N. 650 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 luglio 1989- 4 ottobre 1990
N. 650 Ordinanza emessa l'11 luglio 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 ottobre 1990) dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Marino Carmelo contro S.p.a. Immobiliare S. Giuseppe Procedimento civile - Impugnazione per revocazione - Mancata previsione nei riguardi delle sentenze di cassazione affette da errore di fatto (nel caso di specie: errore sulla data della notifica del ricorso) rese su ricorsi non basati sulla nullita' della sentenza e del procedimento - Irragionevole prevalenza del principio della non impugnabilita' delle sentenze di cassazione su quello della revocabilita' di tutte le sentenze inficiate da errore di fatto - Violazione del diritto di difesa. (C.P.C., art. 395, prima parte, e n. 4). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.43 del 31-10-1990 )
LA CORTE DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Marino Carmelo, elettivamente domiciliato in Roma, via Bertoloni n. 8 presso l'avv. Biagio Bertolone rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Aloisi giusta procura speciale a margine del ricorso, ricorrente, contro l'Immobiliare S. Giuseppe S.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Bertoloni n. 8 presso l'avv. Ugo Giurato rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Andronico giusta procura speciale a margine del controricorso, controricorrente, per l 'annullamento della sentenza della Corte di cassazione in data 20 gennaio 1987, dep. il 3 luglio 1987 al n. 6392/85 r.g.; Udita - nella pubblica udienza dell'11 luglio 1989 - la relazione della causa svolta del cons. rel. dott. Farinaro; Udito il p.m. nella persona del sost. proc. gen. dott. Dettori che ha concluso solleva questione di costituzionalita' art. 395 del c.p.c. in relazione artt. 3 e 24 della Costituzione; La Corte di cassazione ha pronunciato la seguente ordinanza su ricorso per revocazione, notificato il 29 giugno 1988, proposto da Carmelo Marino avverso la sentenza della Corte di cassazione, sez. lavoro, 20 gennaio-3 luglio 1987, non notificata; Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso; Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott. Domenico Farinaro; Udito il p.g. in persona del dott. Dettori; Fatto Carmelo Marino, con ricorso 16 luglio 1985, impugnava per cassazione, con cinque motivi, la sentenza 26 febbraio-15 aprile 1985 del tribunale di Catania, sezione lavoro, emessa tra esso ricorrente e la soc. Immobiliare S. Giuseppe ed avente ad oggetto la pretesa illegittimita' del licenziamento intimatogli dalla detta societa' il 1ยบ ottobre 1982. La Corte di cassazione, con sentenza 20 gennaio-3 luglio 1987, n. 5847, rilevato preliminarmente che la sentenza del tribunale di Catania risultava notificata il 17 maggio 1985, mentre il ricorso per cassazione era stato notificato il diciotto luglio 1985 e cioe' successivamente alla scadenza del termine breve di sessanta giorni, di cui all'art. 325, secondo comma, del c.p.c., dichiarava inammissibile il ricorso. Lo stesso Marino, ravvisando in tale rilievo della Corte un errore di fatto, ha chiesto a questa Corte, con ricorso del 29 giugno 1988, la revocazione della citata sentenza n. 5847/1987, in base all'art. 395, prima parte, e n. 4 del c.p.c. Si e' costituita l'intimata societa'. D i r i t t o Il ricorrente ascrive alla Corte l'errore di avere assunto come data di notificazione del ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale di Catania 16 febbraio-15 aprile 1985, pacificamente notificata il 17 maggio 1985, quella del 18 luglio 1985, in contrasto con la data del sedici luglio 1985, risultante dallo stesso atto di notificazione, eseguito a ministero dell'aiutante ufficiale giudiziario Simone Italo. Quindi, ricondotto tale errore alla categoria cui ha riguardo l'art. 395, n. 4, del c.p.c., il Marino, invocando l'estensione al caso del principio enunciato dalla sentenza della Corte costituzionale 30 gennaio 1986, n. 17, secondo cui "e' incostituzionale l'art. 395, prima parte, e n. 4 del c.p.c., nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze della Corte di cassazione rese su ricorsi basati sul n. 4 dell'art. 360 ed affette dall'errore di cui al n. 4 dell'art. 395 dello stesso cod.", chiede la revocazione della sentenza di questa Corte n. 5847/1987 cit.; ed, in subordine, sollecita la Corte, in relazione alla ratio della sentenza n. 17/1986 della Corte costituzionale a proporre questione di legittimita' costituzionale dell'art. 395, prima parte, e n. 4, con riferimento alla diversa soggetta fattispecie. Rileva la Corte che, pur non potendosi fare diretta applicazione della sentenza additiva di accoglimento n. 17/1986 della Corte costituzionale, in quanto l'autorita' della decisione e' espressamente contenuta e limitata alla fattispecie "dell'errore di fatto, di cui all'art. 395, prima parte, e n. 4, del c.p.c. effettuato dalla Cassazione in sede di ricorso ex art. 360, n. 