N. 503 ORDINANZA 15 - 26 ottobre 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Nuovo codice - Norme di attuazione - G.I.P. -
 Procedimento contro persone identificate - Domanda di archiviazione
 da parte del p.m. - Ulteriori indagini Preclusione - Norma gia'
 dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 445/1990) -
 Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 157)
 
 (Cost., artt. 3 e 112).
(GU n.44 del 7-11-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.
 Ugo   SPAGNOLI,   prof.   Francesco  Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof.  Luigi  MENGONI,  prof.
 Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 157 del decreto
 legislativo  28  luglio  1989,  n.  271  (Norme  di  attuazione,   di
 coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso
 con ordinanza emessa il 2 marzo 1990  dal  Giudice  per  le  indagini
 preliminari   presso   la   Pretura   circondariale   di  Torino  nel
 procedimento penale a carico di Bouizgar El Mostafa, iscritta  al  n.
 360 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il  Giudice  per  le indagini preliminari presso la
 Pretura circondariale di Torino, chiamato a decidere sulla  richiesta
 di  archiviazione  avanzata dal pubblico ministero nel procedimento a
 carico di Bouizgar El Mostafa, sottoposto ad indagini per  violazione
 dell'art.  80,  tredicesimo comma, del codice della strada - rilevata
 "l'assoluta necessita' di compiere altre indagini"  che  il  pubblico
 ministero  ha  omesso  di svolgere, cosi' imponendo al giudice per le
 indagini preliminari di pronunciare decreto di archiviazione a  norma
 dell'art.  554,  secondo comma, del codice di procedura penale, salva
 la sola possibilita' di informarne il procuratore generale presso  la
 corte  d'appello per sollecitarlo ad esercitare i poteri conferitigli
 dall'art. 157 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e
 transitorie  del  codice  di procedura penale (testo approvato con il
 decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) - ha, con ordinanza del 2
 marzo  1990,  sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3 e 112 della
 Costituzione, questione di legittimita' del suddetto art. 157,  nella
 parte  in cui, in presenza di una richiesta di archiviazione avanzata
 dal pubblico ministero all'esito  di  un  procedimento  a  carico  di
 persona  gia'  identificata,  non consente al giudice per le indagini
 preliminari presso la pretura circondariale di indicare  al  pubblico
 ministero  le  ulteriori  indagini  ritenute  necessarie, fissando il
 termine indispensabile per il compimento di esse;
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato  che  questa  Corte  con  sentenza  n. 445 del 1990 ha
 dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art.  157  del  testo
 delle  norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
 di procedura penale (testo approvato con il  decreto  legislativo  28
 luglio 1989, n. 271);
      e   che,   quindi,   la   questione   deve   essere   dichiarata
 manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 157 del testo  delle  norme  di
 attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di procedura
 penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
 271),  gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n.
 445 del  1990,  questione  sollevata  dal  Giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso  la Pretura circondariale di Torino con ordinanza
 del 2 marzo 1990.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.
                    Il Presidente e redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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