N. 503 ORDINANZA 15 - 26 ottobre 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Nuovo codice - Norme di attuazione - G.I.P. - Procedimento contro persone identificate - Domanda di archiviazione da parte del p.m. - Ulteriori indagini Preclusione - Norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 445/1990) - Manifesta inammissibilita'. (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 157) (Cost., artt. 3 e 112).(GU n.44 del 7-11-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 157 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Torino nel procedimento penale a carico di Bouizgar El Mostafa, iscritta al n. 360 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Torino, chiamato a decidere sulla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero nel procedimento a carico di Bouizgar El Mostafa, sottoposto ad indagini per violazione dell'art. 80, tredicesimo comma, del codice della strada - rilevata "l'assoluta necessita' di compiere altre indagini" che il pubblico ministero ha omesso di svolgere, cosi' imponendo al giudice per le indagini preliminari di pronunciare decreto di archiviazione a norma dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, salva la sola possibilita' di informarne il procuratore generale presso la corte d'appello per sollecitarlo ad esercitare i poteri conferitigli dall'art. 157 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) - ha, con ordinanza del 2 marzo 1990, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, questione di legittimita' del suddetto art. 157, nella parte in cui, in presenza di una richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero all'esito di un procedimento a carico di persona gia' identificata, non consente al giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di indicare al pubblico ministero le ulteriori indagini ritenute necessarie, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse; e che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; Considerato che questa Corte con sentenza n. 445 del 1990 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 157 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271); e che, quindi, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 445 del 1990, questione sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Torino con ordinanza del 2 marzo 1990. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990. Il Presidente e redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C1289