N. 489 ORDINANZA 9 - 22 ottobre 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Nuovo codice - G.I.P. - Applicazione di sanzioni
 sostitutive per i reati commessi anteriormente all'entrata in vigore
 del nuovo codice - Esclusione - Inesatta individuazione da parte del
 giudice  a quo delle disposizioni da  censurare - Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (C.P.P., art. 444).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.43 del 31-10-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.
 Ugo   SPAGNOLI,   prof.   Francesco  Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof.  Luigi  MENGONI,  prof.
 Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 444 del codice
 di procedura penale in relazione all'art. 53 della legge 24  novembre
 1981,  n.  689  (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza
 emessa il 22 marzo 1990 dal G.I.P.  presso il  Tribunale  di  Venezia
 nel procedimento penale a carico di Doria Luigi ed altro, iscritta al
 n. 347 del  registro  ordinanze  1990  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  24, prima serie speciale, dell'anno
 1990;
    Udito  nella  Camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
 relatore Enzo Cheli;
    Ritenuto  che,  nel  procedimento  penale a carico di Luigi Doria,
 imputato del reato di cui all'art. 610 del codice penale, commesso il
 21 dicembre 1986 in danno di Cinzio Colombo e dello stesso Doria e di
 Natalino Vianello, imputati entrambi del reato di cui agli artt. 110,
 610  cpv.  del  codice penale, commesso sempre il 21 dicembre 1986 in
 danno di Sergio Dall'Oro, il  Giudice  per  le  indagini  preliminari
 presso  il  Tribunale di Venezia, con ordinanza del 22 marzo 1990, ha
 sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  444  del codice di procedura
 penale nella parte in cui  non  consente  di  applicare  le  sanzioni
 sostitutive  di cui all'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
 nei procedimenti relativi a reati commessi anteriormente alla data di
 entrata  in vigore del nuovo codice di procedura penale e rientranti,
 all'epoca della loro consumazione, nella competenza del tribunale  ma
 successivamente  divenuti,  ai  sensi dell'art. 7 del nuovo codice di
 procedura penale, di competenza pretorile;
      che,  nella  sua  ordinanza,  il  giudice remittente espone che,
 all'udienza preliminare del 28 febbraio  1990,  gli  imputati  ed  il
 pubblico  ministero,  nel chiedere l'applicazione, ai sensi dell'art.
 444 del codice di procedura penale, delle  pene  di  500.000  per  il
 Vianello e di 750.000 per il Doria quali sanzioni sostitutive di pene
 detentive rispettivamente di venti e  trenta  giorni  di  reclusione,
 hanno  eccepito  l'illegittimita'  costituzionale del citato art. 444
 del codice di procedura penale ove esso sia interpretato  come  norma
 che  esclude la possibilita' di richiedere l'applicazione di sanzioni
 sostitutive per quei reati che, al momento della consumazione,  erano
 di  competenza  del tribunale e che, in base al nuovo codice di rito,
 sono divenuti di competenza del pretore;
      che,   ad   avviso   del  giudice  a  quo,  la  possibilita'  di
 accoglimento della richiesta di applicazione di sanzioni  sostitutive
 deve  essere verificata alla stregua della legge 24 novembre 1981, n.
 689, ed in particolare  in  base  all'art.  54  di  detta  legge  che
 delimita  il  campo  di  operativita'  delle pene sostitutive ai soli
 reati di competenza del pretore anche se in concreto giudicati da  un
 diverso giudice;
      che  il delitto di violenza privata, per il quale si procede nel
 giudizio a quo, rientrava nella competenza del tribunale  secondo  il
 codice  di  procedura  penale  del  1930  ed  appartiene  invece alla
 competenza del pretore  in  base  all'art.  7  del  nuovo  codice  di
 procedura;
      che,  in  virtu' dell'art. 259 del decreto legislativo 28 luglio
 1989, n. 271, il nuovo criterio di competenza e' applicabile solo  ai
 reati commessi successivamente al 24 ottobre 1989, data di entrata in
 vigore del nuovo codice di procedura penale;
      che  - secondo il giudice remittente - tale situazione normativa
 determina una ingiustificata disparita' di trattamento per situazioni
 uguali,  in  quanto  "ove delitti ora di competenza del pretore siano
 consumati dopo il  24  ottobre  1989,  sara'  possibile  e  legittimo
 ricorrere  al  rito  speciale  di  cui  all'art.  444  del  codice di
 procedura penale anche per una delle pene sostitutive della legge  n.
 689  del  1981,  mentre,  ove uno di tali delitti sia stato consumato
 prima di quella data, tale ricorso non sara' consentito";
      che   dinanzi  alla  Corte  e'  intervenuto  il  Presidente  del
 Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 Generale  dello  Stato,  chiedendo  che  la  questione sia dichiarata
 infondata;
    Considerato che, secondo il giudice remittente, la norma impugnata
 darebbe vita ad una  ingiustificata  disparita'  di  trattamento  fra
 identici   reati   consumati   in   momenti   diversi,   determinando
 l'inapplicabilita' delle sanzioni sostitutive di cui  alla  legge  24
 novembre  1981,  n.  689,  nei procedimenti relativi a reati commessi
 anteriormente al 24 ottobre 1989 (data di entrata in vigore del nuovo
 codice  di  procedura  penale)  e  rientranti,  al momento della loro
 consumazione,  nella  competenza  del  tribunale  ma  successivamente
 attribuiti  alla  competenza del pretore dall'art. 7 del nuovo codice
 di procedura penale;
      che  -  contrariamente  a  quanto  assume  il giudice a quo - il
 lamentato impedimento all'applicazione di  sanzioni  sostitutive  non
 deriva  dall'art.  444  del  codice  di  procedura  penale  che,  nel
 disciplinare l'istituto dell'applicazione  della  pena  su  richiesta
 delle  parti,  non  opera  distinzioni  tra  reati  di competenza del
 pretore e  reati  di  competenza  del  tribunale  ne'  traccia  alcun
 discrimine  temporale  con riguardo al momento della consumazione del
 reato;
      che,   invece,   le   differenze   di   trattamento  evidenziate
 nell'ordinanza di  rinvio  traggono  origine  dall'ampliamento  della
 sfera  di  applicabilita' delle sanzioni sostitutive conseguente alla
 modifica della competenza  penale  del  pretore  (combinato  disposto
 dell'art.  54  della  legge  n.  689 del 1981 e dell'art. 7 del nuovo
 codice di procedura penale) e dalla disciplina dettata dall'art. 259,
 primo  comma, del decreto legislativo n. 271 del 1989 secondo cui "ai
 fini  della  determinazione  della   competenza   per   materia"   le
 disposizioni  del nuovo codice di procedura penale "si applicano solo
 per i reati commessi successivamente alla data di entrata  in  vigore
 dello stesso";
     che  l'inesatta  individuazione  da parte del giudice a quo delle
 disposizioni  su  cui   indirizzare   la   prospettata   censura   di
 illegittimita'   costituzionale  esime  questa  Corte  dal  formulare
 ulteriori considerazioni relative al decorso del tempo come  elemento
 di ragionevole differenziazione delle situazioni giuridiche;
      che   pertanto   la   questione   va  dichiarata  manifestamente
 inammissibile;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
 e 9, secondo comma, delle Norme integrative  per  i  giudizi  davanti
 alla Corte Costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 444  del  codice  di  procedura
 penale  sollevata,  in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
 Giudice per le indagini preliminari presso il  Tribunale  di  Venezia
 con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.
                          Il Presidente: CONSO
                          Il redattore: CHELI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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