N. 485 ORDINANZA 9 - 22 ottobre 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte in genere- Elusione fiscale- Trattamento sanzionatorio penale- Sanatoria in materia di Irpef, Iva e tasse sulle concessioni governative - Richiamo all'ordinanza n. 275/1990 e alla sentenza n. 369/1988 - Norma non riconducibile agli ambiti propri dell'amnistia - Manifesta infondatezza. (D.-L. 2 marzo 1989, n. 69, art. 14, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154). (Cost., art. 79).(GU n.43 del 31-10-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative), convertito con legge 27 aprile 1989, n.154, promosso con ordinanza emessa il 2 aprile 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verbania nel procedimento penale a carico di Taglioni Luigi, iscritta al n.387 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.25, prima serie speciale, dell'anno 1990. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino. Ritenuto che con ordinanza emessa il 2 aprile 1990 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verbania nel procedimento penale a carico di Taglioni Luigi ha sollevato questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art.14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative) convertito nella legge 27 aprile 1989, n.154, in quanto prevede un'amnistia decisa dal legislatore al di fuori della procedura di cui all'art.79 della Costituzione; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione. Considerato che la sollevata questione di legittimita' costituzionale va dichiarata manifestamente infondata essendo prospettata sotto argomenti, profili e parametri gia' presi in considerazione da questa Corte con l'ordinanza n.257 del 1990, ove infatti si e' affermato che "la norma, consentendo al contribuente la scelta di effettuare o meno una dichiarazione idonea alla regolarizzazione, non e' riconducibile agli ambiti propri dell'amnistia (cfr. sentenza n.369 del 1988)". Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative) convertito nella legge 27 aprile 1989, n.154, con modificazioni, in riferimento all'art.79 della Costituzione, sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verbania con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C1252