N. 507 ORDINANZA 15 - 26 ottobre 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza - Pensioni I.N.P.S. - Limiti imposti a
 seconda del periodo di liquidazione e della decorrenza -  Jus
 superveniens: legge 2 agosto 1990, n. 233 - Riliquidazione piu'
 favorevole - Necessita' di riesame sull'attualita' della rilevanza
 della questione - Restituzione degli atti al giudice a quo.
 (Legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 6, nono comma)
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.44 del 7-11-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.
 Ugo   SPAGNOLI,   prof.   Francesco  Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof.  Luigi  MENGONI,  prof.
 Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, nono comma,
 della  legge  11  novembre  1983,  n.   638   di   conversione,   con
 modificazioni,  del  decreto-legge  12 settembre 1983, n. 463 (Misure
 urgenti in materia previdenziale e sanitaria e  per  il  contenimento
 della  spesa  pubblica,  disposizioni per vari settori della pubblica
 amministrazione e proroga di taluni termini), promosso con  ordinanza
 emessa  il  16  febbraio  1990 dal Pretore di Trento nel procedimento
 civile vertente tra Prandato Severino e l'I.N.P.S.,  iscritta  al  n.
 359 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visti  l'atto  di costituzione di Prandato Severino nonche' l'atto
 di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 9 ottobre 1990 il Giudice relatore
 Ugo Spagnoli;
    Udito l'avv. Giovanni Angelozzi per Prandato Severino;
    Ritenuto  che nel corso di un giudizio civile promosso da Prandato
 Severino - pensionato a carico  della  gestione  speciale  lavoratori
 autonomi  del  commercio - nei confronti dell'I.N.P.S., il Pretore di
 Trento, con ordinanza del 16 febbraio 1990 (r.o. n. 359 del 1990), ha
 sollevato,   in  riferimento  all'art.  3  Cost.,  una  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 6, nono comma, della  legge  11
 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui non prevede che si applichi
 anche alle pensioni aventi (come nella specie) decorrenza  successiva
 al  31  dicembre  1983,  lo  stesso  limite  (L.  10.000  per anno di
 anzianita' contributiva  utile  a  pensione)  imposto  alle  pensioni
 liquidate dal 1Πottobre al 31 dicembre 1983 (art. 6, comma ottavo) e
 a quelle anteriori al 1Πottobre 1983 (comma decimo);
      che,  secondo  il  Pretore,  tale  omessa  previsione violerebbe
 l'art. 3 Cost. poiche' introdurrebbe, senza ragionevole motivo  e  in
 presenza   di   situazioni   giuridiche   omogenee,   un  trattamento
 differenziato e piu' vantaggioso a favore dei  titolari  di  pensioni
 con   decorrenza  successiva  al  1983  rispetto  ai  pensionati  con
 decorrenza anteriore;
      che  nel  giudizio  davanti  a  questa Corte si e' costituito il
 Prandato, il quale, nel merito, nega che la norma impugnata introduca
 una    discriminazione   irragionevole   tra   pensionati,   e   cio'
 principalmente  considerando  che  il  particolare  trattamento   dei
 titolari  di  pensione con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1983 -
 invocato come termine di raffronto - costituirebbe  una  deroga  alla
 disciplina  generale,  deroga determinata dalla necessita' di gradare
 il passaggio dal vecchio al nuovo criterio  di  determinazione  delle
 pensioni;
      che  il  Presidente  del  Consiglio dei ministri, intervenuto in
 giudizio per il tramite  dell'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  ha
 chiesto  che  la  questione  sia  dichiarata inammissibile e comunque
 infondata, potendo essa risolversi in via interpretativa: il suddetto
 limite  di L. 10.000 per ogni anno di anzianita' contributiva utile a
 pensione dovrebbe infatti ritenersi applicabile a tutte le  pensioni,
 a prescindere dalla loro decorrenza (che inciderebbe solo sul profilo
 dell'aggiornamento  del  coefficiente  di  adeguamento   dell'importo
 base);
    Considerato  che  nel  frattempo  e'  entrata in vigore la legge 2
 agosto 1990, n. 233, recante "Riforma dei  trattamenti  pensionistici
 dei  lavoratori autonomi", la quale, nel dettare una nuova disciplina
 della materia, ha espressamente abrogato (art.  5,  comma  terzo)  la
 norma  impugnata, disponendo altresi' (art. 5, comma decimo) che "con
 effetto dal 1Πluglio 1990 sono riliquidate secondo  le  disposizioni
 della  presente legge, se piu' favorevoli, le pensioni con decorrenza
 tra il 1Πgennaio 1982 e il 30 giugno 1990";
      che pertanto e' necessario restituire gli atti al giudice a quo,
 perche' valuti se la questione proposta sia ancora rilevante;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Trento.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.
                          Il Presidente: CONSO
                         Il redattore: SPAGNOLI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C1293