N. 485 ORDINANZA 9 - 22 ottobre 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imposte in genere- Elusione fiscale- Trattamento sanzionatorio
 penale- Sanatoria in materia di Irpef, Iva e tasse sulle concessioni
 governative - Richiamo all'ordinanza n. 275/1990 e alla sentenza n.
 369/1988 - Norma non riconducibile agli ambiti propri dell'amnistia -
 Manifesta infondatezza.
 
 (D.-L. 2 marzo 1989, n. 69, art. 14, convertito, con modificazioni,
 nella legge 27 aprile 1989, n. 154).
 
 (Cost., art. 79).
(GU n.43 del 31-10-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.
 Ugo   SPAGNOLI,   prof.   Francesco  Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof.  Luigi  MENGONI,  prof.
 Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel   giudizio   di   legittimita'   costituzionale  dell'art.14  del
 decreto-legge 2 marzo 1989, n.69 (Disposizioni urgenti in materia  di
 imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche e versamento di acconto
 delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del  reddito  e
 dell'IVA,  nuovi  termini per la presentazione delle dichiarazioni da
 parte  di  determinate  categorie  di  contribuenti,   sanatoria   di
 irregolarita'  formali  e  di  minori  infrazioni,  ampliamento degli
 imponibili e contenimento  delle  elusioni,  nonche'  in  materia  di
 aliquote  IVA  e  di tasse sulle concessioni governative), convertito
 con legge 27 aprile 1989, n.154, promosso con ordinanza emessa  il  2
 aprile  1990  dal  giudice  per  le  indagini  preliminari  presso il
 Tribunale di Verbania nel procedimento penale a  carico  di  Taglioni
 Luigi,  iscritta  al  n.387  del registro ordinanze 1990 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.25, prima serie speciale,
 dell'anno 1990.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino.
    Ritenuto  che con ordinanza emessa il 2 aprile 1990 il giudice per
 le  indagini  preliminari  presso  il  Tribunale  di   Verbania   nel
 procedimento penale a carico di Taglioni Luigi ha sollevato questione
 incidentale   di   legittimita'   costituzionale   dell'art.14    del
 decreto-legge  2 marzo 1989, n.69 (Disposizioni urgenti in materia di
 imposta sul reddito delle persone fisiche  e  versamento  di  acconto
 delle  imposte  sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e
 dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle  dichiarazioni  da
 parte   di   determinate  categorie  di  contribuenti,  sanatoria  di
 irregolarita' formali  e  di  minori  infrazioni,  ampliamento  degli
 imponibili  e  contenimento  delle  elusioni,  nonche'  in materia di
 aliquote IVA e di tasse  sulle  concessioni  governative)  convertito
 nella  legge  27  aprile  1989,  n.154, in quanto prevede un'amnistia
 decisa dal legislatore al di fuori della procedura di cui  all'art.79
 della Costituzione;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,  che  ha
 concluso per l'infondatezza della questione.
    Considerato   che   la   sollevata   questione   di   legittimita'
 costituzionale  va  dichiarata   manifestamente   infondata   essendo
 prospettata  sotto  argomenti,  profili  e  parametri  gia'  presi in
 considerazione da questa Corte con l'ordinanza n.257  del  1990,  ove
 infatti si e' affermato che "la norma, consentendo al contribuente la
 scelta  di  effettuare  o  meno   una   dichiarazione   idonea   alla
 regolarizzazione,   non   e'   riconducibile   agli   ambiti   propri
 dell'amnistia (cfr. sentenza n.369 del 1988)".
    Visti  gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87
 e 9, secondo comma, delle norme integrative  per  i  giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art.14  del  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.69
 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone
 fisiche  e  versamento  di  acconto  delle   imposte   sui   redditi,
 determinazione  forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per
 la  presentazione  delle  dichiarazioni  da  parte   di   determinate
 categorie  di  contribuenti,  sanatoria di irregolarita' formali e di
 minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento  delle
 elusioni,  nonche'  in  materia  di  aliquote  IVA  e  di tasse sulle
 concessioni governative)  convertito  nella  legge  27  aprile  1989,
 n.154,   con   modificazioni,   in   riferimento   all'art.79   della
 Costituzione, sollevata  dal  giudice  per  le  indagini  preliminari
 presso il Tribunale di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.
                          Il Presidente: CONSO
                        Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C1252