4", senza dire alcunche' in ordine ed errori di fatto della specie di quelli descritti dall'art. 395, n. 4, cit., compiuti dalla Cassazione esaminando altri motivi di ricorso (come nel caso in esame), la questione d'incostituzionalita' dell'art. 395, prima parte, e n. 4, che esclude ancora la revocazione, per errori di fatto di tale specie, ove commessi dalla Cassazione esaminando motivi diversi da quelli di cui all'art. 360, n. 4, del c.p.c., ma che tuttavia incidono direttamente sulla sorte finale del processo, appare rilevante e non manifestamente infondata. Infatti, essa e' rilevante in relazione alla ratio della cit. sent. n. 17/1986 della Corte costituzionale, identificabile nel rigoroso rispetto del diritto di difesa garantito in ogni stato e grado del procedimento dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, anche quando l'errore di fatto, come descritto dall'art. 395, n. 4, del c.p.c. venga perpretato dal giudice cui spetta il potere-dovere di nomofilachia, la indagine del quale, quando scrutina la ritualita' degli atti del processo, non differisce da quella di ogni e qualsiasi altro giudice. A dimostrare che nel caso in esame sia stato commesso un errore di tale specie basta rilevare che la Corte di cassazione, pur investita dell'esame di motivi diversi da quelli, di cui all'art. 360, n. 4, del c.p.c., ma scrutinando d'ufficio gli atti del processo, come qualsiasi altro giudice, per accertare la ritualita' del proposto ricorso, ha supposto erroneamente che la data di notificazione del ricorso era il diciotto luglio 1985, anziche' il sedici luglio 1985, come risultante dalla realta' di notificazione del ricorso ed ha, sulla base di tale errore, chiuso il processo, dichiarando inammissibile il ricorso, in quanto notificato oltre il termine di sessanta giorni ex art. 325, secondo comma, del c.p.c. rispetto alla data di notificazione della impugnata sentenza del tribunale di Catania, avvenuta pacificamente il 17 maggio 1985. E, poi, la non manifesta infondatezza del dubbio che non sia legittima l'esclusione della sentenza di cassazione dalla revocazione per errore di fatto, deriva dalla considerazione che - ferme le ragioni che presiedono al postulato del "giudicato", che in ogni sistema giuridico processuale garantisce la esigenza di evitare il protrarsi all'infinito del giudizio - proprio la natura dell'errore di fatto, come descritto dall'art. 395, n. 4, del c.p.c., che, lungi dal contenere un giudizio, si risolve in una "svista" del giudice nella percezione degli atti e documenti di causa, ma non riflessi decisivi sulla decisione processuale del giudizio, con grave pregiudizio delle ragioni delle parti, lascia dubitare che sia giustificato (art. 3, primo comma, della Costituzione) e non in contrasto con i diritti di azione e di difesa (art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione) far prevalere il principio di inimpugnabilita' delle sentenze di cassazione su quello della revocabilita', valido per tutte le altre sentenze quando quelle siano inficiate da errore materiale. Si tratta in sostanza non gia' di porre nuovamente in discussione il ragionamento del giudice, ma soltanto di sopprimere un presupposto di fatto, sicuramente falso, inserito in quel ragionamento. Se cosi' e', sembra irrilevante che l'intera fattispecie dell'errore de quo si sia verificato ed esaurito nell'ambito del giudizio di cassazione in fase di verifica d'ufficio del rituale esercizio del potere d'impugnazione, in ricorso basato su motivi diversi da quelli di cui all'art. 360, n. 4, del c.p.c., sia perche' in tale verifica la cassazione e' giudice del fatto processuale, come ogni e qualsiasi altro giudice, sia perche' la garanzia dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, sarebbe gravemente offesa se tale errore di fatto, come descritto dall'art. 395, n. 4, del c.p.c. non fosse suscettibile di emenda per il solo fatto di essere stato perpretato dal giudice cui spetta il potere-dovere di nomofilachia. Si impone, quindi, la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, affinche' dica se l'art. 395, prima parte, e n. 4, del c.p.c., in quanto non prevede la revocazione delle sentenze di cassazione affette da errore di fatto, rese anche su ricorsi non basati sul n. 4 dell'art. 360 del c.p.c., sia in contrasto con l'art. 3, primo comma, e con l'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 ed all'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 395, prima parte, e n. 4, in quanto non prevede la revocazione delle sentenze della cassazione affette da errore di fatto, rese anche su ricorsi non basati sul n. 4 dell'art. 360 del c.p.c.; Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della cancelleria, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al procuratore generale, nonche' alle parti in causa e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma, addi' 11 luglio 1989 Il presidente: (firma illeggibile) Il collaboratore di cancelleria: DEL FRANCO 90C1266