N. 488 ORDINANZA 9 - 22 ottobre 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego pubblico - Docenti supplenti annuali della scuola secondaria
 ed artistica abilitati non di ruolo - Immissione nei ruoli - Mancata
 previsione -  Jus superveniens: d.-l. 3 maggio 1988, n. 140,
 convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n. 246 -
 Necessita' di riesame della rilevanza della questione - Restituzione
 degli atti al giudice  a quo.
 
 (Legge 20 maggio 1982, n. 270, artt. 34 e 57)
 
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.43 del 31-10-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.
 Ugo   SPAGNOLI,   prof.   Francesco  Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof.  Luigi  MENGONI,  prof.
 Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 34 e 57 della
 legge  20  maggio  1982,  n.  270  (Revisione  della  disciplina  del
 reclutamento  del personale docente della scuola materna, elementare,
 secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di
 misure  idonee  ad evitare la formazione di precariato e sistemazione
 del personale precario esistente), promosso con ordinanza  emessa  il
 30  novembre 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio
 sul ricorso proposto da Romei Paride ed  altri  contro  il  Ministero
 della  pubblica istruzione, iscritta al n. 393 del registro ordinanze
 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  26,
 prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Udito  nella  camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 novembre 1987 (pervenuta a
 questa Corte il 5 giugno 1990) il Tribunale amministrativo  regionale
 per  il  Lazio  ha  sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 34
 e  57  della  legge  20  maggio  1982, n. 270, nella parte in cui non
 prevedono l'immissione in ruolo degli  insegnanti  abilitati  non  di
 ruolo  della  scuola  secondaria  ed artistica, titolari di supplenza
 annuale disposta dal Provveditore agli studi  per  l'anno  scolastico
 1981-1982;
      che,  secondo  il  giudice  a quo, da tale omissione deriverebbe
 disparita' di trattamento tra i docenti in questione e gli insegnanti
 incaricati per l'anno 1980-1981;
    Considerato  che,  nel frattempo, con decreto-legge 3 maggio 1988,
 n. 140, convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988,  n.
 246, gli insegnanti elementari e i docenti della scuola secondaria ed
 artistica in servizio nell'anno scolastico  1981-1982  con  supplenza
 annuale  conferita  dal Provveditore agli studi sono stati immessi in
 ruolo con decorrenza 10 settembre 1982;
      che  spetta  al  giudice  a quo accertare se, alla stregua della
 normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante,
 come questa Corte ha gia' avuto occasione di affermare nelle analoghe
 questioni di cui alle ordinanze n. 1120 del 1988 e n. 98 del 1989;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina  la  restituzione  degli  atti  al  Tribunale amministrativo
 regionale per il Lazio.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.
                          Il Presidente: CONSO
                         Il redattore: CASAVOLA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C1255