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: CORASANITI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C1250