N. 657 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 marzo 1990

                                 N. 657
     Ordinanza emessa il 29 marzo 1990 dal giudice per le indagini
  preliminari presso il tribunale di Ancona nel procedimento penale a
                 carico di Breveglieri William ed altro
 Processo  penale  -  Nuovo  codice  - Udienza preliminare - Richieste
 istruttorie delle parti - Possibilita' di proporle  solo  su  impulso
 del  giudice  dell'udienza  preliminare - Non consentita autonomia ai
 soggetti processuali in violazione del diritto di difesa.
 (C.P.P. 1988, art. 422).
 (Cost., art. 24).
(GU n.43 del 31-10-1990 )
                 IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  a carico di: Breveglieri
 William nato a Bondeno  il  9  aprile  1947  e  residente  a  Pergola
 (Pesaro),  via  Valle d'Aosta, 2, Allegrezza Gino nato a Sassoferrato
 il 3 ottobre 1944 ivi residente via Piano  di  Prassineta,  imputati:
 come da allegata fotocopia;
                            P R E M E S S O
    Che  nella concreta fattispecie e' stata nel corso della pregressa
 udienza preliminare del 15 marzo 1990, come pure all'odierna  udienza
 preliminare  29 marzo 1990, implicitamente ed esplicitamente posta in
 dubbio dal p.m. l'interpretazione dell'art.  422  nuovo  c.p.p.,  nel
 senso   di  limitare  le  richieste  istruttorie  (documentazione  da
 produrre, prova per testi e c.t.u.) alla mera ipotesi di cui al primo
 comma  citata  norma  in  cui  il  giudice  dell'udienza preliminare,
 terminata la discussione, indichi alle parti temi nuovi o  incompleti
 sui  quali  si  rende  necessario acquisire ulteriori informazioni ai
 fini   della   decisione,   ipotesi   riduttiva   di   mero   stimolo
 dell'attivita'  delle  parti, stimolo fra l'altro non necessariamente
 recepibile dalle parti stesse;
    Atteso  che  intesa  in detta maniera riduttiva la disposizione di
 legge lascerebbe fuori, cioe'  non  tutelerebbe  sufficientemente  il
 diritto   di   difesa   di  tutte  le  parti  (pubbliche  o  private)
 costituzionalmente garantito  dall'art.  24  della  Costituzione  non
 consentendo  al  giudice  per  le indagini preliminari di valutare la
 decisivita' ai fini del merito (rinvio  a  giudizio  o  non  luogo  a
 procedere)   di   cui   al   secondo   comma   art.   422  nel  senso
 dell'ammissibilita' e conferenza  di  mezzi  di  prova  autonomamente
 proposti  dalle  parti  anteriormente  a detta eventuale stimolazione
 (senza cioe' impulso-attivazione da  parte  del  g.i.p.)  inibendo  a
 quest'ultimo  ad  es.  di valutare la concludenza o meno di una certa
 prova (quale che sia) intesa a raggiungere  lo  stadio  dell'evidenza
 per  la  sentenza  di  non  luogo a procedere richiesta dall'art. 425
 nuovo c.p.p. o, nel caso contrario, della decisivita' per il rinvio a
 giudizio, vincolando altresi' l'autonomia del g.i.p. nel decidere, in
 quanto si verrebbe a configurare un diritto soggettivo  del  p.m.  ad
 ottenere una pronuncia conforme alla mera richiesta, fra l'altro, non
 di rinvio a giudizio bensi' di fissazione dell'udienza preliminare ex
 art.  419  nuovo  c.p.p. (richiesta quindi strettamente tecnica e non
 ancora nel merito); poiche' quindi in tal modo il  giudice  viene  ad
 essere inibito nell'accertamento della verita' materiale;
    Stante  quindi la eventuale lacunosita' della norma inserita in un
 processo maggiormente  di  "parti"  rispetto  al  vecchio  cod.,  che
 verrebbe a ledere quindi il contraddittorio processuale;
    Poiche'  quindi  una interpretazione non riduttiva non altererebbe
 il  meccanismo  endo-processuale  dell'udienza  preliminare  e  della
 relativa conseguente attivita' istruttoria, non essendo le risultanze
 probatorie utilizzabili in sede dibattimentale;
    Ritenendosi  quindi  in  sintesi che le parti ben possano in detto
 contesto processuale anticipare  l'eventuale  stimolo  probatorio  da
 parte del giudicante;
                                P. Q. M.
    Letti  gli  artt. 1 della legge Costituzionale 9 febbraio 1948, n.
 1, e 23, quarto comma della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dispone  iussu iudicis la trasmissione degli atti processuali alla
 Corte  costituzionale  per  la   valutazione   della   questione   di
 legittimita' relativamente all'attuale formulazione dell'art. 422 del
 nuovo cod. proc. pen. laddove  sembra  subordinare  la  richiesta  di
 prova  autonoma  proveniente  da tutte le parti (pubbliche o private)
 all'ipotesi riduttiva in cui il giudice, quando non provveda a  norma
 dell'art.  421,  terminata  la discussione, indichi alle parti stesse
 temi nuovi o incompleti  sui  quali  si  rende  necessario  acquisire
 ulteriori  informazioni  ai  fini della decisione, non consentendo in
 autonomia ai soggetti  processuali  l'anticipo  propulsivo  di  detto
 petitum   a   prescindere   dall'impulso  d'ufficio  dell'a.g.o.,  in
 violazione quindi del diritto di difesa Costituzionalmente  garantito
 dall'art.   24   della   Costituzione,   in   quanto   questione  non
 manifestamente infondata;
    Sospende il procedimento de quo;
   Manda  alla  cancelleria  del g.i.p. per la notifica della presente
 ordinanza, della quale viene data  lettura  alle  parti  nell'attuale
 contesto  dell'udienza preliminare, alla Presidenza del Consiglio dei
 Ministri e per la sua comunicazione anche alla Presidenza  delle  due
 Camere del Parlamento ed agli imputati non compresi.
      Ancona, addi' 29 marzo 1990
           Il giudice per le indagini preliminari: BONIVENTO

 90C1273