N. 505 ORDINANZA 15 - 26 ottobre 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Locazione - Sfratto per finita locazione - Cessazione del meccanismo
 di graduazione con la data di scadenza del contratto - Identica
 questione gia' dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanza n.
 399/1990 - Richiesta di sentenza additiva - Discrezionalita'
 legislativa - Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.-L. 12 settembre 1983, n. 462, art. 1, n. 2, convertito, con
 modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.44 del 7-11-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.
 Ugo   SPAGNOLI,   prof.   Francesco  Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof.  Luigi  MENGONI,  prof.
 Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 1, n. 2, del
 decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462 (Modificazioni agli artt.  10
 e  14  del  decreto-legge  23  gennaio  1982,  n.  9, convertito, con
 modificazioni, nella legge 25  marzo  1982,  n.  94,  in  materia  di
 sfratti,  nonche' disposizioni procedurali per l'edilizia agevolata),
 convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n.  637,
 promossi  con  cinque  ordinanze  emesse  il  12 settembre 1989, il 7
 luglio 1989, l'8 luglio 1989, il 19 luglio 1989 e il 27 dicembre 1989
 dal Pretore di Milano, iscritte rispettivamente ai nn. 366, 394, 395,
 396 e 397 del registro ordinanze 1990  e  pubblicate  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  25,  prima serie speciale, e n. 26,
 prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Milano,  nel  procedimento  civile
 vertente tra Citino Giuseppe e Ferrari Ciro,  avente  ad  oggetto  la
 nuova  fissazione  della  data di esecuzione dello sfratto per finita
 locazione (contratto scaduto il 29 dicembre 1987) gia' fissata al  18
 aprile  1989,  con  ordinanza  del  12 settembre 1989, pervenuta alla
 Corte costituzionale il 23 maggio 1990 (R.O. n.  366  del  1990),  ha
 sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, n. 2,
 del  decreto-legge  12  settembre  1983,  n.  462,  convertito,   con
 modificazioni,  nella  legge 10 novembre 1983, n. 637, nella parte in
 cui detta norma collega la cessazione del meccanismo  di  graduazione
 degli  sfratti  previsto  dalla  legge  n.  94  del 1982 alla data di
 scadenza del contratto (entro il 30 giugno 1984);
      che,  a  parere del giudice remittente, sarebbe violato l'art. 3
 della Costituzione, in quanto risulterebbero  privilegiati  coloro  i
 cui  contratti  sono  scaduti  prima  della  suddetta data rispetto a
 coloro i cui contratti sono venuti a scadere successivamente, sicche'
 fattispecie  asseritamente  identiche, in quanto caratterizzate dalla
 esecutivita' definitiva, vengono diversamente  disciplinate  in  base
 all'unico elemento della piu' o meno remota scadenza;
      che  identiche  questioni  sono  state  sollevate  dallo  stesso
 Pretore nei procedimenti civili vertenti tra  Ridini  Fani  e  Florio
 Angelo  e  Mainardi  Teresa  (contratto  scaduto il 31 dicembre 1987,
 esecuzione  al  30  novembre  1988)  (R.O.  n.  394  del  1990);  tra
 Martinelli  Maria  e  Immobiliare  Gemma  (contratto  scaduto  il  30
 dicembre 1987, esecuzione al 31  dicembre  1988)  (R.O.  n.  395  del
 1990); tra Artesani Luigi e Galeotti Guido ed Ines (contratto scaduto
 il 31 dicembre 1987, esecuzione al 28 febbraio 1989) (R.O. n. 396 del
 1990);  tra  Vergani  Maria  Graziella  e Immobiliare Panigada s.a.s.
 (contratto scaduto il 29 settembre 1988,  esecuzione  al  31  ottobre
 1989) (R.O. n. 397 del 1990);
      che  l'Avvocatura  Generale  dello Stato, intervenuta in tutti i
 giudizi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei  ministri,
 ha  concluso  per la manifesta inammissibilita' o per la infondatezza
 della questione;
      che  i  giudizi  possono  essere  riuniti  e decisi con un unico
 provvedimento in quanto prospettano la stessa questione;
    Considerato  che  identica questione, sollevata con riferimento ai
 medesimi   profili,   e'   gia'   stata   dichiarata   manifestamente
 inammissibile  da questa Corte con ordinanza n. 399 del 1990, in base
 alla considerazione che il giudice remittente - che  nelle  ordinanze
 ha  tenuto  conto anche della normativa sopravvenuta (decreto-legge 8
 febbraio 1988,
 n.  26,  convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1988, n.
 108; decreto-legge  30  dicembre  1988,  n.  551,  con  vertito,  con
 modificazioni,  nella  legge  21 febbraio 1989, n. 61) sottoponendo a
 critica la disciplina relativa al differimento della  esecuzione  dei
 provvedimenti   di   rilascio   di  immobili  per  finita  locazione,
 sostanzialmente  richiede  una  sentenza  modificativa   dell'attuale
 regime;
      che  tale  pronuncia si porrebbe come sostitutiva dell'attivita'
 discrezionale del legislatore nel compiere scelte che  assicurino  il
 bilanciamento  di  interessi  di  varia  natura (pubblici e privati),
 scelte non soggette a sindacato di costituzionalita', in  quanto  ne'
 irrazionali ne' arbitrarie (cfr. ordinanza n. 568 del 1987);
      che,   pertanto,   la   questione  sollevata  e'  manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la manifesta inammissibilita' della
 questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  n.  2,  del
 decreto-legge  12 settembre 1983, n. 462 (Modificazioni agli artt. 10
 e 14 del d.-l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con  modificazioni,
 nella  legge  25  marzo  1982,  n. 94, in materia di sfratti, nonche'
 disposizioni procedurali per l'edilizia agevolata),  convertito,  con
 modificazioni,  nella  legge 10 novembre 1983, n. 637, in riferimento
 all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Milano con le
 ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.
                          Il Presidente: CONSO
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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