N. 510 ORDINANZA 15 - 26 ottobre 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Farmacie - Condanna del farmacista con interdizione perpetua o
 temporanea dai pubblici uffici - Decadenza automatica dalla
 autorizzazione all'esercizio farmaceutico -  Jus superveniens:  legge
 7 febbraio 1990, n. 19 - Richiamo alla giurisprudenza della Corte -
 Necessita' di riesame della rilevanza della questione - Restituzione
 degli atti al giudice  a quo.
 
 (Legge 2 aprile 1968, n. 475, art. 14)
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.44 del 7-11-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.
 Ugo   SPAGNOLI,   prof.   Francesco  Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof.  Luigi  MENGONI,  prof.
 Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 14 della legge
 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il  servizio  farmaceutico),
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  6  giugno  1989  dal  Tribunale
 amministrativo regionale per la  Sardegna  sul  ricorso  proposto  da
 Caddeo  Elio  Sergio e la U.S.L. n. 11 di Isili ed altri, iscritta al
 n. 424 del  registro  ordinanze  1990  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  29, prima serie speciale, dell'anno
 1990;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio del 10 ottobre 1990 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto che, con ordinanza 6 giugno 1989 (pervenuta alla Corte il
 19 giugno 1990), il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna
 sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 della
 legge  2  aprile  1968  n.  475  per  la  parte  in  cui  prevede  la
 declaratoria     di    decadenza    automatica    dall'autorizzazione
 all'esercizio farmaceutico, in caso di condanna  del  farmacista  che
 comporti l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
      che,  pero',  nella specie risulta che il farmacista, che ebbe a
 promuovere il  ricorso  avverso  la  deliberazione  del  Comitato  di
 gestione  dell'U.S.L.  n.  11  di  Isili  che  ne aveva dichiarato la
 decadenza, era stato condannato a mite pena per lievi infrazioni  con
 la concessione della sospensione condizionale;
      che,  nelle  more  del  lungo  indugio  per  la trasmissione del
 fascicolo a questa Corte, e' stata promulgata  la  legge  7  febbraio
 1990  n.  19  che  prevede,  fra  l'altro, all'art. 4 la sostituzione
 dell'art. 166 codice penale;
      che  il  nuovo  articolo  166,  nel prevedere l'estensione della
 sospensione condizionale alle pene  accessorie,  stabilisce  altresi'
 che  "la condanna a pena condizionalmente sospesa non puo' costituire
 in alcun  caso,  di  per  se'  sola,  motivo...  per  il  diniego  di
 concessioni,  di  licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere
 attivita' lavorativa";
      che,  in  ogni  caso, anche a voler sottolineare particolarmente
 l'aspetto  pubblicistico  dell'esercizio  farmaceutico  e  della  sua
 soggezione  al  controllo dell'autorita' sanitaria, dovrebbero essere
 valutate le disposizioni di cui agli artt. 9 e 10 della citata  legge
 che  non  consentono  piu',  nemmeno  per  i  pubblici dipendenti, la
 destituzione di diritto, mentre prevedono l'eventuale  promozione  di
 procedimento disciplinare;
      che  altrettanto  deve dirsi per quanto si riferisce al versante
 professionale  del  servizio  farmaceutico,  nell'ambito  del   quale
 versante  pure questa Corte ha in piu' settori affermato la negazione
 di destituzioni o radiazioni di diritto;
      che,  pertanto,  e'  necessario  che il Tribunale amministrativo
 rimettente abbia a riconsiderare la rilevanza  della  questione  alla
 luce del predetto jus superveniens;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina  la  restituzione  degli  atti  al  Tribunale amministrativo
 regionale della Sardegna.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.
                          Il Presidente: CONSO
                          Il redattore: GALLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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