N. 491 ORDINANZA 9 - 22 ottobre 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza - Dipendenti statali - Indennita' integrativa
 speciale - Esclusione anche dalla base di calcolo contributiva oltre
 che da quella della buonuscita - Richiamo a precedenti statuizioni
 della Corte (ordinanze nn. 143, 189 e 306  del 1990) - Rinnovo al
 legislatore dell'invito ad una rivisitazione organica della materia
 del trattamento di fine rapporto del pubblico impiego - Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.43 del 31-10-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.
 Ugo   SPAGNOLI,   prof.   Francesco  Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof.  Luigi  MENGONI,  prof.
 Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 3 e 38 del
 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico  delle
 norme  sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili
 e militari dello Stato), promossi con le seguenti ordinanze:
    1)   ordinanza   emessa   il   18   ottobre   1989  dal  Tribunale
 amministrativo regionale per la Campania sul ricorso proposto da Olga
 Del  Corno'  contro  l'E.N.P.A.S.,  iscritta  al  n. 375 del registro
 ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    2)   ordinanza   emessa   il   12   febbraio  1990  dal  Tribunale
 amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da  Nicola
 Antonio  Palazzo contro l'E.N.P.A.S. ed altro, iscritta al n. 414 del
 registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe (R.O. nn. 375 e
 414  del  1990)  e'  stata  sollevata   questione   di   legittimita'
 costituzionale,  in  riferimento all'art. 3 della Costituzione, degli
 artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui
 escludono l'indennita' integrativa speciale sia dalla base di calcolo
 dell'indennita' di buonuscita dei dipendenti statali, sia dalla  base
 di calcolo contributiva;
      che, secondo i giudici remittenti, tale esclusione darebbe luogo
 ad un trattamento discriminatorio rispetto a quello  previsto  per  i
 dipendenti  degli  enti locali dall'art. 3 della legge 7 luglio 1980,
 n.  299,  il  quale  ha  incluso,  per  tale  categoria  di  pubblici
 dipendenti,  l'indennita'  integrativa speciale nella base di calcolo
 contributiva-retributiva dell'indennita' premio di fine servizio;
      che  detta  differenza  di  trattamento, in relazione alla quale
 nella sentenza n. 220 del 1988  di  questa  Corte  si  era  auspicato
 l'intervento del legislatore, non sarebbe piu' giustificabile dopo le
 sentenze n. 763 e n. 821 del 1988, in materia d'indennita' premio  di
 fine  servizio,  relative  ai  requisiti per il conseguimento di tale
 indennita', ormai assimilati a quelli previsti per la  corresponsione
 dell'indennita' di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S.;
    Considerato che le predette decisioni n. 763 e n. 821 del 1988 non
 fanno   alcun   riferimento   alla   computabilita'   dell'indennita'
 integrativa speciale nel trattamento di fine rapporto;
      che,  quindi,  non apportano alcun elemento nuovo in relazione a
 quanto gia' ritenuto da questa Corte con la sentenza n. 220 del 1988,
 con  la quale e' stata dichiarata l'inammissibilita' di una questione
 analoga  a  quelle  in  esame,  essendo  rimessa  al  legislatore  la
 valutazione    dell'opportunita'    del   mantenimento   di   sistemi
 differenziati  nell'ambito  del  pubblico   impiego,   ovvero   della
 predisposizione di misure occorrenti per superare le differenziazioni
 esistenti, auspicandosi peraltro adeguati interventi  normativi  tesi
 all'omogeneizzazione  dei  sistemi, attraverso una revisione organica
 delle rispettive discipline;
      che,  successivamente  alla  sentenza  n.  220  del  1988  e con
 esplicito riferimento ad essa, e' stata presentata  alla  Camera  dei
 deputati  una  proposta  di  legge  in  tal  senso e, come risulta da
 dichiarazione allegata all'accordo intercompartimentale  ex  art.  12
 della  legge  quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93 per il
 triennio 1988-90,  il  Governo,  in  adesione  alla  richiesta  delle
 Confederazioni sindacali, ha convenuto sull'esigenza di eliminare "le
 sperequazioni  esistenti  nel  pubblico   impiego   in   materia   di
 trattamento  di fine rapporto", impegnandosi a presentare un "disegno
 di legge per disciplinare la materia del trattamento di fine rapporto
 in modo uniforme per tutti i pubblici dipendenti";
      che  in  tale  direzione  il  Governo  si  e' mosso anche con il
 decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413  (convertito  nella  legge  28
 febbraio 1990, n. 37), col quale, a decorrere dall'1 gennaio 1989, e'
 stata estesa anche al  personale  della  magistratura,  ai  dirigenti
 civili  dello  Stato  e  agli altri dipendenti pubblici che godono di
 trattamenti equiparati, la norma dell'art. 15 del d.P.R. 17 settembre
 1987,  n.  494,  alla  stregua della quale era gia' stato disposto il
 conglobamento  nello   stipendio   di   una   quota   dell'indennita'
 integrativa  speciale  per  il  personale  dei  ministeri, degli enti
 pubblici non economici, degli enti  locali,  delle  aziende  e  delle
 amministrazioni  dello  Stato  ad  ordinamento autonomo, del Servizio
 sanitario nazionale e della scuola;
      che,  pertanto, non sussistono ragioni per discostarsi da quanto
 gia' statuito (cfr. da ultimo le ordinanze n. 143, n. 189  e  n.  306
 del  1990), rinnovando l'invito al legislatore di procedere alla piu'
 volte segnalata rivalutazione organica della complessa materia, volta
 a realizzare l'omogeneita' dei trattamenti ora diversificati;
    Visti  gli  artt.  26,  della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la manifesta inammissibilita' delle
 questioni di legittimita' costituzionale  degli  artt.  3  e  38  del
 d.P.R.  29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle
 norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti  civili
 e  militari  dello  Stato) sollevate, in riferimento all'art. 3 della
 Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la  Campania
 e  dal  Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Lazio  con  le
 ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.
                          Il Presidente: CONSO
                        Il redattore: PESCATORE
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C1258