N. 510 ORDINANZA 15 - 26 ottobre 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Farmacie - Condanna del farmacista con interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici - Decadenza automatica dalla autorizzazione all'esercizio farmaceutico - Jus superveniens: legge 7 febbraio 1990, n. 19 - Richiamo alla giurisprudenza della Corte - Necessita' di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice a quo. (Legge 2 aprile 1968, n. 475, art. 14) (Cost., art. 3).(GU n.44 del 7-11-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 14 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1989 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna sul ricorso proposto da Caddeo Elio Sergio e la U.S.L. n. 11 di Isili ed altri, iscritta al n. 424 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1990; Udito nella Camera di consiglio del 10 ottobre 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che, con ordinanza 6 giugno 1989 (pervenuta alla Corte il 19 giugno 1990), il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 della legge 2 aprile 1968 n. 475 per la parte in cui prevede la declaratoria di decadenza automatica dall'autorizzazione all'esercizio farmaceutico, in caso di condanna del farmacista che comporti l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; che, pero', nella specie risulta che il farmacista, che ebbe a promuovere il ricorso avverso la deliberazione del Comitato di gestione dell'U.S.L. n. 11 di Isili che ne aveva dichiarato la decadenza, era stato condannato a mite pena per lievi infrazioni con la concessione della sospensione condizionale; che, nelle more del lungo indugio per la trasmissione del fascicolo a questa Corte, e' stata promulgata la legge 7 febbraio 1990 n. 19 che prevede, fra l'altro, all'art. 4 la sostituzione dell'art. 166 codice penale; che il nuovo articolo 166, nel prevedere l'estensione della sospensione condizionale alle pene accessorie, stabilisce altresi' che "la condanna a pena condizionalmente sospesa non puo' costituire in alcun caso, di per se' sola, motivo... per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attivita' lavorativa"; che, in ogni caso, anche a voler sottolineare particolarmente l'aspetto pubblicistico dell'esercizio farmaceutico e della sua soggezione al controllo dell'autorita' sanitaria, dovrebbero essere valutate le disposizioni di cui agli artt. 9 e 10 della citata legge che non consentono piu', nemmeno per i pubblici dipendenti, la destituzione di diritto, mentre prevedono l'eventuale promozione di procedimento disciplinare; che altrettanto deve dirsi per quanto si riferisce al versante professionale del servizio farmaceutico, nell'ambito del quale versante pure questa Corte ha in piu' settori affermato la negazione di destituzioni o radiazioni di diritto; che, pertanto, e' necessario che il Tribunale amministrativo rimettente abbia a riconsiderare la rilevanza della questione alla luce del predetto jus superveniens;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale della Sardegna. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C1296