N. 657 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 marzo 1990
N. 657 Ordinanza emessa il 29 marzo 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Breveglieri William ed altro Processo penale - Nuovo codice - Udienza preliminare - Richieste istruttorie delle parti - Possibilita' di proporle solo su impulso del giudice dell'udienza preliminare - Non consentita autonomia ai soggetti processuali in violazione del diritto di difesa. (C.P.P. 1988, art. 422). (Cost., art. 24).(GU n.43 del 31-10-1990 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza a carico di: Breveglieri William nato a Bondeno il 9 aprile 1947 e residente a Pergola (Pesaro), via Valle d'Aosta, 2, Allegrezza Gino nato a Sassoferrato il 3 ottobre 1944 ivi residente via Piano di Prassineta, imputati: come da allegata fotocopia; P R E M E S S O Che nella concreta fattispecie e' stata nel corso della pregressa udienza preliminare del 15 marzo 1990, come pure all'odierna udienza preliminare 29 marzo 1990, implicitamente ed esplicitamente posta in dubbio dal p.m. l'interpretazione dell'art. 422 nuovo c.p.p., nel senso di limitare le richieste istruttorie (documentazione da produrre, prova per testi e c.t.u.) alla mera ipotesi di cui al primo comma citata norma in cui il giudice dell'udienza preliminare, terminata la discussione, indichi alle parti temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione, ipotesi riduttiva di mero stimolo dell'attivita' delle parti, stimolo fra l'altro non necessariamente recepibile dalle parti stesse; Atteso che intesa in detta maniera riduttiva la disposizione di legge lascerebbe fuori, cioe' non tutelerebbe sufficientemente il diritto di difesa di tutte le parti (pubbliche o private) costituzionalmente garantito dall'art. 24 della Costituzione non consentendo al giudice per le indagini preliminari di valutare la decisivita' ai fini del merito (rinvio a giudizio o non luogo a procedere) di cui al secondo comma art. 422 nel senso dell'ammissibilita' e conferenza di mezzi di prova autonomamente proposti dalle parti anteriormente a detta eventuale stimolazione (senza cioe' impulso-attivazione da parte del g.i.p.) inibendo a quest'ultimo ad es. di valutare la concludenza o meno di una certa prova (quale che sia) intesa a raggiungere lo stadio dell'evidenza per la sentenza di non luogo a procedere richiesta dall'art. 425 nuovo c.p.p. o, nel caso contrario, della decisivita' per il rinvio a giudizio, vincolando altresi' l'autonomia del g.i.p. nel decidere, in quanto si verrebbe a configurare un diritto soggettivo del p.m. ad ottenere una pronuncia conforme alla mera richiesta, fra l'altro, non di rinvio a giudizio bensi' di fissazione dell'udienza preliminare ex art. 419 nuovo c.p.p. (richiesta quindi strettamente tecnica e non ancora nel merito); poiche' quindi in tal modo il giudice viene ad essere inibito nell'accertamento della verita' materiale; Stante quindi la eventuale lacunosita' della norma inserita in un processo maggiormente di "parti" rispetto al vecchio cod., che verrebbe a ledere quindi il contraddittorio processuale; Poiche' quindi una interpretazione non riduttiva non altererebbe il meccanismo endo-processuale dell'udienza preliminare e della relativa conseguente attivita' istruttoria, non essendo le risultanze probatorie utilizzabili in sede dibattimentale; Ritenendosi quindi in sintesi che le parti ben possano in detto contesto processuale anticipare l'eventuale stimolo probatorio da parte del giudicante;
P. Q. M. Letti gli artt. 1 della legge Costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23, quarto comma della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone iussu iudicis la trasmissione degli atti processuali alla Corte costituzionale per la valutazione della questione di legittimita' relativamente all'attuale formulazione dell'art. 422 del nuovo cod. proc. pen. laddove sembra subordinare la richiesta di prova autonoma proveniente da tutte le parti (pubbliche o private) all'ipotesi riduttiva in cui il giudice, quando non provveda a norma dell'art. 421, terminata la discussione, indichi alle parti stesse temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione, non consentendo in autonomia ai soggetti processuali l'anticipo propulsivo di detto petitum a prescindere dall'impulso d'ufficio dell'a.g.o., in violazione quindi del diritto di difesa Costituzionalmente garantito dall'art. 24 della Costituzione, in quanto questione non manifestamente infondata; Sospende il procedimento de quo; Manda alla cancelleria del g.i.p. per la notifica della presente ordinanza, della quale viene data lettura alle parti nell'attuale contesto dell'udienza preliminare, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la sua comunicazione anche alla Presidenza delle due Camere del Parlamento ed agli imputati non compresi. Ancona, addi' 29 marzo 1990 Il giudice per le indagini preliminari: BONIVENTO 90C1273