N. 508 ORDINANZA 15 - 26 ottobre 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Nuovo codice - Richiesta di rito abbreviato -
 Dissenso immotivato del p.m. - Impossibilita' del giudice di
 sindacare tale dissenso - Richiamo alla declaratoria di
 illegittimita' costituzionale di cui alla sentenza n. 183/1990 -
 Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P.P., art. 452, secondo comma)
 
 (Cost., artt. 3 e 101).
(GU n.44 del 7-11-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.
 Ugo   SPAGNOLI,   prof.   Francesco  Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE, prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,  prof.
 Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 566, ottavo
 comma, e 542, secondo comma,  del  codice  di  procedura  penale,  in
 relazione  all'art.  438  dello stesso codice, promosso con ordinanza
 emessa il 10 aprile 1990  dal  Pretore  di  Milano  nel  procedimento
 penale  a  carico  di  Vishas  Fadil, iscritta al n. 453 del registro
 ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 10 ottobre 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di Milano, con ordinanza del 10 aprile
 1990,  ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  101  della
 Costituzione,  questione  di  legittimita'  degli  artt.  566, ottavo
 comma, e 452, secondo comma,  del  codice  di  procedura  penale,  in
 relazione  all'art.  438 dello stesso codice, "nella parte in cui non
 prevedono la motivazione del dissenso del P.M. al rito  abbreviato  e
 la  possibilita' per il giudice di sindacare tale dissenso applicando
 ugualmente  la   riduzione   di   pena   se   ritiene   il   dissenso
 ingiustificato";
    Considerato  che  l'ordinanza  di  rimessione e' stata pronunciata
 anteriormente all'apertura di un dibattimento di competenza pretorile
 promosso  dal  pubblico  ministero  con  rito  direttissimo  ai sensi
 dell'art. 566 del codice di procedura penale;
      e  che,  quindi,  oggetto  di censura e' in effetti il solo art.
 452, secondo comma, del codice di procedura penale, le due  rimanenti
 disposizioni   risultando  coinvolte  nel  giudizio  di  legittimita'
 soltanto perche' l'una contiene un espresso  richiamo  all'art.  452,
 secondo  comma,  e  l'altra  perche' si richiama alla riduzione di un
 terzo della pena in caso di condanna a seguito dell'abbreviazione del
 rito (v. ordinanza n. 392 del 1990);
      che  questa  Corte,  con sentenza n. 183 del 1990, ha dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale dell'art.  452,  secondo  comma,  del
 codice  di  procedura  penale, proprio nella parte in cui non prevede
 che il pubblico ministero, quando  non  consente  alla  richiesta  di
 trasformazione  del  giudizio  direttissimo  in  giudizio abbreviato,
 debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui  non
 prevede  che  il  giudice,  quando, a giudizio direttissimo concluso,
 ritiene ingiustificato il  dissenso  del  pubblico  ministero,  possa
 applicare  all'imputato  la  riduzione  di pena contemplata dall'art.
 442, secondo comma, dello stesso codice;
    Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
 n.87, e 9, secondo comma,  delle  norme  integrative  per  i  giudizi
 davanti alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del  codice
 di  procedura penale, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo,
 con sentenza n.183 del 1990, nella parte in cui non  prevede  che  il
 pubblico   ministero,   quando   non   consente   alla  richiesta  di
 trasformazione del  giudizio  direttissimo  in  giudizio  abbreviato,
 debba  enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non
 prevede che il giudice,  quando,  a  dibattimento  concluso,  ritiene
 ingiustificato  il  dissenso  del pubblico ministero, possa applicare
 all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442,  secondo
 comma, dello stesso codice, questione sollevata dal Pretore di Milano
 con ordinanza del 10 aprile 1990.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.
                    Il Presidente e redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C1294